Attribuzioni e modalita’ organizzative dell’Albo nazionale dei gestori ambientali

DECRETO 3 giugno 2014, n. 120 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita’ di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita’ di iscrizione e dei relativi diritti annuali. (GU Serie Generale n.195 del 23-8-2014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2014

Capo I Organizzazione

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l’articolo  194,  comma  3, come modificato  dall’articolo  24,  comma  1,  lettera  d-bis),  del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente dall’articolo  9, comma 3-terdecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44,  nonche’ l’articolo 212, comma 15, come sostituito dall’articolo 25, comma  1, lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
Considerato che ai sensi del citato articolo  212,  comma  15,  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  le  attribuzioni  e  le modalita’ organizzative dell’Albo, i requisiti tecnici  e  finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita’ d’iscrizione, i diritti annuali  d’iscrizione, sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e  della  tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello  sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale dell’Albo;
Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del  mare  8  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99,  come  modificato  dal  decreto  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  13 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio  2009,  n. 165, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti  urbani raccolti in modo  differenziato,  di  attuazione  dell’articolo  183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo economico e della salute, 8  marzo  2010,  n.  65,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  4  maggio  2010,  n.  102,   recante   modalita’ semplificate  per  la  gestione  dei   rifiuti   di   apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori  e  degli installatori di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (AEE), nonche’  dei  gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali apparecchiature;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito  il  parere  del  Comitato  nazionale  dell’Albo  nazionale gestori ambientali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri, effettuata con nota prot. n. 0052484/GAB del  10  dicembre  2013,  ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/6 del 14 febbraio  2014, con la quale la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  esprime  il proprio nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Albo nazionale gestori ambientali

1. L’Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, costituito presso il  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, e’ articolato in un Comitato  nazionale  e  in Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento  e di Bolzano.

Avvertenza:
– Il testo delle note qui pubblicato e’  stato  redatto dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge alle quali e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita europee (GUCE).

Note alle premesse:
– Si riporta il testo degli articoli 194,  comma  3,  e 212, comma 15, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n. 152  (Norme  in  materia  ambientale),   pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O.: «Art. 194 (Spedizioni transfrontaliere). – (Omissis).
3. Fatte salve le norme che disciplinano  il  trasporto internazionale di  merci,  le  imprese  che  effettuano  il trasporto transfrontaliero  nel  territorio  italiano  sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui  all’ art. 212. L’iscrizione all’Albo, qualora effettuata per  il solo  esercizio  dei  trasporti  transfrontalieri,  non  e’ subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie  di cui al comma 10 del medesimo art. 212.».

«Art.  212  (Albo  nazionale  gestori  ambientali).   – (Omissis).
15. Con decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono definite  le  attribuzioni  e  le  modalita’  organizzative dell’Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese, i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i termini e le modalita’ di  iscrizione,  i  diritti  annuali d’iscrizione.  Fino  all’adozione  del  predetto   decreto, continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell’ambiente  28 aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato nazionale dell’Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a)  individuazione  di  requisiti  per  l’iscrizione, validi per tutte le  sezioni,  al  fine  di  uniformare  le procedure;
b)   coordinamento   con   la    vigente    normativa sull’autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in coerenza con la finalita’ di cui alla lettera a);
c)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione  dei  diritti  annuali  d’iscrizione relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali;
e)  interconnessione  e  interoperabilita’   con   le pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di pubblici registri;
f)  riformulazione   del   sistema   disciplinare   – sanzionatorio dell’Albo  e  delle  cause  di  cancellazione dell’iscrizione;
g)   definizione    delle    competenze    e    delle responsabilita’ del responsabile tecnico.».

– Il decreto del Ministro dell’ambiente e della  tutela del territorio e del mare dell’8  aprile  2008  (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in  modo differenziato,  come  previsto  dall’art.  183,  comma   1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e  successive  modifiche),  e’  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008.
– Il decreto del Ministro dell’ambiente e della  tutela del territorio e del mare del 13 maggio 2009 (Modifica  del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri  di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art.  183,  comma  1,  lettera  cc)  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive modifiche), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  165 del 18 luglio 2009.
– Il decreto del Ministro dell’ambiente e della  tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri  dello sviluppo economico e della salute dell’8 marzo 2010, n.  65 (Regolamento recante modalita’ semplificate di gestione dei rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed   elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e  degli  installatori  di apparecchiature elettriche ed elettroniche  (AEE),  nonche’ dei gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali apparecchiature), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010.
– Si riporta il testo  dell’art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’  di Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del 12 settembre 1988, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). – (Omissis).
3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di autorita’  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu’  ministri,  possono  essere adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Art. 2

Organi

1. Sono organi dell’Albo:
a) il Comitato nazionale;
b) le Sezioni regionali e le due Sezioni provinciali di Trento  e di Bolzano.
2. Il Comitato nazionale ha  sede  in  Roma,  presso  il  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le Sezioni regionali hanno sede presso le  camere  di  commercio dei capoluoghi di regione, le Sezioni provinciali presso le camere di commercio di Trento e di Bolzano.
4. Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali  sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio  e  con le pubbliche  amministrazioni  competenti  alla  tenuta  di  pubblici registri.

