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Albo Gestori Ambientali, categoria 9: come scegliere la classe per la bonifica dei siti

Albo Gestori Ambientali, categoria 9: come scegliere la classe per la bonifica dei siti

La Circolare n. 4/2026 e la successiva rettifica chiariscono quali attività rientrano nell’obbligo di iscrizione e come calcolare il valore dei lavori di bonifica ai fini della classe autorizzativa.

Quando un’impresa intende eseguire interventi di bonifica ambientale, uno degli aspetti da verificare riguarda l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9, dedicata alla bonifica dei siti.

La scelta della classe non dipende soltanto dal tipo di intervento eseguito, ma anche dal valore economico dei lavori che l’impresa può avere contemporaneamente in corso. Per determinare correttamente questo valore occorre considerare tutte le attività comprese nel progetto approvato, comprese alcune lavorazioni che, pur non richiedendo autonomamente l’iscrizione in categoria 9, contribuiscono alla determinazione della classe.

Su questi aspetti è intervenuto il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con la Circolare n. 4 del 2 luglio 2026, successivamente rettificata dalla Circolare n. 6 dell’8 luglio 2026.

Quando è necessaria l’iscrizione in categoria 9?

La categoria 9 riguarda le imprese che eseguono interventi di bonifica dei siti disciplinati dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

In particolare, l’obbligo di iscrizione interessa le imprese che svolgono direttamente interventi quali:

  • messa in sicurezza d’emergenza;
  • messa in sicurezza operativa;
  • messa in sicurezza permanente;
  • bonifica dei siti contaminati;
  • ripristino e ripristino ambientale.

La valutazione deve basarsi sulle attività concretamente svolte dall’impresa e sulla loro riconducibilità agli interventi previsti dalla normativa ambientale.

Non tutte le attività collegate a un sito contaminato comportano, infatti, l’obbligo di iscrizione in categoria 9.

Indagini preliminari, campionamenti, caratterizzazione, analisi e progettazione devono essere valutati in relazione alla loro natura e al ruolo svolto nell’intervento. Se l’impresa si limita a queste attività, senza eseguire direttamente operazioni di messa in sicurezza, bonifica o ripristino, non sussiste per questo solo motivo l’obbligo di iscrizione nella categoria 9.

Anche le misure di prevenzione adottate dal responsabile della contaminazione devono essere distinte dagli interventi di bonifica veri e propri.

In caso di attività miste, è quindi opportuno verificare puntualmente le prestazioni previste dal contratto e quelle effettivamente eseguite.

Il valore dei lavori: quali costi devono essere considerati?

Uno degli aspetti più rilevanti chiariti dall’Albo riguarda il calcolo dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili.

Il riferimento è l’intervento, o la relativa quota parte, approvato dall’autorità competente, purché finanziariamente coperto e immediatamente eseguibile sotto il profilo tecnico-amministrativo.

Nel calcolo non devono essere considerate soltanto le lavorazioni direttamente riconducibili alla bonifica. Occorre includere anche le attività indirette previste dal progetto approvato.

Possono quindi concorrere alla determinazione dell’importo complessivo, quando previste nell’intervento:

  • opere provvisionali e attività accessorie di cantiere;
  • oneri per la sicurezza;
  • raccolta e movimentazione dei rifiuti;
  • trasporto dei rifiuti;
  • operazioni di recupero e smaltimento;
  • ulteriori lavorazioni comprese nel progetto approvato.

La distinzione è importante: un’attività può non richiedere autonomamente l’iscrizione in categoria 9 e, allo stesso tempo, concorrere al valore economico utilizzato per individuare la classe dell’impresa che realizza l’intervento complessivo.

Per questo motivo, il valore da considerare non coincide necessariamente con il solo importo delle operazioni di bonifica in senso stretto.

Come si individua la classe di iscrizione?

Le categorie 9 e 10 dell’Albo Gestori Ambientali sono articolate in classi determinate in relazione all’importo dei lavori di bonifica cantierabili.

Il criterio serve a verificare la dimensione economica degli interventi che l’impresa è abilitata a gestire contemporaneamente, non il fatturato complessivo dell’azienda né il valore totale dei contratti acquisiti nel corso degli anni.

In pratica, per valutare correttamente la classe occorre considerare il valore degli interventi effettivamente in esecuzione nello stesso periodo. Il riferimento può essere costituito da un singolo progetto oppure dalla somma di più progetti distinti contemporaneamente attivi.

Un’impresa che acquisisce diversi incarichi nel corso dell’anno non deve quindi sommare automaticamente tutti gli importi annuali: deve verificare quali lavori risultano contemporaneamente cantierabili ed effettivamente in esecuzione, applicando i criteri indicati dall’Albo.

La corretta individuazione della classe richiede pertanto una valutazione aggiornata della situazione operativa e contrattuale dell’impresa.

Perché è importante la rettifica della Circolare n. 4/2026?

La Circolare n. 4 del 2 luglio 2026 è stata successivamente rettificata dalla Circolare n. 6 dell’8 luglio 2026.

La rettifica interviene sul riferimento normativo relativo all’analisi di rischio sanitario e ambientale, nell’ambito delle attività per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione in categoria 9.

Chi utilizza la circolare per valutare i requisiti di iscrizione deve quindi consultare anche la successiva rettifica, evitando di basarsi esclusivamente sul documento iniziale.

Per le imprese che intendono iscriversi o verificare la propria posizione, è consigliabile controllare la documentazione ufficiale dell’Albo e confrontare le attività effettivamente svolte con gli interventi previsti dalla normativa.

Cosa dovrebbero fare le imprese?

I chiarimenti dell’Albo rappresentano un’occasione per verificare la propria organizzazione prima di assumere nuovi incarichi di bonifica.

In particolare, è utile:

  1. Verificare le attività svolte, distinguendo gli interventi di bonifica dalle prestazioni preliminari, analitiche o progettuali.
  2. Esaminare i progetti approvati, individuando tutte le lavorazioni dirette e indirette che concorrono al valore dei lavori cantierabili.
  3. Controllare i cantieri contemporaneamente attivi, per determinare correttamente l’importo complessivo rilevante ai fini della classe.
  4. Verificare la classe di iscrizione, confrontandola con il valore degli interventi che l’impresa prevede di eseguire.
  5. Consultare i chiarimenti ufficiali aggiornati, tenendo conto della Circolare n. 6/2026 che ha rettificato la precedente Circolare n. 4/2026.

Un controllo preventivo può aiutare a evitare valutazioni errate sulla capacità dell’impresa di assumere nuovi lavori e a individuare tempestivamente la necessità di adeguare la propria posizione.

Riferimenti ufficiali

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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