Dm Ambiente 10 novembre 2011, n. 219

Decreto 10 novembre 2011, n. 219
Modifiche e integrazioni al Dm del 18 febbraio 2011, n. 52
(Gu 5 gennaio 2011 n. 4) Testo vigente dal 17-01-2012

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto l’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all’istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri);

Visto l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e, in particolare, l’articolo 14-bis;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al suddetto decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 13 luglio 2010, n. 161;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al sopra richiamato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante il regolamento per l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102″;

Considerato che dal 1° ottobre 2010 è stato dato avvio al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e che i soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni ivi previste;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, recante la proroga del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 maggio 2011, n. 124, ed in particolare l’articolo 1;

Considerato che l’articolo 28, comma 2, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, dispone che i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo regolamento adempiano anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, fino al termine di cui all’articolo 12, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto nuove disposizioni al sistema di tracciabilità dei rifiuti;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 6 del suddetto decreto-legge, il quale ha stabilito un periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistri, assicurando la verifica tecnica delle componenti software e hardware e organizzando test di funzionamento del sistema ed ha, altresì, disposto quale termine di operatività del Sistri il 9 febbraio 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Ritenuto necessario apportare integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;

Ravvisata altresì l’esigenza, in considerazione delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge n. 138 del 2011, ed in particolare dall’articolo 6, comma 2, di modificare lo schema di provvedimento, recante modifiche al citato decreto n. 52 del 2011, sul quale è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 2011;

Considerato che tali modifiche costituiscono un mero coordinamento operativo a seguito delle intervenute modifiche legislative sopra richiamate;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 7 ottobre 2011, prot. n. 6588/4.3.6.4/2011/3/ ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:
Articolo 1

1. Al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel Sistri.”;

b) all’articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole “all’utilizzo” sono soppresse le parole: “e alla custodia”;

c) all’articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole “dispositivo Usb,” sono soppresse le parole: “e/o”, dopo le parole “dispositivo black box” sono aggiunte, in fine, le parole: “, nonché il dispositivo Usb per l’interoperabilità di cui all’articolo 8, comma 1-ter”;

d) all’articolo 2, comma 1, lettera i), le parole “e che ha accesso al” sono sostituite dalla parola: “del”, le parole “per la creazione della firma elettronica;” sono sostituite dalle seguenti: “e, ove presente, del dispositivo Usb per l’interoperabilità;”;

e) all’articolo 2, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) “unità locale”: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l’operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;”;

f) all’articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“l-bis) “unità operativa”: reparto, impianto o stabilimento, all’interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.”;

g) all’articolo 3, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“i-bis) i soggetti individuati con uno o più decreti ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.”;

h) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). — 1. Al fine di attuare quanto previsto all’ articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.”;

i) all’articolo 6, comma 1, le parole “sito internet http://www.sistri.it/” sono sostituite dalle seguenti: “portale informativo Sistri.”;

l) all’articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al Sistri accedendo all’area “gestione aziende” disponibile sul portale Sistri in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo Sistri.”;

m) all’articolo 8, comma 1, dopo le parole “perfezionata la” sono aggiunte le parole: “prima fase della”, dopo le parole “operatori iscritti” sono aggiunte le parole: “, entro i successivi trenta giorni,”;

n) all’articolo 8, comma 1, lettera c), le parole “sito internet www.sistri.it/.” sono sostituite dalle seguenti: “portale informativo Sistri.”;

o) all’articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. All’esito del perfezionamento della procedura di iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di cui alla lettera a) del comma 1 per unità locali e unità operative, o per attività soggette all’obbligo di iscrizione al Sistri, già iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall’operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unità locale/unità operativa /attività soggetta all’obbligo di iscrizione al Sistri. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonché il relativo costo sono indicati nell’allegato IA.

1-ter. Gli operatori iscritti al Sistri per i quali ricorrano le condizioni previste nell’articolo 21-bis possono chiedere la consegna dei dispositivi Usb per l’interoperabilità.”;

p) all’articolo 8, comma 2, all’inizio del comma 2 la parola “Agli” è sostituita dalle seguenti: “Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4-bis, agli”;

q) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole “dal comma 2” sono inserite le seguenti: “e fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis”;

r) all’articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis e dei dispositivi per l’interoperabilità di cui al comma 1-ter, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all’operatore che ne ha fatto richiesta.”.

s) all’articolo 9, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il titolare del dispositivo è responsabile della custodia dello stesso.”;

t) all’articolo 9, comma 2, dopo la parola “richiesta.” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al Sistri, è consentito custodire i dispositivi Usb presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l’obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.”;

u) all’articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. I dispositivi Usb per l’interoperabilità sono custoditi nelle modalità indicate all’articolo 21-bis, comma 5.”;

v) all’articolo 10, comma 2, dopo la parola “L’installazione,” sono aggiunte le seguenti: “la disinstallazione,”;

z) all’articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l’installazione delle apparecchiature medesime, il Sistri, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere all’installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l’obbligo di iscrizione al Sistri e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l’obbligo di cui all’articolo 11, comma 3, è tenuto a comunicare al Sistri ogni variazione da cui possa conseguire la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione è effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell’evento che comporta tale variazione.”;

aa) all’articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. L’obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalità delle predette apparecchiature.”;

bb) all’articolo 11, comma 1, le parole “sito internet http://www.sistri.it/.” sono sostituite dalle seguenti: “portale informativo Sistri.”;

cc) all’articolo 11, il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo Usb, è il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede Sistri dei dati ricevuti.”;

