La Circolare n. 7 del 14 luglio 2026 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali chiarisce come utilizzare alcuni codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) ai fini dell’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5. Il provvedimento si collega alle nuove disposizioni sui centri di raccolta dei rifiuti urbani e chiarisce alcuni casi in cui il codice EER, da solo, non è sufficiente a definire la categoria di iscrizione necessaria per il trasporto.
Per le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti, il chiarimento è importante soprattutto quando occorre verificare la coerenza tra origine del rifiuto, codice attribuito e autorizzazione del trasportatore.
Perché è stata pubblicata la Circolare n. 7/2026
Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 ha aggiornato la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani, sostituendo i precedenti decreti del 2008 e del 2009.
Il nuovo provvedimento ha ampliato l’elenco dei rifiuti conferibili presso i centri di raccolta da parte delle utenze domestiche, includendo ulteriori codici EER. Si è quindi reso necessario chiarire come gestire alcune tipologie di rifiuti anche ai fini delle iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali.
La Circolare n. 7/2026 interviene su due aspetti distinti: l’iscrizione in categoria 1 e l’utilizzo di determinati codici del capitolo 20 per le categorie 4 e 5.
Categoria 1: utilizzabili anche codici EER fuori dal capitolo 20
La categoria 1 dell’Albo riguarda la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani.
La circolare chiarisce che, ai fini dell’iscrizione in questa categoria, possono essere utilizzati anche codici EER non appartenenti al capitolo 20 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, purché siano previsti dall’Allegato 1 al decreto ministeriale del 26 marzo 2026.
Si tratta di un chiarimento rilevante perché i rifiuti conferibili nei centri di raccolta non sono necessariamente identificati tutti con codici del capitolo 20.
Nei provvedimenti di iscrizione o di variazione, la Sezione regionale o provinciale dell’Albo riporterà, accanto alle tipologie interessate, l’annotazione: «rifiuti di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026».
Cosa deve fare l’impresa? Chi gestisce centri di raccolta o svolge servizi di raccolta e trasporto in categoria 1 deve verificare che i rifiuti movimentati siano compresi tra quelli ammessi e che il provvedimento d’iscrizione sia coerente con le attività effettivamente svolte.
Categorie 4 e 5: alcuni codici del capitolo 20 possono identificare rifiuti speciali
La seconda parte della circolare riguarda le categorie 4 e 5, relative al trasporto professionale di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, rispettivamente.
Il Comitato Nazionale chiarisce che alcuni rifiuti possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione in categoria 4 anche quando sono identificati con codici EER del capitolo 20, normalmente associato ai rifiuti urbani, se la loro origine consente di classificarli come rifiuti speciali.
I codici indicati dalla circolare sono:
- 20 01 01 – carta e cartone;
- 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- 20 01 25 – oli e grassi commestibili;
- 20 02 01 – rifiuti biodegradabili, limitatamente a taglio e sfalcio derivanti dalle attività di preparazione del cantiere.
Gli stessi codici possono essere utilizzati anche ai fini dell’iscrizione in categoria 5, ma soltanto quando l’iscrizione in tale categoria comprende anche i rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’articolo 212, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.
La circolare abroga inoltre la precedente Circolare n. 95 del 24 gennaio 2012.
Attenzione: il codice EER non determina da solo la natura del rifiuto
Il punto centrale del chiarimento è la necessità di considerare l’origine effettiva del rifiuto.
Un codice del capitolo 20 non rende automaticamente urbano qualsiasi rifiuto a cui venga attribuito. Allo stesso modo, la circolare non autorizza a utilizzare liberamente i codici elencati per qualsiasi attività.
Per esempio, carta e cartone prodotti nell’ambito di un’attività aziendale devono essere classificati considerando il processo che li ha generati e le condizioni previste dalla normativa. La possibilità di utilizzare il codice 20 01 01 ai fini dell’iscrizione in categoria 4 riguarda i rifiuti che, in base alla loro origine, possono essere qualificati come speciali.
È quindi necessario mantenere distinti tre passaggi:
- Classificazione del rifiuto: individuare il codice EER corretto in funzione dell’origine e delle caratteristiche del rifiuto.
- Verifica dell’iscrizione del trasportatore: controllare che la categoria e il provvedimento dell’Albo consentano il trasporto della specifica tipologia.
- Verifica della destinazione: accertare che l’impianto destinatario sia autorizzato a ricevere il rifiuto e a svolgere l’operazione prevista.
Questi controlli devono essere coerenti tra loro, senza confondere la classificazione del rifiuto con i requisiti autorizzativi dei soggetti coinvolti.
Come devono comportarsi le imprese
Per ridurre il rischio di errori nella gestione dei rifiuti, è opportuno adottare alcune verifiche operative.
Per i produttori di rifiuti, è importante documentare l’origine del materiale e verificare che il codice EER sia coerente con l’attività che lo ha generato. Non è corretto cambiare codice soltanto perché un trasportatore è iscritto in una determinata categoria.
Per i trasportatori, occorre controllare il provvedimento d’iscrizione all’Albo, le categorie autorizzate e le tipologie di rifiuti ammesse. Nei casi interessati dalla circolare, è utile verificare anche l’eventuale annotazione relativa al decreto del 26 marzo 2026.
Per chi organizza il servizio di raccolta, infine, è opportuno verificare che la documentazione del produttore, quella del trasportatore e quella dell’impianto di destinazione siano coerenti prima di avviare il trasporto.
La Circolare n. 7/2026 non modifica in modo generalizzato l’Elenco Europeo dei Rifiuti. Fornisce indicazioni operative sull’utilizzo di specifici codici EER ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, distinguendo tra rifiuti conferibili nei centri di raccolta e rifiuti speciali che, in relazione alla loro origine, possono essere identificati con alcuni codici del capitolo 20.
Per le imprese, la regola pratica resta la stessa: classificare correttamente il rifiuto, verificare l’iscrizione del trasportatore e controllare l’autorizzazione dell’impianto destinatario.
Fonte ufficiale: Albo Nazionale Gestori Ambientali – Circolare n. 7 del 14 luglio 2026.