Art. 3

Comitato nazionale

1. Il  Comitato  nazionale  dell’Albo  e’  composto  da  diciannove membri, di comprovata e documentata  esperienza  tecnico-economica  o giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e  designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con  funzioni  di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell’economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell’interno;
g) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) uno dall’Unione italiana delle camere di commercio;
i) tre scelti tra le organizzazioni imprenditoriali  maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate;
l) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori;
m) due dalle  organizzazioni  che  rappresentano  i  gestori  dei rifiuti;
n) uno dalle organizzazioni  che  rappresentano  le  imprese  che effettuano l’attivita’ di bonifica dei siti e di  bonifica  dei  beni contenenti amianto.
2. Per ogni componente effettivo e’ nominato, con le  modalita’  di cui al comma 1, un supplente.
3. Con decreto del  Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare sono istituite sezioni  speciali  del  Comitato nazionale per ogni singola attivita’ soggetta ad iscrizione all’Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  e  ne vengono fissati composizione e competenze.
4. Qualora i componenti di cui ai commi 1 e 2 non vengano designati entro il termine di  trenta  giorni  dalla  richiesta  formulata  dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il Comitato nazionale e’ validamente costituito anche in assenza di tali designazioni, purche’ sia  stata  nominata  la  meta’  piu’  uno  dei componenti effettivi.
5. Il  Presidente  del  Comitato  nazionale  ha  la  rappresentanza dell’Albo,  convoca  le  sedute  in  sede  istruttoria  e   in   sede deliberante e stabilisce l’ordine del giorno con  modalita’  definite dallo stesso Comitato nazionale.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale, i cui oneri di funzionamento  gravano  sulle  entrate  derivanti  dai   diritti   di segreteria e dai diritti annuali  di  iscrizione,  sono  affidate  al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  che le esercita attraverso  la  Direzione  generale  per  la  tutela  del territorio e delle risorse idriche.
7. Ai fini di cui al comma  6  il  Ministero  stipula,  tramite  la Direzione generale citata, apposita convenzione con l’Unione italiana delle camere di commercio  finalizzata  a  disciplinare  gli  aspetti economico – organizzativi dell’attivita’.
8. Il segretario del Comitato nazionale, scelto  tra  i  funzionari del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e’ nominato dalla Direzione generale per la tutela del  territorio  e delle risorse idriche sentito il Comitato nazionale. Il Segretario ha la  responsabilita’  del  corretto  funzionamento  della  segreteria, istruisce  i  provvedimenti  da  sottoporre  all’esame  del  Comitato nazionale, ne cura l’attuazione e  coordina  l’attivita’  avvalendosi delle segreterie delle Sezioni regionali e delle Province autonome.

Art. 4

Sezioni regionali e provinciali

1. Ogni sezione regionale e provinciale e’  istituita  con  decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare ed e’ cosi’ composta:
a) dal presidente della camera di commercio o da  un  membro  del consiglio camerale all’uopo designato dallo stesso, con  funzioni  di presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nella materia ambientale designato dalla giunta regionale  o  dalla  giunta provinciale della provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata  esperienza  nella materia ambientale designato dall’unione regionale delle  province  o dalla giunta provinciale della provincia autonoma;
d)  da  un  esperto  di  comprovata  esperienza   nella   materia ambientale, designato dal Ministro dell’ambiente e della  tutela  del territorio e del mare scelto, di norma, tra il personale in  servizio presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  e  l’Istituto  superiore  per  la  protezione  e   la   ricerca ambientale.
2. Qualora i componenti di cui al comma  1  non  vengano  designati entro il termine di  trenta  giorni  dalla  richiesta  formulata  dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  le Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche  in assenza di tali designazioni, purche’ sia  stata  nominata  la  meta’ piu’ uno dei componenti.
3. Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e  provinciali sono costituite in ufficio e affidate alle camere  di  commercio  dei capoluoghi di regione o  delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano.
4. Le funzioni di  segretario  sono  esercitate  da  un  dipendente camerale, nominato con delibera della giunta camerale su  indicazione del Segretario generale.
5. Il segretario della sezione e’  preposto  all’ufficio  e  ha  la responsabilita’  del  suo   corretto   funzionamento,   istruisce   i provvedimenti della sezione, ne  cura  l’attuazione  e  organizza  le attivita’ della sezione in base alle direttive del presidente.