dd) all’articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo la parola “impresa” sono aggiunte le seguenti parole: “o dal delegato di altra unità locale dell’ente o dell’impresa”;

ee) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole “a causa di” sono inserite le parole: “ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché”, le parole “dei dispositivi,” sono sostituite dalle parole: “degli stessi,” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al Sistri il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un’apposita Scheda Sistri in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale Sistri accedendo all’area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda Sistri. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore.”;

ff) all’articolo 12, comma 2, le parole “sito internet www.sistri.it,” sono sostituite dalle seguenti: “portale Sistri accedendo all’area autenticata,” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore.”;

gg) all’articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, fino allo scadere del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il Sistri, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri — AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda Sistri — AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda Sistri — AREA MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per tre anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri — AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità.”;

hh) all’articolo 15, comma 2, le parole “sito internet www.sistri.it” sono sostituite dalle seguenti: “portale Sistri accedendo all’area autenticata”;

ii) all’articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In tutti i casi in cui si verifichi un’ipotesi di sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un’unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al Sistri il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell’evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi Usb, e, ove presenti, dei dispositivi Usb per l’interoperabilità, dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo Sistri, al seguente indirizzo: Sistri — Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.”;

ll) all’articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda aventi ad oggetto l’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l’uso dei dispositivi Usb, e, ove presenti, dei dispositivi Usb per l’interoperabilità, gli operatori subentranti nella titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle attività interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al Sistri, accedendo all’area “GESTIONE AZIENDE” disponibile sul portale Sistri in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell’intestazione dei dispositivi Usb, e, ove presenti, dei dispositivi Usb per l’interoperabilità rilasciati dal Sistri al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalità “GESTIONE AZIENDE”. Il Sistri procederà a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l’esistenza di non conformità tra i predetti dati e tali difformità permanessero per più di sessanta giorni dalla modifica dell’intestazione dei dispositivi Usb, e, ove presenti, dei dispositivi Usb per l’interoperabilità, procederà a disabilitare i dispositivi stessi.”;

mm) all’articolo 21, comma 3, le parole “all’iscrizione” sono sostituite dalle parole “alla comunicazione”, le parole “presso il” sono sostituite con la parola “al”, e le parole “all’apposita area del sito internet http://www.sistri.it/.” sono sostituite dalle parole “all’area “GESTIONE AZIENDE” disponibile sul portale Sistri in area autenticata.”;

nn) all’articolo 21, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

“3-bis. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall’operatore al Sistri in sede di prima iscrizione o successiva variazione, e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il Sistri richiede, a seguito di proprie verifiche, all’operatore di accedere all’applicazione “GESTIONE AZIENDE” disponibile sul portale Sistri in area autenticata per asseverare i dati comunicati al Sistri tramite la procedura indicata e secondo quanto stabilito dall’allegato IA.”;

oo) all’articolo 21, comma 4, le parole “ritirato secondo la procedura indicata nell’Allegato IA.” sono sostituite dalle parole “aggiornato accedendo alle relative funzionalità presenti nell’area autenticata del portale Sistri.”;

pp) all’articolo 21, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell’autorizzazione, le comunica al Sistri. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi Usb e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo, sentito il Sistri. Resta fermo l’obbligo per l’operatore di provvedere all’eventuale integrazione dei contributi di cui all’articolo 7.”;

qq) dopo l’art. 21 è inserito il seguente articolo:

“21-bis (Disposizioni in materia di interoperabilità). — 1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al Sistri, e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al Sistri il rilascio del dispositivo Usb per l’interoperabilità. Il dispositivo Usb per l’interoperabilità è abilitato alla firma delle schede Sistri compilate per le attività soggette all’iscrizione Sistri ed esercitate nelle unità locali e/o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.

2. Può essere richiesto un dispositivo Usb per l’interoperabilità per ciascun software gestionale accreditato dall’operatore per il servizio di interoperabilità. La richiesta al Sistri dei dispositivi Usb per l’interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo Usb per l’interoperabilità è consegnato con le modalità stabilite all’articolo 8, comma 4-bis.

3. Le credenziali di accesso al Sistri e il certificato elettronico dei dispositivi Usb per l’interoperabilità sono attribuiti al legale rappresentante che è titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.

4. Il costo di ciascun dispositivo Usb per l’interoperabilità è quello previsto nell’Allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi Usb.

5. Il dispositivo Usb per l’interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest’ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo Usb per l’interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo Usb per l’interoperabilità è custodito è indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo Usb per l’interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al Sistri.

6. Il dispositivo Usb per l’interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all’Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito.”;

rr) all’articolo 22, comma 2, le parole “sito internet http://www.sistri.it/” sono sostituite dalle seguenti: “portale informativo Sistri”;

ss) all’articolo 23, comma 4, le parole “sito internet www.sistri.it” sono sostituite dalle seguenti: “portale Sistri accedendo all’area autenticata”;

tt) all’articolo 26, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all’Ispra, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell’autorizzazione o dell’iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell’ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell’impianto, l’attività per la quale viene rilasciata l’autorizzazione o l’iscrizione, i rifiuti oggetto dell’attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell’autorizzazione o dell’iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell’autorizzazione o dell’iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all’entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate all’Ispra dalle amministrazioni

competenti utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. La comunicazione è effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;”;

uu) all’articolo 28, comma 2, dopo le parole “i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5” sono aggiunte le seguenti: “del presente regolamento”, dopo le parole “successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205”.

2. Nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, gli allegati IA, IB, II e III sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante.
Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 novembre 2011

avatar

Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *