Cessazione rapporto di lavoro Responsabile Tecnico – Azienda

Cosa accade quanto si interrompe il rapporto di lavoro tra il Responsabile Tecnico e l’azienda iscritta all’albo nazionale gestori ambientali?

L’impresa può continuare ad operare o deve immediatamente sospendere ogni sua attività? Probabilmente questa domanda se la sono posta tutte le imprese dotate di un Responsabile Tecnico esterno o comunque non coincidente con il legale rappresentante.

A tal proposito la circolare n. 1544 del 14 Dicembre 2012 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali dirama il dubbio chiarendo che, in caso di cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra il Responsabile Tecnico e l’impresa, quest’ultima può continuare ad esercitare le proprie attività per un limite massimo transitorio di 60 gg (dovranno essere conteggiati anche i giorno non lavorativi), decorsi i quali se l’impresa non ha nominato un nuovo Responsabile Tecnico, verrà cancellata d’ufficio dalla sezione regionale  dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Nel periodo che intercorre dalla cessazione del rapporto di lavoro tra Responsabile tecnico ed impresa, e la nomina del nuovo Responsabile, le funzioni di quest’ultimo vengono esercitate dal legale rappresentante dell’impresa.

Si ricorda che la figura del Responsabile tecnico non è una mera figura di cui usufruire per poter ottenere delle autorizzazioni al trasporto o gestione di centri di raccolta, ma bensì è un tecnico specializzato e competente che deve dare supporto all’azienda ed all’imprenditore nell’esercizio delle attività per le quali è richiesta la sua competenza.

Fonte; http://ambienterifiuti.wordpress.com
Ing. La Forgia Vito

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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