Regione Veneto. Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero rifiuti

Modifica dei criteri individuati con DGRV n. 2528 del 14.07.1999. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36.

Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle province competenti per territorio. La presente deliberazione modifica la precedente n. 2528 del 14.07.1999, in quanto è necessario aggiornare gli importi e le condizioni della prestazione delle polizze ai sensi delle nuove normative.

L’Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La L.R. 21.01.2000, n. 3, all’art. 26, comma 9, stabilisce che la Giunta regionale emani i criteri per la

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Altre modifiche al regolamento sulle spedizioni di rifiuti

Altri rifiuti vengono aggiunti nell’elenco dei rifiuti verdi addizionali in attesa dell’inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione Ocse. Con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi, la Commissione europea modifica il regolamento del 2006 (il numero 1013) sulle spedizioni di rifiuti al fine di includere i rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette; le frazione di plastica e di  plastica-alluminio non separabile ottenuta dal pretrattamento di imballaggi usati adibiti al contenimento di liquidi; gli imballaggi compositi costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica e i rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e

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Utilizzo delle terre e rocce da scavo

La normativa attuale a riguardo delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i..
Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli, …).
Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di: attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
applicare gli Artt. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione) e 186 (riutilizzo presso terzi siti) D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Conferimento Presso Centro Autorizzato

Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:

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