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RENTRI: tabellario delle scadenze

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:  Data (art. 13, comma 1)

lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)

a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025

lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)

a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)

a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Data (art.9, comma 1)

I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a).

a decorrere dal 13 febbraio 2025

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale

Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale 

Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b) 

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025

a decorrere dal 13 febbraio 2025

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025

dalla data di iscrizione al RENTRI

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026

dalla data di iscrizione al RENTRI

4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale 

Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8) 

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)

a decorrere dal 13 febbraio 2026

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Entra in vigore il nuovo Regolamento Europeo concernente le batterie e i rifiuti derivanti dalle stesse.

Entra in vigore il nuovo Regolamento Europeo concernente le batterie e i rifiuti derivanti dalle stesse. Il Regolamento Europeo 2023/1542 in materia di batterie e rifiuti ad esse collegati, pubblicato il 12 luglio nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sarà operativo a partire dal 18 febbraio 2024. Da questa data, saranno in vigore il suo ambito di applicazione e le nuove definizioni, mentre le disposizioni riguardanti la gestione dei rifiuti provenienti dalle batterie (Capo VIII) saranno applicabili dal 18 agosto 2025, data in cui la Direttiva 2006/66/CE sarà abrogata.

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keyword o parole chiave nel settore dei rifiuti per catturare l’attenzione funzionano ancora?

Sì, le parole chiave e le strategie di ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) continuano ad essere importanti nel settore dei rifiuti. Tuttavia, è fondamentale comprendere che il panorama dell’ottimizzazione dei motori di ricerca è in continua evoluzione, e le tattiche che funzionavano in passato potrebbero non essere altrettanto efficaci oggi.

Le parole chiave sono ancora rilevanti per attirare l’attenzione verso il tuo sito web o i tuoi contenuti legati al settore dei rifiuti. Tuttavia, la SEO moderna si concentra sempre di più sulla creazione di contenuti di alta qualità e rilevanti per gli utenti, anziché semplicemente riempire il testo con parole chiave in modo eccessivo.

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Confermati i Termini di Adeguamento delle Autorizzazioni “Caso per Caso” degli EOW Inerti

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha confermato i termini di adeguamento delle autorizzazioni “caso per caso” per gli End of Waste (EOW) inerti. In risposta a un interpello presentato da un’associazione ONLUS, il MASE, tramite la risposta n. 191718 del 23 novembre 2023, ha fornito chiarimenti riguardanti l’adeguamento al Regolamento 152/2022.

L’interpello verteva principalmente su due domande:

  1. Qual è il termine massimo per le imprese già autorizzate al recupero per adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del DM MASE n. 152/2022? La data prevista è il 3 maggio 2024, secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 8-undecies, del D.L. n. 198/2022, modificato dalla legge di conversione n. 14/2023.
  2. Gli impianti già autorizzati secondo la normativa precedente devono adeguarsi ai nuovi criteri entro la data sopra indicata, o è sufficiente presentare un aggiornamento della comunicazione o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione entro lo stesso termine?

Il MASE ha esaminato la normativa vigente e ha chiarito quanto segue:

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