Deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi

L’istituto del deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi è disciplinato dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Le imprese che effettuano il deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi (comunque non assimilati né assimilabili agli urbani) hanno l’obbligo di osservare le comuni regole relative al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), al registro di carico e scarico (RCS) e al più generale divieto di miscelazione di rifiuti fra loro nonché all’obbligo di conferimento dei rifiuti a un soggetto appositamente autorizzato e iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

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ADR_TRASPORTO

Etichette per i rifiuti pericolosi

Il trasporto di rifiuti speciali, siano essi pericolosi che non pericolosi ed il loro stoccaggio e trattamento sono codificati e disciplinati da apposite norme che stabiliscono anche quali debbano essere le etichette da apporre sugli automezzi, sui rifiuti, sui loro contenitori al fine di identificarli immediatamente, avvertendo di conseguenza gli operatori coinvolti sui possibili rischi e precauzioni da adottare in loro presenza (si veda quindi il D.lgs 152/2006 e la normativa ADR).

In questo breve articolo vorrei focalizzare l’attenzione sul’uso indiscriminato della famosissima R nera su sfondo giallo il cui uso è tanto abusato quanto fuorviante come accadeva, fino a pochi mesi fa, con l’utilizzo della caratteristica di pericolo H14.

Molto spesso le aziende, gli operatori ed i consulenti tendono ad essere fin troppo prudenti utilizzando questo

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