DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Il decreto legge n°69 del 21 giugno 2013 recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, all’articolo 41, porta con se alcune semplifcazioni in merito ai materialei da riporto, modificando il D.L 2/2012 covertito successivamente dalla L. 28/2012 “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale” e alla “Gestione delle acque sotterranee emunte” modificando l’articolo 243 del decreto legislativo 3 april e 2006, n. 152.
Per comodità vi riportiamo l’estratto di ciò che in particolare interessa gli operatori del settore.

In coda all’articolo il testo completo scaricabile in Pdf.
Art. 41

(Disposizioni in materia ambientale)
1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 april e 2006, n. 152, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguent e:
«Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte)

1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente so stenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalita’ generali e a gli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non e’ altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di

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Autorizzazione Unica Ambientale: ecco le semplificazioni

Il 13 Giugno 2013 segna la definitiva entrata in vigore del D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale AUA”, in attuazione a quanto previsto dal Decreto Legge 5/2012, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”, convertito con modificazioni dalla Legge 35/2012.

Il presente Regolamento si prefigge lo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale AIA. Fino ad oggi infatti la molteplicità di autorizzazioni ambientali e relativi rinnovi a cui le imprese sono soggette ha rappresentato un ostacolo non indifferente allo svolgimento dell’attività con conseguenti effetti sui costi di gestione. Le disposizioni del D.P.R. 59/2013 non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale.

L’AUA sostituisce ben sette diverse autorizzazioni (Art. 3 del D.P.R. n. 59/2013):

1. SCARICHI
Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. ACQUE REFLUE
Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle

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Semplificazioni in vista per l’autorizzazione unica ambientale (AUA)

Semplificazioni in vista per l’autorizzazione unica ambientale (AUA). A seguito riportiamo il DPR 13 marzo 2013, n. 59, regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale. Stiamo realizzando in collaborazione con alcuni studi del settore una guda semplificativa in merito. Torna presto a visitarci.

Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2013

DPR 13 marzo 2013, n. 59

Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

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La raccolta dei RAEE riparte dai Parchi Commerciali

Il Meraville di Bologna in prima linea nella sperimentazione
Il Parco Commerciale Meraville è il primo in Europa a sperimentare il RAEEparking, il cassonetto intelligente dove conferire i rifiuti elettronici. «La collaborazione con la GDO può dare buoni risultati per l’ambiente», spiega il consorzio Ecolight

Il mondo della distribuzione in prima linea nella raccolta dei rifiuti elettronici. Grazie al progetto europeo Identis WEEE, promosso dalla multiutility Hera, dal consorzio Ecolight e dalla fondazione spagnola Ecolum, è stata avviata la sperimentazione per la raccolta dei rifiuti elettronici di piccole dimensioni attraverso dei cassonetti intelligenti nei centri commerciali. Al parco commerciale Meraville di Bologna in via Tito Carnacini, il più grande Parco Commerciale della città e tra i primi della regione, è stato posizionato il RAEEparking, un cassonetto intelligente interamente automatizzato che permette il corretto conferimento di piccoli elettrodomestici, televisori e monitor, e pile. Dotato di un sistema di tracciabilità del rifiuto, il dispositivo è stato progettato sotto la supervisione di Ecolight, consorzio che si occupa della gestione dei RAEE, delle pile e degli accumulatori a fine vita, e vedrà coinvolti nei prossimi mesi altre realtà della grande distribuzione in Emilia Romagna.
«È un prototipo assolutamente innovativo, pensato non solamente per rispondere alle necessità normative e ambientali in tema di RAEE, ma anche per migliorare la qualità e la quantità di rifiuti elettronici raccolti», premette Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight consorzio di riferimento per la GDO. Il progetto Identis WEEE, progetto finanziato nell’ambito del

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