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Accordo Multilaterale M287

Lo scorso 10 giugno 2016, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale di Deroga M287 che introduce alcune deroghe relativamente alla raccolta e al trasporto di rifiuti contenenti merci pericolose.

Tale accordo si applica solo alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, in linea con la normativa applicabile in materia di rifiuti e sostituisce il precedente Accordo M222 scaduto il 1 agosto 2015. L’Accordo non si applica al trasporto di rifiuti della classe 1, della classe 6.2 e della classe 7.

L’Accordo di Deroga M287 ha validità fino al 1 agosto 2020 e si applica in Austria, Italia, Liechtenstein e Repubblica Ceca.

Tra le semplificazioni previste dall’Accordo M287 si ricordano:

Classificazione semplificata

L’Accordo prevede la possibilità di utilizzare la classificazione semplificata basata sulle conoscenze dello speditore anche per i rifiuti di generatori di aerosol (UN1950) e per le sostanze liquide, se non è possibile escludere lo sviluppo di una fase liquida. Nel caso di aggiunta erronea di un rifiuto ad un altro con diverse caratteristiche di pericolosità, tale aggiunta può non essere presa in considerazione ai fini della classificazione purché non vi sia un impatto significativo sul grado di pericolo. I rifiuti di medicinali, non più contenuti negli imballaggi usati per la vendita o la distribuzione, sono esenti dall’ADR come lo erano i prodotti originari.

Imballaggio

Per i rifiuti del Gruppo di Imballaggio III e del Gruppo di Imballaggio II riportati in Allegato all’Accordo di Deroga, è possibile utilizzare imballaggi non omologati che presentano deformazioni e ammaccature purché non venga compromessa la sicurezza del trasporto. Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (UN3509) possono contenere residui che non possono essere rimossi.

Trasporto alla rinfusa

I rifiuti di aerosol (UN1950) possono essere movimentati alla rinfusa con  mezzi chiusi o telonati purché siano prese alcune precauzioni, quali misure per impedire sovrappressioni, protezioni contro gli sversamenti e sistemi assorbenti adeguati, carico non oltre il limite di sicurezza costituito dall’altezza delle sponde. Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (UN3509) possono essere trasportati alla rinfusa con mezzi aperti o telonati purché le altre condizioni di trasporto rimangano invariate; il marchio di “pericoloso per l’ambiente” non è richiesto.

Marcatura ed etichettatura

E’ possibile sostituire l’etichetta/e di pericolo con una targa o qualcosa di similare a prescindere dall’irregolarità della forma o dalle dimensioni ridotte dei colli contenenti rifiuti. Non è richiesta l’apposizione del marchio ʺmateria pericolosa per l’ambiente”.

Documento di trasporto

E’ prevista la possibilità di omettere alcune informazioni sul documento di trasporto e di indicare la quantità stimata e non quella effettiva. Inoltre sul documento di trasporto deve essere riportata la dicitura ʺTrasporto conforme ai termini di 1.5.1 ADR (M287)ʺ  e non è necessaria l’indicazione addizionale ʺpericoloso per l’ambiente”.

Tutte le altre disposizioni rilevanti dell’ADR devono essere applicate.

Il testo dell’Accordo di Deroga M287 è disponibile cliccando qui.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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