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Nuovi criteri di attribuzione della caratteristica HP14 ai rifiuti pericolosi

Il regolamento entra in vigore il 25 giugno 2017, ma si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 150 del 14 giugno 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2017/997 dell’8 giugno 2017, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2018 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La sua applicabilità stabilità al 5 Luglio 2018, concede spazio ad eventuali ulteriori variazioni.

Tale regolamento modifica l’allegato III della 2008/98/CE, direttiva europea di riferimento in materia di classificazione dei rifiuti. In Italia l’assegnazione delle frasi di pericolo ai rifiuti segue le disposizioni della L. 125 del 6 agosto 2015 che ha convertito il D.L. 19 giugno 2015 n. 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, secondo cui l’HP14 si assegna in base ai criteri ADR per la classe 9, codici di classificazione M6 e M7.

Il codice HP14 si riferisce ai rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Il regolamento in particolare specifica che devono essere classificati come rifiuti pericolosi HP14:

– I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

– I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.

– I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 %.

– I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1%.

Un effettivo aumento dei rifiuti pericolosi classificati come HP14, costringerà i produttori e i gestori di rifiuti a più attente valutazioni in relazione alla destinazione dei rifiuti.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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