Conduzione post operativa di discariche e copertura provvisoria e finale (di A. A. Muntoni)

Il Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” (S.O.G.U. del 12/03/2004, n. 40) disciplina le modalità di gestione delle discariche per inerti e per rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche destinate ad accogliere rifiuti solidi urbani, generalmente contenenti una frazione – peraltro sempre minore – di sostanza organica putrescibile, con conseguente formazione di biogas e percolato.

Il decreto in parola indica, altresì, i requisiti tecnici e ambientali minimi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di scarico controllato dei rifiuti.

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Procedure semplificate per il recupero di rifiuti (di A. A. Muntoni e I. Ghiani)

Il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, noto come “Testo Unico per l’ambiente”, prevede agli articoli 214 e 216 la possibilità, da parte delle Imprese e Ditte regolarmente iscritte alla CCIAA, di accedere ad una procedura semplificata per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti, a condizione che essi siano effettivamente avviati a recupero.

Le condizioni per poter usufruire di tale procedura, il cui iter è regolato dalla Provincia competente per territorio, sono espressamente definite dal D.M. 05/02/1998 integrato dal D.M. 04/04/2006 n. 186 per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

Al di fuori delle tipologie e condizioni previste dai due succitati decreti ministeriali, il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi è consentito attraverso le procedure di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le Imprese che presentano la Comunicazione per l’attività di recupero in regime di procedure semplificate devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell’impianto di recupero, che deve essere già realizzato o comunque disponibile, anche mediante l’istituto del “contratto ad uso esclusivo”; un caso particolare potrebbe essere rappresentato da eventuali impianti di vagliatura e frantumazione mobili, molto utilizzati nei cantieri temporanei e mobili, per i quali

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Mud 2014. Il software sarà disponibile a partire dall’inizio di marzo 2014.

Solo qualche giorno fà avevamo letto sulle stesse pagine che il software sarebbe stato  disponibile da metà gennaio 2014. Ovvio pensare che il pensiero era a dir poco positivo ed ottimistico.

Nel nuovo M.U.D. per l’anno 2014, approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2013 GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 89 pressochè per tutte le comunicazioni presentano variazioni che in alcuni casi daranno un bel pò di lavoro in più ai consulenti del settore. Alcuni dati da trasmettere sono stati modificati, variati o aggiunti rispetto alla dichiarazione 2013. Viene nuovamente richiesto di fornire il dato relativo allo stato fisico del rifiuto, sono state fornite, a livello di istruzioni, indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo della giacenza presso il produttore, coloro che a seguito di attività di recupero, producono MATERIALI SECONDARI (e quindi NON RIFIUTI) devono compilare la nuova scheda MAT indicando il tipo di materiale prodotto, scegliendo tra quelli preimpostati, e la relativa quantità….. ecc. ecc.

In  questo periodo si vede inoltre l’avvicinarsi di alcune scadenze ambientali  legate anche alla partenza ufficiale del SISTRI, come previsto dal Dl 101/2013, il quale prevedeva una prima partenza scaglionata dei soggetti obbligati, in quanto produttori e/o gestori di rifiuti pericolosi. Vogliamo ricordare che a breve, il 3 marzo 2014,  i produttori di rifiuti pericolosi dovranno loro malgrado iniziare ad utilizzare il Sistri e il 2 agosto 2014 si inizierà ad applicare il sistema sanzionatorio relativo al Sistri.

Vi consigliamo di visitare anche il sito mud.ecocerved.it dove vengono pubblicate in modo esaustivo, tutte le informazioni necessarie alla compilazione del Mud 2014 e i soggetti obbligati, distinguendo le comunicazioni da presentare sulla base della categoria di appartenenza per la quale si è tenuti alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. Non ci resta che aspettare la pubblicazione del software per i PRIMI giorni di marzo.

I soli produttori iniziali che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare la Comunicazione Rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

Per tutti gli altri la presentazione alla Camera di Commercio può avvenire esclusivamente per via telematica: non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico.
La trasmissione deve avvenire

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Rifiuti elettronici, il vademecum di Ecolight per smaltirli bene

Dal consorzio nazionale per la gestione dei RAEE, i consigli su come smaltire le apparecchiature elettriche non funzionanti o diventate ormai vecchie e obsolete dopo le feste

Terminate le feste, è il momento di rimettere tutto a posto. E davanti al nuovo televisore che è stato trovato sotto l’albero, si pone il problema di dove poter mettere il vecchio apparecchio che magari funziona male o non funziona più del tutto; così anche per il frullatore che ha sostituito quello rotto o lo smartphone di ultima generazione che ha preso il posto del vecchio cellulare. La questione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è di stretta attualità. Ma dove mettere i RAEE? Ecolight, consorzio nazionale che si occupa della gestione dei rifiuti elettronici e delle pile, propone un vademecum con tre semplici regole per smaltire correttamente i RAEE preservando così l’ambiente. «È bene non dimenticare che i RAEE sono rifiuti speciali il cui conferimento è regolamentato dalla legge. Inoltre, da un loro corretto trattamento è possibile ricavare importanti materie prime seconde – come plastica, vetro e metalli – che possono essere utilizzate nella creazione di nuovi prodotti», premette Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight.

Dove mettere i RAEE?

  • Portarli in una delle 3.648 isole ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata dei RAEE. Il rifiuto elettronico dovrà essere messo nel cassone giusto: R1 per i frigoriferi; R2 per le lavatrici e i forni; R3 per i televisori e i monitor; R4 per i piccoli elettrodomestici e l’elettronica di consumo; R5 per le sorgenti luminose neon e a risparmio energetico.
  • Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura in sostituzione di una equivalente non più funzionante, è possibile lasciare quella vecchia direttamente in negozio al momento dell’acquisto. Secondo quanto previsto dal DM 65/2010 “Uno contro Uno”, il conferimento è gratuito per il consumatore, semplicemente compilando una scheda di consegna. Il ritiro gratuito è previsto anche con la consegna al domicilio della nuova apparecchiatura elettronica.
  • Le imprese e i liberi professionisti, possono affidarsi al servizio di raccolta di Ecolight contattando direttamente il consorzio. Il servizio Fai Spazio è dedicato alla gestione dei rifiuti professionali e viene svolto su tutto il territorio nazionale e per ogni tipo di quantitativo.

A queste tre possibilità, Ecolight ne aggiunge una quarta. «Nella zona di Bologna è attiva la sperimentazione del progetto europeo Identis WEEE realizzato dalla multiutility Hera, da Ecolight e dalla fondazione spagnola Ecolum», ricorda Dezio. I cassonetti intelligenti RAEEshop sono stati posizionati al

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