Riciclaggio e recupero dei rifiuti Articolo 7 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

1. L’articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 181
(Riciclaggio e recupero dei rifiuti)
1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall’articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per
conseguire i seguenti obiettivi:

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Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti Articolo 4 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: Articolo 179

(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore
opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le
misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4,
e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall’ordine
di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e
sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della
gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto
il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di
rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il
miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in
particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un
maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell’immissione sul mercato di prodotti concepiti in
modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o
il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai
rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine
di favorire il mercato dei materiali medesimi;
e) l’impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale,
l’impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti
mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di
materia sono adottate con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di
metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall’ISPRA,
eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre
misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

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Rifiuti Responsabilità estesa del produttore Articolo 3 del Decreto Legislativo 205 del 3 dicembre 2010

Articolo 3 del Decreto Legislativo 205 del 3 dicembre 2010 1. Dopo l’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo: “Articolo 178-bis (Responsabilità estesa del produttore)

1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell’organizzazione del

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