RENTRI: quando conservare il registro digitale dei rifiuti?

La gestione digitale del registro cronologico di carico e scarico tramite RENTRI non si esaurisce nella corretta registrazione dei movimenti. Le imprese devono organizzare anche la produzione del registro informatico, garantirne l’immodificabilità e provvedere alla conservazione a norma.

 

 

Un chiarimento importante arriva dalla FAQ ufficiale del RENTRI dedicata all’immodificabilità del registro digitale. Il sistema ammette diverse modalità operative, lasciando all’impresa la scelta della frequenza con cui produrre il registro, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.

Per chi gestisce i rifiuti in azienda, conoscere queste regole aiuta a evitare archivi incompleti e a preparare correttamente la documentazione in caso di controllo.

Registro digitale RENTRI: non basta inserire le registrazioni

Il registro cronologico di carico e scarico digitale è un documento informatico. Le annotazioni devono essere effettuate nei termini previsti dall’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, mentre il documento deve essere formato e gestito secondo le regole tecniche applicabili.

Nel sistema RENTRI, il registro può essere prodotto in formato XML attraverso i servizi di supporto o mediante il software gestionale utilizzato dall’impresa. Questo file rappresenta il documento informatico da gestire ai fini dell’immodificabilità e della successiva conservazione.

È quindi importante distinguere due attività:

  • Produzione del registro in formato XML: serve a ottenere una versione del registro con le caratteristiche necessarie a garantirne l’integrità e l’immodificabilità.
  • Conservazione digitale a norma: consiste nel trasferimento del documento al sistema di conservazione scelto dall’impresa, secondo le regole applicabili.

Le due attività sono collegate, ma non coincidono. Produrre un file XML non significa, da solo, aver completato l’intero processo di conservazione digitale.

Ogni quanto bisogna produrre il registro XML?

La FAQ ufficiale RENTRI chiarisce che è l’impresa a stabilire la frequenza con cui produrre il registro digitale, in funzione della propria organizzazione e delle esigenze di gestione.

Sono considerate valide tre modalità operative:

  1. Conservazione secondo i termini previsti per le scritture contabili. La FAQ richiama il termine di tre mesi dalla scadenza per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative all’esercizio di competenza.
  2. Produzione contestuale alla trasmissione dei dati al RENTRI. L’impresa può organizzarsi in modo da produrre il registro in concomitanza con gli invii previsti dal sistema.
  3. Produzione secondo una procedura interna. È possibile stabilire una frequenza specifica, purché siano rispettati i termini di riferimento indicati dalla FAQ.

Queste possibilità non devono essere interpretate come tre scadenze obbligatorie alternative valide in ogni situazione: rappresentano modalità gestionali ammesse, da applicare correttamente al caso concreto.

La scelta più prudente, soprattutto per le imprese che registrano molti movimenti, è adottare una procedura scritta che stabilisca quando produrre il file XML, chi deve occuparsene e dove conservarlo in attesa del versamento definitivo.

La conservazione a norma deve avvenire almeno una volta all’anno

La FAQ RENTRI specifica che il versamento definitivo del registro al sistema di conservazione a norma deve essere effettuato con la frequenza scelta dall’impresa e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.

Ai fini dell’opponibilità a terzi, il processo richiede la sottoscrizione digitale del responsabile della conservazione, secondo il ruolo effettivamente ricoperto e le regole applicabili, e l’apposizione della marca temporale.

È importante non confondere questo requisito con la sola esportazione del file dal portale o dal gestionale. L’impresa deve verificare che il documento sia stato effettivamente trasferito al sistema di conservazione e che il processo sia stato completato correttamente.

La FAQ richiama inoltre l’articolo 2215-bis del Codice civile e le modalità operative RENTRI per inquadrare la gestione dei documenti informatici. Per questo motivo, è opportuno valutare con attenzione il calendario di conservazione adottato, senza assumere automaticamente che la scadenza del MUD coincida con quella applicabile alla conservazione del registro.

Firma digitale: attenzione ai file archiviati prima della conservazione

Un ulteriore aspetto riguarda l’eventuale archiviazione del file XML prima del suo trasferimento al sistema di conservazione a norma.

La FAQ precisa che, se l’impresa decide di archiviare il file prima del versamento definitivo, il documento deve essere firmato digitalmente con firma qualificata. Il sigillo elettronico rilasciato dal RENTRI non può sostituire questa firma qualificata.

È quindi opportuno verificare con il fornitore del software o del servizio di conservazione quale procedura venga applicata e quali operazioni siano eseguite automaticamente.

La presenza di un file nel computer aziendale o in una cartella condivisa non dimostra, da sola, che siano stati completati tutti gli adempimenti richiesti.

Le registrazioni possono essere rettificate anche dopo la conservazione

La conservazione a norma non impedisce di correggere eventuali errori nelle registrazioni. La FAQ chiarisce che le annotazioni possono essere rettificate o annullate anche dopo la trasmissione dei dati al RENTRI e dopo la messa in conservazione.

Le modifiche devono però essere tracciate, consentendo di identificare l’utente che ha effettuato l’operazione e la relativa data e ora. Anche le rettifiche devono essere trasmesse al RENTRI e incluse nel registro XML destinato alla conservazione.

Non si tratta, quindi, di modificare liberamente un documento già conservato, ma di effettuare una rettifica tracciabile che mantenga evidenza delle operazioni compiute.

Cosa dovrebbe fare concretamente un’impresa?

Per organizzare correttamente la gestione del registro digitale, è consigliabile verificare questi punti:

  • Responsabilità: individuare chi produce il registro XML e chi controlla il completamento della conservazione.
  • Frequenza: stabilire una periodicità adeguata ai volumi di registrazione e coerente con le indicazioni RENTRI.
  • Firma e marca temporale: verificare che siano applicate le procedure previste per la formazione del documento e per il versamento definitivo in conservazione.
  • Sistema di conservazione: accertarsi che il servizio utilizzato sia effettivamente configurato per la conservazione a norma.
  • Rettifiche: verificare che eventuali correzioni siano tracciate e comprese nelle successive esportazioni.
  • Disponibilità in caso di controllo: assicurarsi di poter esibire il registro e riprodurlo in un formato consultabile, come PDF, oltre a garantire l’accessibilità ai dati trasmessi al RENTRI.

Questi controlli sono particolarmente utili per le aziende che utilizzano un gestionale esterno o affidano a un consulente parte degli adempimenti: la procedura deve chiarire chi esegue ogni attività e come viene verificato il suo completamento.

Il RENTRI consente alle imprese di scegliere tra diverse modalità operative per produrre il registro digitale, ma la flessibilità organizzativa non elimina gli obblighi relativi all’integrità del documento e alla sua conservazione.

La regola da tenere presente è che la conservazione definitiva deve avvenire almeno una volta all’anno, rispettando le modalità previste. È quindi opportuno non attendere l’ultimo momento, ma definire una procedura interna e verificare periodicamente che esportazione, firme, marca temporale e conservazione siano state eseguite correttamente.

Fonti di riferimento

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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