Cessazione rapporto di lavoro Responsabile Tecnico – Azienda

Cosa accade quanto si interrompe il rapporto di lavoro tra il Responsabile Tecnico e l’azienda iscritta all’albo nazionale gestori ambientali?

L’impresa può continuare ad operare o deve immediatamente sospendere ogni sua attività? Probabilmente questa domanda se la sono posta tutte le imprese dotate di un Responsabile Tecnico esterno o comunque non coincidente con il legale rappresentante.

A tal proposito la circolare n. 1544 del 14 Dicembre 2012 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali dirama il dubbio chiarendo che, in caso di cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra il Responsabile Tecnico e l’impresa, quest’ultima può continuare ad esercitare le proprie attività per un limite massimo transitorio di 60 gg (dovranno essere conteggiati anche i giorno non lavorativi), decorsi i quali se l’impresa non ha nominato un nuovo Responsabile Tecnico, verrà cancellata d’ufficio dalla sezione

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Albo Nazionale Gestori Ambientali: le principali novità per il 2013 presentate a Ecomondo

Ecomondo è giunto al termine della sua edizione 2012. Quest’anno, come negli anni precedenti, ho girovagato tra i padiglioni spulciando gli stand presenti alla ricerca di novità tecnologiche in grado di dare un valido supporto al riciclaggio dei rifiuti speciali. L’aria che si respirava spinge a credere che la ripresa economica sia ormai dietro l’angolo…
I dati relativi al numero di iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Quest’anno ho deciso di dedicare un’intera giornata ai seminari ed ai convegni tenutisi presso le varie sale della fiera. Nonostante siano stati tutti interessanti, ed hanno rappresentato uno spunto per il proseguo del mio lavoro, in questo articolo vorrei illustrare le principali novità che nel corso del 2013 potremmo vedere introdotte dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
All’incontro erano presenti il Presidente Onori, l’Avvocato Morigi, ed il Dott. Casadei che hanno illustrato i dati statistici dell’Albo, le modifiche introdotte nel corso del 2012 e quelle che verranno introdotte il prossimo anno, e le possibili modifiche al regolamento dell’Albo Gestori Ambientali che potrebbe semplificare ulteriormente la vita delle aziende.
Innanzitutto un dato importante:nel corso degli ultimi 4 anni è stato osservato un incremento degli iscritti alla categoria Light o semplificatissima (ai sensi dell’art. 212 comma 8 D.lgs. 152/2006) ossia quella

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Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione 18 aprile 2012

Deliberazione 18 aprile 2012 – Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8.

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese tenute ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e

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Circolare Albo Gestori Ambientali Requisiti del responsabile tecnico categoria 8

Prot. n. 472/ALBO/PRES.

OGGETTO: Requisiti del responsabile tecnico categoria 8 (commercio e intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).
Alcune Sezioni regionali hanno richiesto di sapere se gli attestati di frequenza con esito positivo al
corso di formazione – modulo di specializzazione “D” – di cui alla deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999,
conseguiti prima della entrata in vigore della deliberazione 15 dicembre 2010, n.2, possano essere
riconosciuti validi ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali del responsabile tecnico
dell’impresa che chiede l’iscrizione nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi).
In proposito, il Comitato nazionale ha deliberato che, ai suddetti fini, tali attestati sono
riconosciuti validi per un periodo di dodici mesi dalla data della presente circolare. Entro tale termine
gli interessati hanno l’obbligo di presentare l’attestato di formazione ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 3, della deliberazione 15 dicembre 2010, n.2.
IL SEGRETARIO
Anna Silvestri
IL PRESIDENTE
Dott. Eugenio Onori

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