Riassetto del Codice Ambientale

Se diamo uno sguardo alle direttive ambientali dell’Unione Europea ed alla legislazione ambientale degli altri paesi europei, salta subito all’occhio la ridotta complessità della norma rispetto al nostro codice ambientale. La questione non può ovviamente essere generalizzata ma dare uno sguardo ad esempio la normativa inerente il cosiddetto “Uno contro Uno” italiano e l’analogo della svizzera o se provassimo a confrontare la normativa inerente il trasporto di rifiuti italiana e quella di altri paesi quali ad esempio la Germania, rende bene l’idea di quanto la nostra normativa sia alquanto complessa ed a tratti nebulosa e carente.

Non desta certo stupore rendersi conto di quanti siano i decreti attuativi mancanti e di quanto confusionaria sia la norma normativa nel campo dei rifiuti, ma non solo.

A quanto pare un gruppo di lavoro insediatosi in questi giorni presso il Ministero dell’Ambiente avrebbe il compito di avviare uno studio preliminare teso ad un riassetto del codice ambientale. L’obiettivo è quello di raccogliere in due testi normativi tutte le leggi ed i regolamenti inerenti l’ambiente, si tenderà quindi ad ottenere un codice ed un testo unico regolamentare.

Da dove nasce tanta buona volontà in campo ambientale nel voler risolvere i pasticci creati negli ultimi anni?

Secondo il Ministro Orlando: “Questo progetto nasce sia dalla semplice constatazione che in materia ambientale la nostra legislazione non ha ancora risolto vistosi difetti sia dalla necessità di fornire risposte concrete a pressanti richieste di tutela e progresso. La frammentarietà, l’assenza di una codificazione con adeguati principi generali rendono il

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Conduzione post operativa di discariche e copertura provvisoria e finale (di A. A. Muntoni)

Il Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/2003 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” (S.O.G.U. del 12/03/2004, n. 40) disciplina le modalità di gestione delle discariche per inerti e per rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche destinate ad accogliere rifiuti solidi urbani, generalmente contenenti una frazione – peraltro sempre minore – di sostanza organica putrescibile, con conseguente formazione di biogas e percolato.

Il decreto in parola indica, altresì, i requisiti tecnici e ambientali minimi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di scarico controllato dei rifiuti.

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Procedure semplificate per il recupero di rifiuti (di A. A. Muntoni e I. Ghiani)

Il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, noto come “Testo Unico per l’ambiente”, prevede agli articoli 214 e 216 la possibilità, da parte delle Imprese e Ditte regolarmente iscritte alla CCIAA, di accedere ad una procedura semplificata per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti, a condizione che essi siano effettivamente avviati a recupero.

Le condizioni per poter usufruire di tale procedura, il cui iter è regolato dalla Provincia competente per territorio, sono espressamente definite dal D.M. 05/02/1998 integrato dal D.M. 04/04/2006 n. 186 per i rifiuti non pericolosi e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

Al di fuori delle tipologie e condizioni previste dai due succitati decreti ministeriali, il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi è consentito attraverso le procedure di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le Imprese che presentano la Comunicazione per l’attività di recupero in regime di procedure semplificate devono possedere tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell’impianto di recupero, che deve essere già realizzato o comunque disponibile, anche mediante l’istituto del “contratto ad uso esclusivo”; un caso particolare potrebbe essere rappresentato da eventuali impianti di vagliatura e frantumazione mobili, molto utilizzati nei cantieri temporanei e mobili, per i quali

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Mud 2014. Il software sarà disponibile a partire dall’inizio di marzo 2014.

Solo qualche giorno fà avevamo letto sulle stesse pagine che il software sarebbe stato  disponibile da metà gennaio 2014. Ovvio pensare che il pensiero era a dir poco positivo ed ottimistico.

Nel nuovo M.U.D. per l’anno 2014, approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2013 GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 89 pressochè per tutte le comunicazioni presentano variazioni che in alcuni casi daranno un bel pò di lavoro in più ai consulenti del settore. Alcuni dati da trasmettere sono stati modificati, variati o aggiunti rispetto alla dichiarazione 2013. Viene nuovamente richiesto di fornire il dato relativo allo stato fisico del rifiuto, sono state fornite, a livello di istruzioni, indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo della giacenza presso il produttore, coloro che a seguito di attività di recupero, producono MATERIALI SECONDARI (e quindi NON RIFIUTI) devono compilare la nuova scheda MAT indicando il tipo di materiale prodotto, scegliendo tra quelli preimpostati, e la relativa quantità….. ecc. ecc.

In  questo periodo si vede inoltre l’avvicinarsi di alcune scadenze ambientali  legate anche alla partenza ufficiale del SISTRI, come previsto dal Dl 101/2013, il quale prevedeva una prima partenza scaglionata dei soggetti obbligati, in quanto produttori e/o gestori di rifiuti pericolosi. Vogliamo ricordare che a breve, il 3 marzo 2014,  i produttori di rifiuti pericolosi dovranno loro malgrado iniziare ad utilizzare il Sistri e il 2 agosto 2014 si inizierà ad applicare il sistema sanzionatorio relativo al Sistri.

Vi consigliamo di visitare anche il sito mud.ecocerved.it dove vengono pubblicate in modo esaustivo, tutte le informazioni necessarie alla compilazione del Mud 2014 e i soggetti obbligati, distinguendo le comunicazioni da presentare sulla base della categoria di appartenenza per la quale si è tenuti alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. Non ci resta che aspettare la pubblicazione del software per i PRIMI giorni di marzo.

I soli produttori iniziali che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare la Comunicazione Rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

Per tutti gli altri la presentazione alla Camera di Commercio può avvenire esclusivamente per via telematica: non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico.
La trasmissione deve avvenire

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