Clini: merci su rotaie per contenere l’impatto ambientale.

«Il trasferimento modale sui grandi assi di scorrimento» è il tema della tavola rotonda che si è svolta nella sede del Corriere della Sera a Milano alla presenza del ministro dell’Ambiente Corrado Clini, del presidente dell’Autorità portuale di Trieste Marina Monassi, dell’amministratore delegato di Alpe Adria Antonio Gurrieri, del direttore divisione cargo Trenitalia Mario Castaldo e del direttore generale Modahlor Sébastien Lange.
L’incontro ha rappresentato una importante occasione per confrontarsi su uno studio sviluppato dal ministero dell’Ambiente che analizza lo stato attuale del trasporto merci in Italia e delinea alcune strategie ambientali ed economiche per rendere più efficiente e competitiva l’intera catena logistica nazionale “porti-territorio”, con un orientamento mirato a catturare i grandi flussi del trasporto interno e terra/mare nell’ambito del bacino del Mediterraneo e del Centro-Europa.

In particolare, lo studio analizza le dinamiche e lo stato attuale del trasporto delle merci in Italia, quale tema primario e strategico per la crescita economica del paese nel contesto dell’Unione Europea e per le relazioni tra settori e regioni del tessuto produttivo nazionale.

«Non a caso – spiega Clini – la tematica del contenimento dell’impatto ambientale causato dal trasporto merci rappresenta da tempo uno degli obiettivi primari costantemente all’attenzione degli organi nazionali e comunitari, nell’ambito delle azioni di governo e regolamentazione del territorio e delle attività economiche in generale».
Secondo il ministro si dovrà riuscire «a lavorare prevalentemente su autostrade viaggianti per le lunghe distanze e garantire la distribuzione capillare per la domanda delle imprese che, soprattutto nel Nord, sono diffuse nel territorio».

Un “patto”, dunque, per creare una

Approfondisci

Acque. Differenza tra acque reflue domestiche ed industriali

Cass. Sez. III n. 4844 del 31 gennaio 2013 (ud. 14 nov. 2012)
Pres. Gentile Est. Andronio Ric. Boccia
Acque. Differenza tra acque reflue domestiche ed industriali

La definizione di acque reflue domestiche, contenuta nell’art. 74, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, quali acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, è tale da non ricomprendere (ai sensi del successivo art. 101, comma 7, lettera e) le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche. In particolare, la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, potrà configurarsi l’illecito amministrativo, ex d.lgs. n. 156 del 2006, art. 133, comma 2; mentre si avrà il reato di cui all’art. 137, comma 1, del richiamato decreto, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall’art. 74, lettera h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione cli beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti. Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche, come nel caso delle acque reflue provenienti da laboratori diretti alla produzione di alimenti.

read more

Approfondisci

I Sistemi di Gestione Ambientale e la Normativa Volontaria di Riferimento

L’impatto sull’ambiente delle attività produttive, sta acquisendo negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore, sia a livello locale e nazionale, sia a livello internazionale.

Finora la risposta delle istituzioni alle problematiche ambientali connesse alle attività industriali, ha fatto perno sugli strumenti di regolamentazione diretta (“Command and Control”), ossia lo Stato emana leggi per la tutela delle principali componenti ambientali (acqua-aria-suolo-rifiuti) e impone alle aziende il rispetto di limiti per ogni emissione inquinante. Tuttavia la regolamentazione diretta, seppur fondamentale per garantire standard minimi di qualità ambientale, risulta inefficace sul fronte della prevenzione dell’inquinamento, in quanto induce le imprese a operare esclusivamente a valle del processo produttivo, sulla depurazione delle emissioni inquinanti.

