OGGETTO: Requisiti del responsabile tecnico categoria 8 (commercio e intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).
Alcune Sezioni regionali hanno richiesto di sapere se gli attestati di frequenza con esito positivo al
corso di formazione – modulo di specializzazione “D” – di cui alla deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999,
conseguiti prima della entrata in vigore della deliberazione 15 dicembre 2010, n.2, possano essere
riconosciuti validi ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali del responsabile tecnico
dell’impresa che chiede l’iscrizione nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi).
In proposito, il Comitato nazionale ha deliberato che, ai suddetti fini, tali attestati sono
riconosciuti validi per un periodo di dodici mesi dalla data della presente circolare. Entro tale termine
gli interessati hanno l’obbligo di presentare l’attestato di formazione ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 3, della deliberazione 15 dicembre 2010, n.2.
IL SEGRETARIO
Anna Silvestri
IL PRESIDENTE
Dott. Eugenio Onori