Circolare n° 350 del 28.02.2011 Variazione parco autoveicoli sottoposti alla disciplina Sistri

Il comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, rende noto tramite la circolare in oggetto che le variazioni dei mezzi dei trasportatori di rifiuti, iscritti al Sistri, sono subordinate alle variazioni di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

Si cerca quindi di uniformare l’interlocutore dell’impresa, al fine di evitare inutili duplicazioni. Quando l’impresa interessata alla variazione, comunica all’Albo la richiesta di variazione, quest’ultimo dopo la delibera, invia al Sistri mediante collegamento telematico la comunicazione relativa all’avvenuta

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Rifiuti e Mud 2011 esenti i Trasportatori?

C’è ovviamente molta confusione tra gli operatori del settore in merito alla dichiarazione Mud 2011, visto che il D.Lgs. 205/10 (in vigore dal 25/12/10) ha modificato l’art. 189 c.3 del Testo Unico Ambientale.

L’Articolo 12 “Disposizioni transitorie” del DM 17 dicembre 2009 come modificato dal DM 22 dicembre 2010 infatti recita:

“Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti , le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano

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Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Dal 25 novembre 2010 è in vogore il DECRETO LEGISL ATIVO 3 dicembre 2010, n. 205: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive.”

Il nuovo decreto n. 205 Disciplinato dall’art.10, introduce le seguenti specifiche andando a  modificare la parte IV del D.Lgs 152/2006:

Il “deposito temporaneo” è definito

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Scarti delle lavorazioni e Attività di recupero Sottoprodotto o Rifiuto

Negli ultimi trent’anni la definizione di “rifiuto” ha assunto una grande importanza, gli oggetti o le sostanze definite “rifiuti” sono disciplinate al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente. La definizione di rifiuto è applicata, valutando caso per caso. Nella maggior parte dei casi è facile stabilire quel che è rifiuto e quel che non lo è. Pur tuttavia, l’interpretazione di questa definizione ha sollevato non poche questioni.

Con modifiche apportate al D.Lgs 152/2006 dell’articolo 184 (Articolo 184-bis), viene in parte modificata la definizione di rifiuto e sottoprodotto.

Un materiale si qualifica come sottoprodotto solo se

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