D.Lgs. 205/2010 Modifiche alla disciplina dell’Albo Nazionale Gestori

Il Decreto Legislativo Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e introduce una serie di novità in merito alla disciplina dell’Albo Nazionale Gestori.

Segnaliamo alcune delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205 in materia di Albo Gestori:

L’articolo 17 sostituisce l’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  prevede che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212.

L’articolo 25 modifica l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e introduce una serie di novità tra le quali:

Richiede ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti nonché ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di  integrare la propria iscrizione comunicando l’attività dalla quale sono prodotti i rifiuti, le caratteristiche dei rifiuti prodotti,  gli estremi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.
Stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno debbano rinnovare le proprie iscrizioni all’Albo ogni 10 anni (tali iscrizioni sino ad ora non prevedevano una scadenza).
Prevede l’iscrizione all’Albo per  le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti, nell’ambito del trasporto intermodale.
Prevede la sospensione d’ufficio da parte delle Sezioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto, dei mezzi iscritti all’Albo che le imprese non hanno iscritto anche a SISTRI (qualora ovviamente si tratti di mezzi per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione al SISTRI).Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che tale obbligo sia stato adempiuto, l’autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall’Albo.

Fonte: www.ecocerved.it

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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