raccolta-rifiuti-assimilati

Si fa presto a dire “economia Circolare” e venderne l’idea.

Oggi vogliamo cercare di fare chiarezza sulle svariate offerte che negli ultimi anni (ormai son ben 10) si sono affacciate nel settore dei rifiuti.
Le già note “reverse vending” o altri tipi di “affiliazione” per l’apertura di strutture denominate solitamente “point” vengono spesso proposte sempre con la promessa di lauti guadagni.

Chiunque di Voi può verificare con un minimo di ricerca la fattibilità economica di tali iniziative, che legate all’andamento della valorizzazione di alcuni materiali riciclabili come Plastica, Alluminio e Vetro (queste sono le tipologie maggiormente gestite), una volta conferiti (se non in grandi quantità) possono rendere ben pochi centesimi, non sufficenti per la conduzione di una vera e propria impresa, che ricordiamo e’ e rimane un’attivita’ di raccolta e di gestione di rifiuti , dunque, puo’ essere legittimamente esercitata solo da soggetti autorizzati.

Certo, affiancare un sistema nuovo ed innovativo di raccolta differenziata, premiando di fatto chi conferisce il rifiuto è una lodevole iniziativa, che a volte però può entrare in netto contrasto con la normativa che regolamente il settore dei rifiuti.

A tal fine sono nate appunto delle Associazioni, che si prefiggono lo scopo di “rimuovere” le cause che impediscono la diffusione e lo sviluppo di forme alternative alla gestione del rifuto urbano.

Questo perchè, qualsiasi chiave di lettura vogliate dare, la cosa certa é che stiamo parlando di rifiuti e più precisamente di rifiuti urbani (ex articolo 194, comma 2, lettera a) Dlgs 152/2006).

Chi di Voi ha già avuto modo di avvicinarsi a queste iniziative e/o offerte, avrà di certo compreso che tali attività richiedono l’iscrizione presso gli Albi competenti.
Chi ha intenzione di aprire un impianto di recupero rifiuti, per il proprio esercizio, può a seconda delle condizioni chiedere una iscrizione nel registro delle procedure semplificate della provincia art. 214 e segg. d.lgs. 152/06.
In questo caso esistono delle precise indicazioni (provenienti da D.M. 05/2/1998) di esercizio tra le quali l’elenco dei produttori da cui si possono ricevere i rifiuti e in queste prescrizioni non sono mai compresi i rifiuti provenienti da privati cittadini.

Facciamo questa precisazione perche i rifiuti urbani, a differenza dei rifiuti speciali prodotti dalle imprese, rientrano in quella che viene definita ” Privativa Comunale “.

E’ vero che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, e che quindi di fatto, con appositi regolamenti Comunali e nel rispetto della normativa vigente, possano definire modalità di raccolta e trasporto diverse, ma questo solo fino a che non sia indetta gara dall’Autorità d’ambito e solo quando non vi sia aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202.

Questo proliferare di iniziative dove poter vendere di fatto il rifiuto ad un prezzo positivo da parte dei privati, puntano a creare dei veri e propri punti di raccolta che altro non sono che centri di stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi (ricordiamo che gli impianti sottoposti a procedura semplificata NON possono ricevere rifiuti da parte dei privati), spesso in barba quindi alla normativa vigente e perlopiù facendo riferimento in alcuni casi a decreti ministeriali mai approvati o peggio ancora, partoriti da governi ormai non piu in carica e quindi privi di qualsiasi fondamento.

Agli operatori del settore risulta infatti difficile poter condividere l’idea di affidare i propri rifiuti “urbani” ad un gestore diverso dal servizio pubblico.

Con cio non vogliamo demotivare nessuno nell’intraprendere iniziative commerciali nel settore, ma vorremmo mettere in guardia chi ci segue invitandolo ad approfondire le tematiche inerenti alla gestione dei rifiuti urbani e la fattibilità di tali iniziative nella gestione dei rifiuti urbani.

Ricordiamo inoltre che un recente accordo tra CONAI e ANCI rendono di fatto il rifiuto urbano di proprieta dei comuni e solo con una convenzione con tale ente è possibile adempiere correttamente alla gestione dello stesso.

Realizzare questi progetti richiede necessariamente il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche locali. In particolare vogliamo porre l’attezione in ciò che in primis queste attività si troveranno a gestire maggiormente, carta e cartone, lattine e bottiglie di pastica, che sono imballaggi… e ricadono nel campo di applicazione del titolo II della parte quarta del TUA.

Invocare poi il fatto che non si tratti di rifiuti solo perchè non si ha l’intenzione di disfarsene, ma bensi di beni riutilizzabili (al solo fine di evadere dalla definizione di rifiuto) può comportare non pochi rischi, in quanto ci si può ritrovare a dover giustificare quanto affermato e visto che per riuso, si intende il riutilizzo del bene, ciò vuol dire che continuerà la sua vita con lo stesso scopo per il quale era stato originariamente concepito e prodotto.

Pertanto la stessa “definizione” si scontra con quanto poi alla fine si intende fare e cioè rivendere il bene “rifiuto”, ad impianti o gestori.

  1. Quindi…siamo nel campo dei rifiuti o nella compravendita? Ricordiamo che il detentore non decide se una cosa è rifiuto o non lo è. Il detentore, eventualmente, decide di disfarsi o meno di qualcosa.
  2. Il trasporto dei “Beni/Rifiuti” effettuata dal cittadino è lecita?
  3. E’ reato mascherare un ritiro di rifiuti spacciandoli per merci, dietro la scusante del fatto che hanno un valore economico? E se cosi fosse?

Ad oggi non chiaro e ben definito se la gestione dei “rifiuti assimilabili avviati a recupero e non a smaltimento” sia di competenza esclusiva del gestore del servizio pubblico. Un argomento praticamente ignorato sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina più autorevole.

Recentemente, a seguito di una sentenza (n. 4611/2017 del TAR Lazio) con la quale viene chiesta l’adozione di apposito decreto, previsto ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lett. e) del D.lgs n. 152/06, si è arrivati ad una “prima bozza” sull’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, che ne indica i limiti e le tipologie di rifiuti conferibili al Comune.

Ci auguriamo si faccia anche chiarezza in merito a quanto sopra esposto, al fine di definire se e in che termini queste strutture e attività possano essere abilitate alla gestione dei rifiuti urbani.

Se serve un consiglio o una consulenza in merito, il nostro staff è a disposizione per illustrarvi le reali potenzialità di eventuali iniziative che vorrete intraprenedre nel settore.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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