DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti

Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2011

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche’ l’attuazione della direttiva 2008/103/CE.
(GU n. 61 del 15-3-2011 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per l’adempimento di  obblighi  derivanti dall’appartenenza  dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2007, ed, in  particolare, l’articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,  accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista  la  direttiva  2008/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all’immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione 2009/603/CE  della  Commissione,  del  5  agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori  di pile e accumulatori in conformita’  della  direttiva  2006/66/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei deputati;
Preso  atto  che  la  competente  commissione  del   Senato   della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia, dell’economia  e  delle   finanze,   dell’interno,   dello   sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e

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DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20 Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011

DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20
(GU n. 60 del 14-3-2011)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto, in particolare, l’articolo 195, comma 2, lettera q), del predetto decreto, che prevede l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da Universita’ o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito
e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all’ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della

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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2011 anno di riferimento 2010

Ritorniamo sul tema della Dichiarazione Ambientale Mud 2011 per dare maggiori informazioni in merito alle aziende interessate.
Il DM 17 dicembre 2009 istitutivo del SISTRI, ha previsto a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
Con riferimento ai dati del 2010, ai sensi degli articoli gli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificati dagli articoli 16 e 37 del D.Lgs. 205/2010, deve essere presentato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2011 dai seguenti:

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