Ennesima Proroga della partenza del Sistri per i Produttori di Rifiuti?

Ci risiamo…potrebbe slittare tutto nuovamente ed arrivare a breve  l’ennesima proroga.

Il Presidente della Commissione Ambiente e Territorio e Lavori Pubblici della Camera,  annuncia che con un emendamento al decreto “Milleproroghe” si vuole proporre lo slittamento della partenza del sistri al 01 gennaio 2015,  per i soli produttori di rifiuti speciali pericolosi e per i Comuni del Territorio della Regione Campania. Lo stesso vale per le imprese che si occupano del trasporto dei rifiuti urbani della medesima regione e sembrerebbe che la stessa sorte toccherebbe al sistema sanzionatorio che troverebbe applicazione solo dal 30 giugno 2015.

Ora ci si aspetta di vedere se effettivamente il decreto passerà in senato, cosa a cui  vogliamo fortemente credere, dato che se cosi non fosse, sarebbe il definitivo fallimento di un sistema che da anni non garantisce una concreta fattibilità nell’utilizzo.

La partenza del Sistri per i produttori di rifiuti speciali pericolosi è ad oggi stabilita al 3 marzo 2014.

Un sistema che fin dal suo esordio ha sempre presentato problematiche ormai evidenti agli operatori, non tollerabili nel settore dei trasporti, che a rilento per poter gestire e organizzare i viaggi che con un sovraccarico organizzativo da parte delle imprese coinvolte,  portano inevitabilmente con sè una riduzione del fatturato, in un periodo già di per sè difficile per le Aziende Italiane.

Non vorremmo parlare di un “accanimento terapeutico”, ma sembra proprio

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3 marzo 2014, anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi dovranno iniziare ad utilizzare il Sistri.

Mancano ormai pochi giorni e anche i Produttori di Rifiuti Speciali Pericolosi dovranno obbligatoriamente utilizzare il Sistri.

La tracciabilità del rifiuto, voluta con il Sistri (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti), nato Il 17 dicembre 2009 (GU n. 10 del 13 gennaio 2009) con i  migliori intenti che certamente tutti noi condividiamo, doveva entrare in “vigore”  già nell’ormai lontano 2010.

Diversi decreti correttivi si sono susseguiti da allora e il sistema è partito solo 1 ottobre 2013 e limitatamente ai rifiuti pericolosi.
Solo i trasportatori, gli impianti, gli intermediari dei rifiuti e i nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi hanno quindi iniziato ad usare con non poche difficoltà il sistema, cosi come indicato con lo “SCHEMA del DECRETO di RIAVVIO del SISTRI”

Il 3 marzo 2014, anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi dovranno iniziare ad utilizzarlo.

Salvo proroghe dell’ultimo minuto, si avrà quindi una visione più completa di questo sistema che ad oggi continua a presentare diverse difficoltà nell’utilizzo da parte degli operatori.

E’ umano pensare che l’operatività nella gestione dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle piccole aziende, subirà inevitabilmente una prima fase d’arresto, non avendo quest’ultime avuto modo e disponibilità di adoperarsi per

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Conduzione post operativa di discariche e copertura provvisoria e finale (di A. A. Muntoni)

Il Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” (S.O.G.U. del 12/03/2004, n. 40) disciplina le modalità di gestione delle discariche per inerti e per rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche destinate ad accogliere rifiuti solidi urbani, generalmente contenenti una frazione – peraltro sempre minore – di sostanza organica putrescibile, con conseguente formazione di biogas e percolato.

Il decreto in parola indica, altresì, i requisiti tecnici e ambientali minimi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di scarico controllato dei rifiuti.

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Procedure semplificate per il recupero di rifiuti (di A. A. Muntoni e I. Ghiani)

Il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, noto come “Testo Unico per l’ambiente”, prevede agli articoli 214 e 216 la possibilità, da parte delle Imprese e Ditte regolarmente iscritte alla CCIAA, di accedere ad una procedura semplificata per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti, a condizione che essi siano effettivamente avviati a recupero.

Le condizioni per poter usufruire di tale procedura, il cui iter è regolato dalla Provincia competente per territorio, sono espressamente definite dal D.M. 05/02/1998 integrato dal D.M. 04/04/2006 n. 186 per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

Al di fuori delle tipologie e condizioni previste dai due succitati decreti ministeriali, il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi è consentito attraverso le procedure di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le Imprese che presentano la Comunicazione per l’attività di recupero in regime di procedure semplificate devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell’impianto di recupero, che deve essere già realizzato o comunque disponibile, anche mediante l’istituto del “contratto ad uso esclusivo”; un caso particolare potrebbe essere rappresentato da eventuali impianti di vagliatura e frantumazione mobili, molto utilizzati nei cantieri temporanei e mobili, per i quali

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