Materie Pericolose per l’Ambiente e Esenzione dalla nomina di consulente

Uno dei principali adempimenti per le aziende che si trovano ad operare nel campo del trasporto di merci pericolose, come abbiamo visto, è quella della nomina del consulente-DGSA.

L’applicabilità della caratteristica “pericoloso per l’ambiente” a merci che precedentemente risultavano non soggette all’ADR, comporta la necessità di verificare l’obbligo di nominare il consulente in base alle quantità di merci trasportate.

Le norme di riferimento in tal senso sono il Decreto Legislativo 40/2000, abrogato e sostituito quasi integralmente dal D.Lgs.35/2010, e le Direttive 96/35/CE e 2008/68/CE, nonché l’ADR stesso, al punto 1.8.3.2.

I casi per i quali può esserci l’esenzione dalla nomina del consulente sono i seguenti.

1-            Trasporti al di sotto dei limiti previsti dall’ADR nei punti 1.1.3.6 e 3.3, 3.4, 3.5

I punti qui riportati si riferiscono alle esenzioni per le quantità trasportate per unità di trasporto, per le disposizioni speciali, per le merci pericolose imballate in quantità limitate o in quantità esenti.

2-            Imprese che effettuano solo l’operazione di scarico alla destinazione finale

3-            Trasporto occasionale in ambito nazionale di merci con grado di pericolosità minimo

Fintanto che non saranno definiti i nuovi criteri per l’esenzione, si fa riferimento al DM del 04.07.2000 che definisce un limite di trasporti e quantità per le esenzioni.

Nello specifico si parla di esenzioni per il carico ed il trasporto (in ambito nazionale) di materie presenti nella colonna 2, categoria di trasporto 3 della tabella 1.1.3.6, in colli o alla rinfusa; oppure per il carico (e quindi non per il trasporto) delle stesse merci in cisterna, qualora si tratti di rifiuti o di residui di lavorazione dell’azienda stessa.

Per queste materie, l’esenzione è possibile se si svolgono un massimo di 24 operazioni annue, con un massimo di 3 operazioni al mese e per un totale di 180 tonnellate l’anno.

Non vengono considerate nel calcolo le operazioni già svolte secondo il capitolo 1.1.3.6 o il 3.4.

Perché l’esenzione sia applicabile, è necessario che venga inviata una comunicazione al DTT competente per la sede dell’azienda, all’inizio dell’anno solare. La copia della comunicazione deve sempre viaggiare con le merci trasportate, insieme ad una registrazione della tipologia e quantità di merce trasportata.

L’elenco delle registrazioni e la copia della comunicazione vanno poi inviati l’anno seguente insieme alla nuova comunicazione al DTT.

Deve essere chiaro a tutti che la possibilità di usufruire delle esenzioni dalla nomina di consulente (e di altre parti dell’ADR) per i trasporti e le spedizioni in quantità cosiddette “limitate” (che si tratti di numero viaggi, di unità di trasporto, di imballaggi…), non esime dall’obbligo della formazione per il personale impiegato presso gli operatori richiamati nell’ADR stesso.

Fonte;    http://sistemigestioneintegrati.wordpress.com
Autore; by Greta