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LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

L’attuale lett.bb) dell’art.183 del Dlgs 152 del 2006 e s.m.definisce “deposito temporaneo”:

“il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci”.

Tale definizione è stata modificata, anzi “integrata”, da ultimo dall’ art. 11, comma 16-bis, della legge n. 125 del 2015, la quale ha definito quale “deposito temporaneo” oltre al raggruppamento dei rifiuti anche “il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”. Tale integrazione non ha intaccato il significato originario della nozione, in quanto tale ultima fattispecie rientrava già (in via interpretativa e senza obiezioni) nella nozione di “deposito temporaneo”. Il nuovo testo fa infatti riferimento ad un’attività di deposito che è preliminare e funzionale al trasporto, e non già ad un’operazione di smaltimento (nel quale ultimo caso dovrebbe qualificarsi come “stoccaggio”, ed era soggetta a specifica autorizzazione regionale).

Inoltre il “deposito temporaneo”, per poter essere qualificato come tale, deve rispondere contestualmente alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

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ADR_ESENZIONI

I rifiuti pericolosi viaggiano sempre in ADR?

Al fine di tranquillizzare i lettori diamo subito la risposta alla domanda posta nel titolo di questo articolo: No.

Non tutti i rifiuti pericolosi viaggiano in ADR.

E’ errata convinzione che vi sia una diretta corrispondenza tra i codici CER dei rifiuti pericolosi ed il regolamento ADR.

Le motivazioni che conducono i Produttori di rifiuti ed in alcuni casi anche i trasportatori ad adottare tale convinzione sono molteplici e frutto di diverse situazioni e condizioni che non staremo qui ad illustrare.

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Corsi outside rifiuti

Hai un’impresa? Sai come gestire correttamente i rifiuti che produci?

La corretta gestione dei rifiuti, prodotti da un ente o un’impresa, richiede personale qualificato con delle conoscenze tecnico normative approfondite e soprattutto sempre aggiornate.

La disciplina ambientale italiana è in continua evoluzione, recepisce le direttive europee e si adegua ai miglioramenti tecnologici che vengono introdotti nei processi produttivi e di trattamento dei rifiuti. Per le imprese spesso è difficile seguire tutti gli aggiornamenti, interpretare norme e regolamenti ed applicarli alle proprie realtà produttive.

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collegato_ambientale

Rifiuti e Codici a Specchio

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 10^, 28/03/2019 Sentenza C-487/17 a C-489/17

RIFIUTI – Classificazione come rifiuti pericolosi – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi – Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rinvio pregiudiziale – Ambiente.

L’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dìal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.

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