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Gli attori del sistema RAEE in Italia

Abbiamo ampliamente parlato di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e della gestione di questa eterogenea tipologia di rifiuti in Italia.

Nonostante l’elevata qualità in termini gestionali e di risultati del sistema a livello nazionale, sono ancora molti i dubbi che permangono soprattutto tra i soggetti (aziende in particolare) che ancora lavorano nell’incertezza di essere coinvolti o meno da quanto prevede la normativa del settore.

Con l’ausilio dello splendido lavoro effettuato dal Centro di Coordinamento RAEE (CdCRAEE), cerchiamo di sintetizzare quali sono le figure principali e secondarie coinvolte all’interno del sistema nazione per la gestione dei RAEE.

Gli attori principali

I PRODUTTORI

Ai sensi della normativa nazionale, per Produttore si intende la persona fisica o giuridica che, qualunque sia

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I nuovi adempimenti per il Responsabile Tecnico Delibera 6/2017 dell’Albo Gestori Ambientali

I nuovi adempimenti per il Responsabile Tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 3 giugno 2014, n°120

Era attesa da tempo la delibera in oggetto, che in riferimento ai predetti articoli, regolamenta la figura del Responsabile Tecnico tramite requisiti individuabili sulla base di idonei titoli di studio, esperienza maturata nei settori per la quale viene richiesta l’iscrizione, tramite anche la formazione iniziale e le successive verifiche che con cadenza quinquennale, garantiranno un’aggiornamento necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.

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Autorizzazione integrata ambientale nella gestione dei rifiuti e relative sanzioni.

Nota di commento a sentenza.

L’art. 29 quattuordecies del T.U. Ambiente stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorità competente nel caso in cui l’inosservanza sia relativa alla gestione di rifiuti”.

Il caso

Il Tribunale di Livorno condanna Tizio, nella qualità di legale rappresentante della Società Alfa, ritenendolo responsabile per contravvenzione sopra descritta in quanto non aveva osservato le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, omettendo di trasferire i rifiuti a fine turno nelle apposite baie dedicate per i rifiuti prodotti dall’impianto di selezione (fatto accertato in Livorno) e lo condanna alla pena dell’ammenda.
Tizio impugna la sentenza davanti alla Corte di Cassazione
Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che “il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in occasione di un incendio divampato presso lo stabilimento, i vigili del fuoco intervenuti avevano spostato i materiali ivi presenti senza considerare le prescrizioni dell’AIA. Quanto avvenuto non era pertanto addebitabile a sua responsabilità, in quanto la presenza di rifiuti fuori dal luogo previsto dall’autorizzazione sarebbe stata conseguenza di un caso fortuito, rappresentato, appunto, dall’incendio”.

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Sottoprodotti Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

L’interpretazione della norma, lascia spazio a diverse interpretazioni.

“Avere un residuo che puo essere valorizzato, non sempre ci mette al riparo dalla qualifica dello stesso come rifiuto, necessita di un appropriata stesura di un dossier che ne descriva la natura, la destinazione, il suo riutilizzo ed altre variabili che influiscono proprio nella natura dello stesso.”

Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (in Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38, di seguito “Regolamento” o “Decreto”) sono stati adottati «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti».

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