Geolocalizzazione dei veicoli: cosa devono verificare le imprese che trasportano rifiuti pericolosi
La geolocalizzazione dei veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi è un requisito tecnico che le imprese interessate devono considerare nella gestione della propria iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Con la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, il Comitato Nazionale dell’Albo ha aggiornato le modalità con cui attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sui veicoli iscritti in categoria 5. Il provvedimento è accompagnato dalla Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, che fornisce chiarimenti applicativi.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 2 aprile 2026 e hanno sostituito la precedente disciplina del 2024 e le relative indicazioni applicative del 2025.
Per le imprese di trasporto, quindi, non è sufficiente valutare la sola disponibilità di un dispositivo GPS: occorre verificare anche la corretta attestazione del requisito secondo le procedure previste dall’Albo.
Chi è interessato dall’obbligo di geolocalizzazione?
L’obbligo riguarda i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi e utilizzano autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5, dedicati a tale attività.
Sono esclusi dall’obbligo i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in categoria 5 autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.
È quindi importante non generalizzare: la semplice presenza di un veicolo nell’elenco della categoria 5 non significa che tutti i mezzi dell’impresa siano automaticamente soggetti allo stesso adempimento. Occorre verificare le autorizzazioni e le tipologie di rifiuti per le quali ciascun autoveicolo è abilitato.
Quali caratteristiche deve avere il sistema di geolocalizzazione?
Il sistema deve consentire di associare in modo univoco il dispositivo al veicolo e di ricostruirne i percorsi attraverso i dati di posizione registrati.
In particolare, le caratteristiche richieste comprendono:
- l’associazione del sistema alla targa e al numero di telaio del veicolo;
- la registrazione del percorso attraverso una serie di punti di posizione;
- la possibilità di esportare i dati in un formato standard comunemente utilizzato;
- la possibilità di visualizzare i percorsi mediante strumenti informatici a disposizione dell’operatore.
L’impresa dovrebbe pertanto verificare che la soluzione adottata sia effettivamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti, evitando di dare per scontato che qualsiasi dispositivo commerciale di localizzazione sia sufficiente.
Istanza telematica e scadenza del 30 giugno 2026
La Deliberazione n. 1/2026 ha previsto che la presenza dei sistemi di geolocalizzazione fosse attestata mediante un’apposita istanza telematica.
Il termine fissato per la presentazione era il 30 giugno 2026. Dal 1° luglio 2026 è prevista la cancellazione d’ufficio dalla categoria 5 degli autoveicoli per i quali non risulti presentata l’istanza nei termini.
Se la cancellazione dei veicoli determina il venir meno dei requisiti minimi necessari per l’iscrizione dell’impresa, la Sezione competente può avviare il procedimento disciplinare previsto dall’articolo 21 del D.M. 120/2014.
La disciplina fa comunque salvi i provvedimenti già adottati in attuazione della precedente deliberazione e le istanze già presentate secondo le regole previgenti, che sono considerate correttamente acquisite e restano oggetto di istruttoria.
Poiché la scadenza è trascorsa, le imprese devono oggi verificare la propria situazione effettiva, senza presumere che tutti i veicoli siano automaticamente in regola o, al contrario, già cancellati.
Che cosa devono fare oggi le imprese di trasporto?
Per prevenire problemi nella gestione della flotta e dell’iscrizione all’Albo, è opportuno effettuare una verifica organizzata dei mezzi aziendali.
Controllare l’elenco dei veicoli autorizzati
Confrontare i veicoli iscritti in categoria 5 con quelli effettivamente utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi, distinguendoli dai mezzi autorizzati esclusivamente per rifiuti non pericolosi.
Verificare la presenza e l’idoneità dei sistemi
Accertare che i dispositivi installati rispondano alle caratteristiche richieste e che i dati di localizzazione siano disponibili e consultabili.
Controllare le istanze presentate
Verificare, per ogni veicolo interessato, se l’attestazione sia stata trasmessa, quando sia stata presentata e quale sia il suo stato amministrativo. Le imprese che avevano già adempiuto secondo la precedente disciplina devono controllare che la propria posizione risulti correttamente acquisita.
Verificare la posizione attuale nell’Albo
In caso di dubbi, occorre controllare lo stato dei veicoli nell’iscrizione e rivolgersi alla Sezione competente per chiarire eventuali cancellazioni o procedimenti in corso.
Mantenere aggiornati i dati della flotta
Ogni variazione del parco veicolare dovrebbe essere gestita tenendo conto sia dei requisiti autorizzativi sia degli obblighi tecnici applicabili, evitando disallineamenti tra mezzi utilizzati, autorizzazioni e documentazione aziendale.
Geolocalizzazione e tutela dei lavoratori: due aspetti da non confondere
L’installazione di un sistema GPS sui veicoli aziendali può avere anche implicazioni in materia di protezione dei dati personali e controllo a distanza dei lavoratori.
Il rispetto del requisito tecnico previsto per il trasporto dei rifiuti non esaurisce, da solo, tutti gli eventuali adempimenti connessi all’impiego del dispositivo. Le imprese devono valutare separatamente gli aspetti lavoristici e privacy, tenendo conto delle modalità concrete di utilizzo del sistema.
È quindi opportuno coordinare la verifica ambientale e autorizzativa con quella relativa alla gestione dei dati e all’utilizzo dei dispositivi sui veicoli aziendali.
Conclusioni
La geolocalizzazione dei mezzi in categoria 5 è un requisito da integrare nella gestione ordinaria delle autorizzazioni e della flotta aziendale. La Deliberazione n. 1/2026 ha definito le modalità di attestazione e fissato una scadenza che, alla data di questo aggiornamento, è già trascorsa.
Per le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, il passaggio essenziale è verificare la presenza dei sistemi richiesti, l’avvenuta presentazione delle istanze e lo stato effettivo dei veicoli iscritti all’Albo. Un controllo documentale tempestivo permette di individuare eventuali criticità e di affrontarle con la Sezione competente.
Riferimenti normativi e fonti ufficiali
- D.M. 4 aprile 2023, n. 59, con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.
- Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 1 del 24 marzo 2026.
- Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 2 del 27 marzo 2026.
- D.M. 3 giugno 2014, n. 120, articolo 21.
Documentazione e aggiornamenti sono consultabili sul sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.