Altre modifiche al regolamento sulle spedizioni di rifiuti

Altri rifiuti vengono aggiunti nell’elenco dei rifiuti verdi addizionali in attesa dell’inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione Ocse. Con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi, la Commissione europea modifica il regolamento del 2006 (il numero 1013) sulle spedizioni di rifiuti al fine di includere i rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette; le frazione di plastica e di  plastica-alluminio non separabile ottenuta dal pretrattamento di imballaggi usati adibiti al contenimento di liquidi; gli imballaggi compositi costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica e i rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri nell’apposito allegato (III B).

La Commissione, infatti, ha esaminato la richiesta dell’Irlanda, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, dell’Austria e della Finlandia di valutare la possibilità di inserire nell’allegato III B alcuni rifiuti non classificati.

Tenuto conto delle osservazioni, la Commissione ha invitato l’Irlanda, i Paesi Bassi e la Finlandia a presentare al segretariato della convenzione di Basilea, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, le domande per l’aggiunta di nuove voci.

Dunque, finché non sarà deciso di inserire le voci non classificate nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione del Consiglio Ocse relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, tali voci vengono aggiunte provvisoriamente all’allegato III B del regolamento europeo.

In Europa è il regolamento del 2006 che recepisce la Convenzione di Basilea. Ed è lo stesso che contiene la normativa sulla spedizione dei rifiuti, che istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

E che individua l’elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione (il così detto “Elenco Verde”), quello dei rifiuti soggetti alle procedure di notifica e autorizzazione preventiva  scritta (il così detto “Elenco Ambra”) e quello dei rifiuti soggetti al divieto di esportazione.

E’ la stessa Ue che sottolinea l’importanza di organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni secondo modalità precise. Modalità che tengono conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana. Modalità che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutta la Comunità.

Il regolamento, infatti, si applica alle spedizioni di rifiuti fra Stati membri, all’interno della Comunità o con transito attraverso Paesi terzi, ma anche a quelli importati ed esportati dalla Comunità da e verso Paesi terzi e a quelli in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

L’Ue, inoltre sottolinea l’importanza del rispetto della convenzione di Basilea. Una convezione che fra l’altro stabilisce, la riduzione delle spedizioni di rifiuti pericolosi ad un livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta dei rifiuti.

Eleonora Santucci
17 febbraio 2012
http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&id=14608

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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