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Rifiuti speciali assimilati agli urbani: per l’esenzione dalla tassa si deve produrre copia del contratto con la ditta incaricata o delle fatture

Il MUD e i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai fini della esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, in mancanza di specifica contestazione al riguardo.

Ma tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini della esclusione dalla tassazione, dovendo la società fornire la prova non solo della produzione di rifiuti speciali in misura superiore ai valori stabiliti dal Comune, ma anche di

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Imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (UN 3509)

Nell’ADR 2015 troviamo quello che era l’Accordo Multilaterale M268 sottoscritto dall’Italia il 22 settembre 2014, il cui contenuto  prevedeva l’introduzione di un nuovo numero ONU: UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI.

Disposizione Speciale 663

Questa rubrica deve essere utilizzata soltanto per imballaggi, grandi imballaggi o IBC, o parti di essi, che hanno contenuto merci pericolose e che vengono trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non a fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, e che sono stati svuotati in maniera tale da contenere solo residui di merci pericolose aderenti agli elementi degli imballaggi quando essi vengono presentati per il trasporto.

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rifiuti alla rinfusa

Niente deposito temporaneo in caso di stoccaggio di rifiuti alla rinfusa

Lo stoccaggio di rifiuti alla rinfusa esclude “ex se” la regolarità del deposito temporaneo, fermo inteso che il rispetto di tutte le modalità tecniche del deposito costituisce preciso onere di chi lo effettua, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.

Cass. pen. n. 17184/2016

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cassazione_sentenza_rifiuti

L’avviso per le analisi di laboratorio non deve essere necessariamente consegnato al legale rappresentante

L’avviso per l’espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipendenti dell’impianto o comunque ad altra persona operante nell’insediamento e presente sul posto; da un lato, infatti, la deteriorabilità dei campioni impone di procedere in tempi brevi e dall’altro rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza.

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