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TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE. NOMINA DEL CONSULENTE ADR: I CASI DI ESENZIONE.

Il DM 4 luglio 2000 del Ministero Trasporti, statuisce quelli che sono i casi di esenzione con riferimento alla nomina del Consulente ADR per le aziende che si occupano di trasporto e operazioni connesse al trasporto (carico, scarico e movimentazione) di merci pericolose.

I requisiti per poter usufruire di questa agevolazione sono:

A) effettuare sempre, esclusivamente, trasporti in esenzione parziale e/o totale (vedere anche art. 3, comma 6, lettera ‘a’ – D.Lgs. 40/2000);
B) effettuare trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso (gruppo d’imballaggio III);
C) effettuare operazioni di carico delle merci di cui alla lettera B), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.

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Certificazione del peso per i contenitori: si parte

Firmato finalmente dal Ministero lo scorso 5 maggio, il decreto dirigenziale 5 maggio 2016 – n. 447 che detta, dal 1° luglio 2016, i criteri e le norme tecniche di applicazione dei nuovi emendamenti SOLAS relativi alla sicurezza della navigazione in mare e delle navi adibite a trasporto dei container.
Il Decreto si occupa in particolare dell’annoso e sentito problema della certificazione del peso lordo dei contenitori marittimi.
Dal 1° luglio 2016 sarà obbligatoria la pesatura dei container, attraverso l’acquisizione della “massa lorda del container verificata” – VGM (Regola VI/2 – Verified Gross Mass), prima dell’imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali.
Il decreto, tra le altre previsioni, introduce il concetto di tolleranza sui criteri di pesatura, individuando un periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, durante il quale per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore potranno essere utilizzati anche strumenti diversi da quelli regolamentari previsti, purché l’errore massimo non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati e, comunque, che non superi i 500 chilogrammi.
Inoltre è prevista in sede di controlli e verifiche effettuati in porto dopo la prima pesatura, una tolleranza, per ciascun contenitore, pari al 3% della massa lorda verificata.
E’ in corso la predisposizione di una circolare esplicativa da parte del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto sulle procedure discendenti dall’applicazione del decreto.

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ADR ACCORDO MULTILATERALE M287

TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ADR: L’ITALIA FIRMA IL NUOVO ACCORDO M287

Lo scorso giugno l’Italia ha firmato l’Accordo multilaterale M287 (ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR).

Tale documento ha come oggetto alcune importanti deroghe riguardanti l’applicazione della disciplina inerente il trasporto stradale di merci pericolose al trasporto dei rifiuti.

Le novità principali ricalcano in gran parte quanto già contenuto nell’Accordo M222 scaduto nell’agosto 2015.

Alla data attuale l’UNECE non ha ancora ufficializzato e pubblicato sul sito l’adesione italiana al documento e tanto meno ha tradotto il contenuto dello stesso nella nostra lingua.

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Trasporto su strada dei prodotti petroliferi

I prodotti petroliferi sono classificati all’interno della classe 3 (materie liquide infiammabili) dell’accordo ADR.

Vanno pertanto osservate, nel trasporto su strada di tali merci, le prescrizioni generali contenute nell’ADR e in particolare quelle per le merci della classe 3, sia per quanto riguarda le procedure di spedizione in colli, sia in cisterna, sia  in container cisterna.

Sono inoltre applicabili le prescrizioni riguardanti l’equipaggiamento dell’unità di trasporto, la dotazione di estintori, l’equipaggiamento normale e l’equipaggiamento individuale. Anche per i prodotti petroliferi sono valide le disposizioni stabilite nel Capitolo 1.10 dell’ADR relativo al Piano di Sicurezza (merce pericolosa ad alto rischio).

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