Gli art. 184 bis e 184 ter del TUA devono ritenersi univoci nel sancire che la pollina rientri nell’ambito dei sottoprodotti, risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione. In ogni caso, la qualifica di sottoprodotto non dipende affatto dall’emanazione del decreto ministeriale, diretto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi perché un residuo non si consideri un rifiuto. Tar Veneto, sentenza n. 617/2016
Acque: l’autorizzazione può prevedere limiti più restrittivi rispetto a quelli normativi
L’art. 124, co. 10, del TUA stabilisce che “in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente”.
L’autorizzazione al recupero rifiuti in procedura semplificata non sostituisce il titolo edilizio
Su ricorso di una società che impugna l’ordine di messa in ripristino emesso dal Comune, il Tar affronta tre questioni di particolare interesse.
La prima: l’autorizzazione al recupero di rifiuti, a seguito di procedura semplificata ex dm 05.02.1998, presuppone, e non tiene luogo, che l’impianto sia dotato di idoneo titolo edilizio.
La seconda: la facile amovibilità dell’impianto non esclude la necessità del permesso di costruire. La terza questione, pur particolarmente rilevante, viene dichiarata assorbita e concerneva la possibilità urbanistica che l’impianto, assentito in procedura semplificata per l’esercizio, sorgesse in zona agricola. Tar Toscana n. 964/2016
ADR ACCORDO MULTILATERALE M287
TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI ADR: L’ITALIA FIRMA IL NUOVO ACCORDO M287
Lo scorso giugno l’Italia ha firmato l’Accordo multilaterale M287 (ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR).
Tale documento ha come oggetto alcune importanti deroghe riguardanti l’applicazione della disciplina inerente il trasporto stradale di merci pericolose al trasporto dei rifiuti.
Le novità principali ricalcano in gran parte quanto già contenuto nell’Accordo M222 scaduto nell’agosto 2015.
Alla data attuale l’UNECE non ha ancora ufficializzato e pubblicato sul sito l’adesione italiana al documento e tanto meno ha tradotto il contenuto dello stesso nella nostra lingua.