Deposito temporaneo criterio temporale o quantitativo

La scelta tra un criterio temporale o quantitativo per un deposito temporaneo dipende dalle specifiche esigenze e situazioni dell’attività o dell’azienda coinvolta. Entrambi i criteri possono essere utilizzati in base alla natura dei rifiuti, alle normative locali e alle pratiche aziendali. Ecco una spiegazione di entrambi i criteri:

  1. Criterio Temporale: Questo criterio si basa sulla durata del tempo durante il quale i rifiuti verranno temporaneamente immagazzinati prima di essere ulteriormente trattati o smaltiti. Questo approccio è spesso utile quando i rifiuti devono essere conservati per un certo periodo prima di essere raccolti, trattati o trasportati a un impianto di smaltimento o riciclaggio.Vantaggi:
    • Utile quando è necessario consentire un certo periodo di tempo per la pianificazione e l’organizzazione dello smaltimento.
    • Può essere flessibile per adattarsi a variazioni nei volumi di rifiuti generati.
    • Ideale quando la raccolta dei rifiuti avviene a intervalli regolari.

    Svantaggi:

    • Potrebbe richiedere più spazio di stoccaggio se i rifiuti devono essere mantenuti per un lungo periodo.
    • Potenziale rischio di accumulo e congestione se non viene gestito attentamente.
  2. Criterio Quantitativo: Questo criterio si basa sulla quantità di rifiuti accumulati prima che sia necessario procedere con lo smaltimento o il trattamento. Si tratta di stabilire una soglia quantitativa oltre la quale i rifiuti devono essere rimossi dal deposito temporaneo.Vantaggi:
    • Riduce al minimo lo spazio richiesto, poiché i rifiuti vengono rimossi appena raggiunta una certa quantità.
    • Può aiutare a prevenire l’accumulo eccessivo di rifiuti.

    Svantaggi:

    • Può richiedere una pianificazione più precisa per garantire che i rifiuti vengano rimossi in tempo.
    • Potrebbe essere meno flessibile se i volumi di rifiuti variano in modo imprevedibile.

In molti casi, l’approccio migliore potrebbe essere una combinazione dei due criteri, adattandoli alle esigenze specifiche dell’azienda e delle leggi locali. Ad esempio, potresti stabilire una soglia quantitativa massima di rifiuti accumulati e, nel contempo, un limite temporale entro cui i rifiuti devono essere comunque rimossi, anche se la soglia quantitativa non è stata raggiunta.

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Ambiente e amianto. Pubblicato in GU il decreto che approva la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento

Pubblicato in GU il decreto che approva la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di rimozione e smaltimento dagli edifici pubblici. 870 mila euro per 140 interventi

Roma, 21 agosto 2019 – Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto della Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente che approva la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici. Si tratta di circa 870 mila euro per 140 interventi in oltre 100 comuni e saranno destinati agli edifici pubblici nei quali debbono essere svolti interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti.

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Nuove Regole Per i RESPONSABILI TECNICI

E’ ormai noto che a partire dal 16 ottobre 2017, sono entrate in vigore le nuove regole per diventare Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti (RT), professionalità necessaria in ogni azienda che  svolge attività per cui si richiede l’iscrizione all’Albo gestori ambientali. Oltre ai requisiti di base , titoli di studio e esperienza lavorativa nella specifica categoria di iscrizione, è diventata obbligatoria la VERIFICA che dovrà essere aggiornata ogni 5 anni.

Il Comitato nazionale alla luce dell’esperienza maturata in questi due anni, ha ritenuto ridefinire i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche, con una nuova delibera , la n. 4/2019 che abroga la n.7/2017 e la n.10/2017  e con la delibera n. 3/2019 che modifica la delibera n. 6/2017.

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Registro Elettronico Nazionale I nuovi Registri, formulari e MUD parliamone al momento opportuno.

Da  più di vent’anni i produttori, i trasportatori  ed i gestori di rifiuti hanno permesso la tracciabilità dei rifiuti attraverso l’uso del formulario e dei registri di carico e scarico; con la legge 70/94 hanno comunicato i dati di produzione e trattamento attraverso la denuncia dei rifiuti che conosciamo tutti come il MUD. Nel 2009 si è cercato di abolire questo sistema prettamente cartaceo con il Sistri , tra alti e bassi, sospensioni e riattivazioni ( sempre pagando il contributo) per anni si è andati avanti con il sistema binario (scritture tradizionali  e Sistri) . Il Sistri,  in realtà non è mai diventato operativo, non ha dato i risultati che ci si aspettava, ma sicuramente è stato un costo rilevante per gli operatori del settore e per i produttori iniziali. Dal 1° gennaio 2019 il Sistri, e i relativi  contributi da versare entro il 30 aprile di ogni anno, sono soppressi ed è introdotto il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, siamo in attesa di un decreto attuativo.  Il Ministero ( al fine di non dover restituire i soldi ai contribuenti) insiste nel dire che il nuovo sistema sarà comunque una prosecuzione del progetto iniziale. Da un po’ di tempo circolano i modelli dei registri e dei formulari che si dovrebbero utilizzare con il nuovo sistema, con relative modalità di compilazione e addirittura si tengono corsi di aggiornamento sul loro uso.

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