Nuovi delitti ambientali – commento al ddl n. 1345/2014 approvato dal Senato

traffico illecito di rifiutiSul numero 5/2015 della rivista Ambiente & Sviluppo edita da Ipsoa – Milano è stato pubblicato un commento al testo del ddl n. 1345/2014 sui nuovi delitti ambientali approvato dal Senato il 4 marzo scorso di Andrea Quaranta.

Nell’articolo, dal titolo I nuovi delitti ambientali riveduti e non corretti dal Senato, viene posta l’attenzione sulle luci e sulle (molte) ombre del testo attuale.
Nell’articolo c’è inoltre un raffronto con la versione del ddl così come licenziato circa un anno fa dalla Camera e si pone l’accento sulle reazioni opposte suscitate in importanti commentatori, nell’ambito di una vera e propria querelle giuridico – politica che, prendendo le mosse da un avverbio, finisce per riguardare tutta la filosofia del provvedimento.

Dalla titolazione dei paragrafi interni all’articolo (La strada lastricata di buone intenzioni; Le novità rispetto al testo precedente: il diavolo è nei dettagli; Le dichiarazioni e la querelle giuridico-parapolitica; Hanno tutti ragione) si intuisce come il nodo fondamentale della questione risieda nel pericolo di dar vita all’ennesimo maquillage normativo in tema di reati ambientali, con un provvedimento incapace di sistematizzare e risolvere una volta per tutte i problemi causati dalla disorganicità della normativa ambientale in campo penale.

Come afferma lo stesso autore Quaranta,

in un libro di qualche anno fa, dal titolo emblematico (“Hanno tutti ragione”) scritto da quello che poi sarebbe diventato di lì a poco un premio Oscar , l’Autore de “La grande bellezza” affermava, nel narrare le peripezie del protagonista, che “nessuno, come gli italiani, sa organizzare così bene le tempeste dentro ai bicchieri d’acqua”.
Specie, come dice Amendola, quando si tratta di normativa ambientale.
Specie perché, mi viene da aggiungere, noi italiani, come nessun altro, rappresentiamo il Paese in cui “hanno tutti ragione”, e per converso non esiste nessuno che ammetta, che riesca ad ammettere, la (o meglio: una) sconfitta. Sconfitta in tutte le sue sfaccettature, compresa quella (politica) che ha a che fare con la mancata introduzione di “novità (o riforme, che dir si voglia) risolutive”, che all’atto pratico si rivelano essere né nuove né, tanto meno, risolutive”.

Nella modifica del testo operata dal Senato esistono diversi elementi migliorativi, come l’introduzione dell’articolo relativo alla morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; l’inserimento, fra le attività sanzionate per l’impedimento del controllo, anche di quelle relative alla sicurezza e all’igiene sul lavoro; la previsione di un’aggravante ambientale; la diminuzione dello sconto di pena per coloro che aiutano concretamente l’autorità nella ricostruzione del fatto; la restrizione dell’arco temporale entro il quale è possibile il ravvedimento operoso, nonostante sia, non solo a detta di chi scrive, un istituto che comunque non dovrebbe essere mantenuto in questi termini così benevoli; il divieto, sanzionato, di esplosioni in mare per attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini.
Ma già quest’ultima modifica rischia di essere travolta, dal momento che, all’indomani della sua approvazione, come hanno sottolineato Legambiente e Libera, è già oggetto di ripensamenti da parte dell’esecutivo. La sua ipotetica ma verosimile eliminazione, oltre ad allungare (di nuovo!) i tempi per l’approvazione del testo definitivo, andrebbe ad allungare ulteriormente la sfilza di elementi negativi che costellano anche questo testo, e che comprendono, oltre al citato “abusivamente”:

una perdurante vaghezza terminologica e di quantificazione dell’aumento di pena in tre distinti casi;
l’incipit del 452-quater (È punito chiunque, “fuori dei casi previsti dall’art. 434”, cagiona abusivamente un disastro ambientale). Infatti, come, ancora una volta correttamente, ha evidenziato Amendola – nel rispondere a chi gli faceva notare che, grazie ad un suo emendamento, “resta sempre anche l’art. 434 c.p. sul disastro innominato ”– “sarebbe logico il contrario […] che, in caso di disastro ambientale, venga applicata direttamente e solo la nuova norma speciale, evitando i problemi sinora riscontrati quando si è tentato di applicare la norma sussidiaria e generica sul cd. disastro innominato. In tal modo, invece, si riconosce che può esserci un disastro ambientale non abusivo, ma non previsto tra i nuovi delitti. E allora cosa dovremmo fare? Se l’attività è abusiva applichiamo il nuovo art. 452-quater e se, invece, è autorizzata applichiamo il vecchio art. 434, dando, peraltro, ottimi argomenti di discussione ai difensori degli inquinatori? Ma non sarebbe molto più logico eliminare quell’assurdo avverbio abusivamente ?”
l’aumento della possibilità di usufruire di uno sconto di pena “se l’inquinamento (o il disastro) ambientale è commesso per colpa;
l’aumento del periodo di sospensione che può essere concesso all’imputato per completare le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale .

Elementi negativi ai quali devono essere aggiunte le criticità e i dubbi che persistono, in quanto non corrette neanche da questo testo.
Criticità relative alla possibilità di “eliminare la contravvenzione ” e di “restringere sostanzialmente” il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale; al mutamento del ruolo del tecnico della PA, che si accompagna all’“inversione di ruoli” fra PG e PM; al potere che, di fatto, viene concesso al contravventore, che può chiedere che il termine stabilito dall’organo di vigilanza per la “regolarizzazione” possa essere prorogato fino a sei mesi.
Dubbi concernenti il destino dei «nuovi» delitti ambientali a fronte della (vigente) previsione del comma 4 dell’art. 257 del TUA; i rapporti fra il delitto di “traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” e quello di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” e i reati previsti e puniti dalla particolare disciplina di settore; le modalità di coordinamento delle attività di ripristino, messa in sicurezza, bonifica, eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente ordinate o imposte o previste come condizioni cui subordinare la sospensione condizionale della pena di cui al codice dell’ambiente e la previsione del «ravvedimento operoso»; i lunghissimi tempi di prescrizione, che di per sé non costituiscono una soluzione, ma un “éscamotage simbolico, di grande effetto (forse) sull’opinione pubblica, ma di scarsissima efficacia in concreto” .

Ce n’è abbastanza per dire che, nell’analisi complessiva del testo del ddl licenziato dal Senato, sono molto di più gli elementi negativi che quelli positivi.

Natura Giuridica di Andrea Quaranta – Servizi alle Imprese
Studio di Consulenza Legale Ambientale

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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