RAEE S.r.l. Gestioni Ecoambientali
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Rifiuti, Sistri e associazioni dei Trasportatori
Rifiuti, Sistri: Incontro al Ministero con gli ambientalisti. Da domani attivo un nuovo numero riservato alle associazioni dei trasportatori.
Si è tenuto oggi al Ministero dell’Ambiente un incontro, su richiesta di alcune associazioni ambientaliste, durante il quale sono state illustrate le modalità di funzionamento online del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, e le ultime novità. Ed è stato annunciato un nuovo servizio: oltre al numero verde già attivo per risolvere le criticità segnalate dagli utenti, sarà in funzione da domani, giovedì 14 ottobre, un nuovo numero riservato alle associazioni dei trasportatori.
All’incontro erano presenti esponenti del Ministero ed esponenti di alcune associazioni ambientaliste: Wwf, Legambiente, Marevivo, Greenpeace, Fare Verde, Vas e Accademia Kronos.
E’ stata illustrata l’innovatività del Sistri, che permette il passaggio dal sistema cartaceo a quello informatico, con indubbi vantaggi per le imprese in termini di semplificazione, trasparenza e legalità, in un settore come quello dei rifiuti a rischio di infiltrazioni criminali. Dall’avvio della fase iniziale, nel gennaio scorso, a oggi sono state fatte diverse modifiche connesse ad alcuni problemi riscontrati dalle imprese, in un percorso di ottimizzazione.
E’ stata poi mostrata l’intera procedura online, con particolare attenzione alla compilazione guidata delle schede del Sistri da parte dei tre soggetti coinvolti (produttore, trasportatore e smaltitore), anche attraverso la simulazione di un trasporto dalla sede di produzione del rifiuto fino alla sede di smaltimento.
Decreto ministeriale 28 settembre 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (10A11755) (GU n. 230 del 1-10-2010).
Decreto ministeriale 28 settembre 2010
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini» e, in particolare, l’art. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, “recante:
NOTA ESPLICATIVA IV DECRETO SISTRI
Il quarto decreto SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010
– conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
– proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli
aventi titolo;
– proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre
2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati
gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.
Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:
a) utilizzo dei dispositivi elettronici
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell’operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre
2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da
tale data.
Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le
informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo “scarico”
di rifiuti caricati nel Registro di cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente
all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro.
Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi
a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di cui all’articolo 190.
Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30
novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un
rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI- AREA
MOVIMENTAZIONE. In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al
sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi
di indisponibilità temporanea dei dispositivi.
Si sottolinea l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di
acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la
funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità
dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.