Il DM 4 luglio 2000 del Ministero Trasporti, statuisce quelli che sono i casi di esenzione con riferimento alla nomina del Consulente ADR per le aziende che si occupano di trasporto e operazioni connesse al trasporto (carico, scarico e movimentazione) di merci pericolose.
I requisiti per poter usufruire di questa agevolazione sono:
A) effettuare sempre, esclusivamente, trasporti in esenzione parziale e/o totale (vedere anche art. 3, comma 6, lettera ‘a’ – D.Lgs. 40/2000);
B) effettuare trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso (gruppo d’imballaggio III);
C) effettuare operazioni di carico delle merci di cui alla lettera B), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.