Per la prevenzione dell’inquinamento è necessario invece, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla regolamentazione diretta, inserire la variabile ambientale nei processi gestionali e decisionali delle imprese, operando in questo modo a monte del processo produttivo. È in quest’ottica che si inseriscono i sistemi di gestione ambientale, strumenti volontari che consentono alle imprese di gestire i rapporti che intercorrono tra le attività produttive e il loro impatto sull’ambiente al fine del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Al presente sono in vigore normative volontarie sia di origine pubblica che privata, che forniscono alle organizzazioni (imprese, società di servizi, enti pubblici) le basi per l’allestimento di efficaci sistemi di gestione ambientale.

  • Nel 1993 viene emanato il Regolamento CE 1836/93 EMAS I (ECO-Management and Audit Scheme).
  • Nel 1996 viene pubblicata la Norma ISO 14001 (emanata dall’ISO – International Organization of Standardization, ente di normazione internazionale di natura privata) e contemporaneamente viene ritirata la Norma BS 7750.
  • Nel 2001 viene emanato il Regolamento CE 761/2001 EMAS II che abroga il Regolamento EMAS I.
  • Nel 2004 viene revisionata e pubblicata la nuova versione della Norma ISO 14001, rendendola compatibile alla Norma ISO 9001:2000.
  • Nel 2009 viene emanato il Regolamento CE 1221/2009 EMAS III che sostituisce il Regolamento EMAS II

Attualmente, quindi, le norme volontarie di riferimento per l’allestimento di sistemi di gestione ambientale sono la norma ISO 14001:2004, valida a livello internazionale, ed il Regolamento CE 1221/2009 EMAS III, valido primariamente sul territorio dell’Unione Europea, ma aperto anche ad organizzazioni extra-europee.

Le organizzazioni che decidono di dotarsi di un sistema di gestione ambientale e certificarlo/registrarlo ai sensi della Norma ISO 14001 o del Regolamento EMAS III, devono richiedere l’intervento di un Ente accreditato indipendente, che verifica la conformità del sistema alla norma prescelta. Se l’esito della verifica è positivo, l’organizzazione ottiene la certificazione del sistema, nel caso dell’ISO 14001, o l’inserimento nel Registro Europeo delle Organizzazioni EMAS nel caso del Regolamento CE 1221/2009.

LA NORMA UNI EN ISO 14001

La norma UNI EN ISO 14001 è stata creata dal comitato tecnico dell’ISO (Iternational Organization of Standardization), in seguito è stata approvata dal CEN (Comitato Europeo di Normazione), divenendo norma europea (EN). Infine è stata pubblicata in

Approfondisci

Decreto Legge 14 gennaio 2013 Disposizioni urgenti per il superamento di criticita’ nella gestione dei rifiuti

In un precedente articolo intitolato “Addio alla Discarica” ci si compiaceva del fatto che ha distanza di 10 anni dal recepimento della normativa europea in merito, fossimo  in grado di applicarla, non considerando però che l’Italia è un paese che negli ultimi 20 anni non ha saputo adeguarsi…  Rimaniamo balorditi per il continuo ripetersi di proroghe che susseguendosi uno dopo l’altra, vengono applicate ad un settore già di per se complicato e al quale le aziende che vi operano devono continuamente adeguarsi…

Entrato in vigore martedì 15 gennaio 2013 Il Decreto Legge 14 gennaio 2013, n. 1 primo decreto-legge approvato dal Governo nel nuovo anno, intitolato “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita’ nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” proroga il Dlgs 36/2003 apportando modifiche per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (Pci) maggiore a 13mila kj/kg, che sarà di fatto consentito fino al 31 dicembre 2013.

L’ultima proroga all’ammissibilità degli stessi era già stata prevista dal Dl 216/2011 che di fatto già prorogava il DLgs 36/03.

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.11 del 14-1-2013.

Di seguito riportiamo il testo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni indispensabili per superare gravi situazioni di criticita’ nel ciclo della gestione dei rifiuti esistenti in varie zone del territorio italiano e, in particolare, nella regione Campania;

Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni volte ad

Approfondisci