Articolo 32 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All’articolo 228 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le  parole:  “articoli  179  e  180  del  presente decreto, al fine di  ottimizzare”  sono  sostituite  dalle  seguenti: “articoli 179 e 180 del presente decreto, al  fine  di  garantire  il perseguimento di finalita’ di tutela ambientale secondo  le  migliori tecniche  disponibili,  ottimizzando,  anche  tramite  attivita’   di ricerca, sviluppo e formazione,” e dopo le  parole:  “destinati  alla vendita  sul  territorio  nazionale”  sono  aggiunte  le  seguenti:“, provvedendo anche ad attivita’  di  ricerca,  sviluppo  e  formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori  uso  nel rispetto dell’articolo 177, comma 1”;
b) al comma 3, le parole: “il  recupero”  sono  sostituite  dalle seguenti: “la gestione”.

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Articolo 30 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 216 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “, entro dieci giorni  dal  ricevimento della comunicazione stessa” sono soppresse;
b) il comma 7 e’ sostituito dai seguenti: “7. Alle  attivita’  di cui  al  presente  articolo  si  applicano  integralmente  le   norme ordinarie per il recupero e lo  smaltimento  qualora  i  rifiuti  non vengano destinati in modo effettivo al recupero.”;
c) al comma 8 le parole da: “e nel rispetto di  quanto  previsto” a: “dicembre 2003, n. 387” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “e  di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  e successive modificazioni, nonche’ dalla direttiva 2009/28/CE e  dalle relative disposizioni di recepimento”.
d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

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Determinazione delle attivita’ e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate Articolo 27 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e’ sostituito dal seguente: “Articolo 214

(Determinazione delle attivita’ e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate)

1. Le procedure semplificate  di  cui  al  presente  capo  devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale  e controlli efficaci  ai  sensi  e  nel  rispetto  di  quanto  disposto dall’articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attivita’  che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole  e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita’ le norme,  che fissano i tipi e le quantita’ di rifiuti e le condizioni in base alle quali  le  attivita’  di  smaltimento  di  rifiuti   non   pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e  le attivita’ di recupero di cui all’Allegato C  alla  parte  quarta  del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate  di  cui agli articoli 215 e  216.  Con  la  medesima  procedura  si  provvede
all’aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al  comma  2  e  le  procedure semplificate devono garantire che i tipi o

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Articolo 22 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 208 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e  convoca  apposita  conferenza  di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti  e i rappresentanti delle autorita’ d’ambito e degli enti locali sul cui territorio  e’  realizzato   l’impianto,   nonche’   il   richiedente l’autorizzazione  o  un  suo  rappresentante  al  fine  di  acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel  medesimo  termine  di  20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e’ inviata ai  componenti della conferenza  di  servizi.  La  decisione  della  conferenza  dei servizi e’ assunta a maggioranza e le relative determinazioni  devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni  dissenzienti espresse nel corso della conferenza”;
b) al comma 4, lettera b),

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