rifiuti alla rinfusa

Niente deposito temporaneo in caso di stoccaggio di rifiuti alla rinfusa

Lo stoccaggio di rifiuti alla rinfusa esclude “ex se” la regolarità del deposito temporaneo, fermo inteso che il rispetto di tutte le modalità tecniche del deposito costituisce preciso onere di chi lo effettua, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.

Cass. pen. n. 17184/2016

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cassazione_sentenza_rifiuti

L’avviso per le analisi di laboratorio non deve essere necessariamente consegnato al legale rappresentante

L’avviso per l’espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipendenti dell’impianto o comunque ad altra persona operante nell’insediamento e presente sul posto; da un lato, infatti, la deteriorabilità dei campioni impone di procedere in tempi brevi e dall’altro rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza.

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raee_rifiuti_apparecchiature_elettroniche

Spingere il riciclaggio dei RAEE ha i suoi vantaggi

Dopo una prolungata assenza sull’argomento, oggi torniamo a parlare di RAEE.

Viviamo in un mondo tecnologico, fatto di dispositivi elettronici che ci aiutano in ogni fase della giornata ed in ogni attività. Ipotizzare di vivere senza l’ausilio di questi dispositivi è ovviamente un’utopia, ne siamo assuefatti.

Affinché il nostro idillio tecnologico sia duraturo nel tempo però è necessario che tutte le materie prime per la produzione di nuovi dispositivi siano sempre disponibili ed a prezzi accessibili.

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ADR_ESENZIONI

Convertito in Legge il Decreto 91/2017 “Mezzogiorno”

In vigore dal 13/08/2017 la Legge 3/8/2017 nr. 123 che converte il Dl 91/2017 ‘Mezzogiorno’ e conferma la prevalenza delle norme UE in materia di classificazione rifiuti su quelle nazionali.
Il testo di conversione conferma in toto il contenuto dell’art. 9 del Decreto (“La classificazione dei rifiuti pericolosi è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel Regolamento UE nr. 1357/2014 della Commissione del 18/12/2014”), aggiungendo però alla fine una novità importante: l’introduzione di un ulteriore riferimento al Regolamento 2017/997/UE, che modifica la disciplina sulla caratteristica di pericolo “HP14 – ECOTOSSICO” è sarà applicabile dal prossimo 5 luglio 2018 in tutti gli stati membri UE

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