Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 25 Settembre 2007 , n. 185 (Gazzetta ufficiale 5 novembre 2007 n. 257) Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei Raee, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territori o e del mareMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con Il Ministro delle sviluppo economico e Il Ministro dell’economia e delle finanze Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti; Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante”Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti”; Visto in particolare l’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del te rritorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; Visti gli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevedono che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all’articolo 14 del medesimo decreto, le modalità di iscrizione allo stesso e di comunicazione delle informazioni, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, e sia istituito il comitato d’indirizzo sulla gestione dei Raee, de finendone la composizione ed il funzionamento; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 agosto 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 7 agosto 2007, n. UL/2007/7406. Adotta il seguente regolamento: Articolo 1 Istituzione del Registro e struttura organizzativa 1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati Raee, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all’articolo 3, comma 1lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni: a) i dati comunicati dai soggetti obbligati all’atto dell’iscrizione al Registro presso la Camera di commercio, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) i dati comunicati dai soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 13, commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei Raee di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nella quale è riportato l’elenco dei predetti sistemi nonché le informazioni di cui all’articolo 7, comma 1. Articolo 2 Modalità di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro 1. Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51, di seguito Comitato di vigilanza e di controllo, che si avvale dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, di seguito Apat. 2. I dati del Registro di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, sono raccolti dalle camere di commercio, secondo le modalità di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7. 3. Le camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento attraverso l’interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi dell’Apat, secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa). 4. Gli standard per la trasmissione dei dati sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tramite apposito accordo tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Apat e l’Unione nazionale delle camere di commercio italiane. Articolo 3 Iscrizione dei produttori al registro 1. L’iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. In tale caso l’iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. 2. L’iscrizione è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. 3. L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi del comma 1. 4. I produttori di Aee destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei Raee mediante sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, si iscrivono al Registro successivamente all’adesione ad uno o più sistemi collettivi, relativi allacategoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell’iscrizione, la verifica automatica dell’avvenuta adesione al sistema collettivo. 5. All’atto dell’iscrizione al Registro il produttore deve indicare: a) l’appartenenza ad una o più delle tipologie di attività definite all’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) lo specifico codice Istat di attività che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee); c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all’ allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, come ulteriormente suddivisa nell’allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell’anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformità al disposto dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15l, specificando se l’organizzazioneè su base individuale o collettiva; e) l’eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell’Unione europea; f) le informazioni relative all’entità e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei Raee. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto. 6. Per peso effettivo di un’apparecchiatura elettrica ed el ettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici. 7. Qualora il produttore non disponga, al momento dell’iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle Aee in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilità una stima di tale suddivisione. 8. Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. 9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali. Articolo 4 Variazione dei dati di iscrizione al Registro 1. I produttori comunicano, con le medesime modalità previste all’articolo 3, qualsiasi variazione dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione, nonché la cessazione dell’attività determinante obbligo di iscrizione. Articolo 5 Oneri relativi all’istituzione del Registro e diritto di segreteria 1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi all’istituzione del Registro sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato; detti oneri sono individuati con il decreto di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151, del 2005, che ne stabilisce anche le modalità di versamento. 2. L’iscrizione al Registro è assoggettata all’assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce presentate al Registro delle imprese delle camere di commercio con modalità telematica. Articolo 6 Comunicazione annuale dei produttori 1. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell’ articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. 2. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all’allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell’allegato 1B del medesimo decreto legislativo: a) il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle apparecchiature el ettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell’anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illumin azione in conformità al disposto dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti. Articolo 7 Modalità di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi collettivi 1. Al fine di consentire una razionale e ordinata ges tione dei Raee sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui all’articolo 1 con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni: a) i dati relativi alla sua costituzione; b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie di apparecchiature di cui all’allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivise nell’allegato lB del medesimo decreto legislativo, gestite; c) le tipologie di Raee gestite, secondo la seguente classificazione: 1. Raee domestici storici 2. Raee professionali storici 3. Raee domestici nuovi 4. Raee professionali nuovi 5. Raee illuminazione 2. I sistemi collettivi comunicano al Registro ogni variazione dei dati di cui al comma 1. 3. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e controllo, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e re cuperate, con le modalità di cui all’articolo 6. Articolo 8 Accesso ai dati 1. L’accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e si esercita nei confronti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Articolo 9 Centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettiviRaee
RAEE è l’acronimo di “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”.
Indicazioni relative alla normativa di settore e alla classificazione.