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Resa della 4 copia del formulario dei rifiuti a mezzo PEC

Il sistema di responsabilità correlato al formulario di identificazione dei rifiuti.

Oltre l’obbligatorietà per il produttore di rifiuti di sincerarsi dell’esistenza di autorizzazioni in capo al trasportatore ed all’impianto di destinazione, nonché all’intermediario, prima che il rifiuto sia partito, tra gli obblighi del produttore c’è quello di assicurarsi che i suoi rifiuti siano giunti a destino.
La responsabilità nella gestione dei rifiuti del produttore, termina con l’acquisizione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti, che viene redatto in quattro copie al momento del conferimento.

All’arrivo del rifiuto presso l’impianto di destinazione, il destinatario dopo aver verificato la conformità del rifiuto e tutti i dati riportati sul formulario, nonché dopo aver pesato il rifiuto, compila l’ultima sezione ad egli riservata e trattenendo per sé una delle tre copie che hanno accompagnato il rifiuto, restituisce le altre due al trasportatore il quale ha l’obbligo di restituirla entro 3 mesi dall’avvenuta movimentazione al produttore di rifiuti.
Tale copie recando il peso riscontrato a destino del rifiuto e la firma per accettazione da parte del destinatario, certifica l’avvenuto e corretto conferimento del rifiuto.

Se entro 3 mesi dalla movimentazione, la quarta copia del formulario non dovesse essere stata ricevuta, il produttore potrà richiedere al trasportatore, o all’impianto di destinazione o all’intermediario (se presente) spiegazioni in merito alla copia del formulario di propria competenza e sporgere denuncia agli organi competenti.

Ad oggi sono molti i modi in uso per la resa della stessa, che ricordiamo spetta al trasportatore nei confronti del produttore.

Consegnata a mano (molto spesso in occasione di un successivo recupero), inviata tramite raccomandata (con spese a carico del produttore) o inviata per posta ordinaria (disguidi postali spesso fanno si che non venga ricevuta dal produttore), l’importante che venga ricevuta ed archiviata.

Una Nota recente del Ministero dell’Ambiente sembra aprire alla possibilità di adempiere a quanto stabilito dall’art. 193 del D.L.gs 152/2006 tramite l’invio a mezzo PEC e firma digitale, purchè archiaviata elettronicamente con idoneo software certificato e l’originale custodito in appositi armadi avevnti caratteristiche di resistenza al fuoco.

Le ultime novità in materia consento quindi l’invio tramite PEC? Un dubbio si pone alla lettura del documento, quando si evidenzia che gli obblighi e le procedure previste dall’art. 193 del D.Lgs 152/2006 in merito alla compilazione e gestione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) rimangono fermi e invariati.

Un’interpretazione quindi all’articolo in oggetto e non una prassi definita dal Testo Unico Ambientale.
Ovviamente la strada che dobbiamo percorrere è ancora lunga ma finalmente le basi sembrano essere state gettate per l’invio telematico tramite posta elettronica certificata della quarta copia del formulario, in sostituzione dell’invio dell’originale cartaceo.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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