Art. 5

Attribuzioni del Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale ha  potere  deliberante  ed  esercita,  in particolare, le seguenti attribuzioni:
a)  cura  la  formazione,  la  tenuta,   l’aggiornamento   e   la pubblicazione dell’Albo in  base  alle  comunicazioni  delle  Sezioni regionali e provinciali;
b) stabilisce i criteri per  l’iscrizione  e  per  le  variazioni dell’iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e  9, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;
c)  fissa  i  criteri  e  le  modalita’  di  accertamento  e   di valutazione  dei  requisiti  richiesti  per  lo   svolgimento   delle attivita’ oggetto d’iscrizione;
d) fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per  lo  svolgimento  dell’incarico  di  responsabile tecnico e determina le modalita’ di accertamento e  di  aggiornamento della formazione professionale dello stesso  Per  lo  svolgimento  di tali attivita’ il Comitato nazionale puo’ istituire  commissioni  con la  partecipazione  di   componenti   delle   Sezioni   regionali   e provinciali;
e) fissa i criteri generali per gli  interventi  a  sostegno  dei soggetti iscritti;
f) coordina l’attivita’ delle Sezioni regionali e  provinciali  e vigila sulle  stesse,  esercitando  anche  poteri  sostitutivi  nelle ipotesi previste;
g) disciplina le modalita’ per  l’invio  delle  domande  e  delle comunicazioni all’Albo secondo procedure telematiche;
h)  determina  la  modulistica  da  utilizzare  con  i   relativi allegati;
i)  propone  agli  organi  di  controllo,  autonomamente   o   su indicazione  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali,  accertamenti ispettivi al fine di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per  lo  svolgimento  dell’attivita’  oggetto  d’iscrizione all’Albo;
l) decide  sui  ricorsi  proposti  dagli  interessati  avverso  i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali;
m) istituisce, in relazione  a  specifiche  esigenze,  gruppi  di lavoro;
n) valuta e delibera in merito alle risultanze dei lavori  svolti dalle sezioni speciali del Comitato nazionale;
o) adotta direttive e gli altri atti ad esso spettanti  ai  sensi della normativa vigente.

Art. 6

Attribuzioni delle Sezioni regionali e provinciali

1.  Le  Sezioni  regionali  e   provinciali   hanno   le   seguenti attribuzioni:
a)  ricevono  e  istruiscono  le  istanze  e   le   comunicazioni presentate all’Albo e adottano i relativi provvedimenti;
b) accettano le garanzie finanziarie  richieste  per  l’esercizio dell’attivita’, ove previste;
c)  adottano  i  provvedimenti  di  sospensione,  di  revoca,  di decadenza e di annullamento dell’iscrizione;
d) effettuano attivita’ informative e formative  per  i  soggetti iscritti all’Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato  nazionale e sotto la sua supervisione;
e) redigono  ed  inviano  al  Comitato  nazionale  una  relazione annuale sull’attivita’ svolta;
f) rendono disponibili al Comitato nazionale, in via  telematica, i provvedimenti di iscrizione all’Albo, nonche’  i  provvedimenti  di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell’iscrizione ai fini dell’aggiornamento dell’Albo;
g) rilasciano con  modalita’  telematica  o,  su  richiesta,  con modalita’ cartacea i provvedimenti deliberati;
h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative ai soggetti iscritti all’Albo, avvalendosi degli uffici delle  camere di commercio;
i) verificano,  anche  attraverso  gli  organi  di  controllo,  e indipendentemente dal rinnovo dell’iscrizione di cui all’articolo 22, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’Albo;
l) curano lo svolgimento delle verifiche di cui  all’articolo  13 in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 2. Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle  direttive del Comitato nazionale.

Art. 7

Funzionamento degli organi dell’Albo

1. I componenti effettivi e i  componenti  supplenti  del  Comitato nazionale, nonche’ i componenti delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale richiede al Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  la  revoca  dall’incarico  dei componenti effettivi o dei relativi supplenti del Comitato  nazionale nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata del componente effettivo a piu’ di  tre riunioni consecutive nel corso dell’anno solare;
b) assenza del componente effettivo  ad  almeno  la  meta’  delle riunioni nel corso dell’anno solare;
c) assenza del componente supplente a piu’ di  due  riunioni  del Comitato nazionale di sua spettanza nel corso dell’anno solare.
3. Il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e provinciali, richiede al Ministro dell’ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, la revoca dall’incarico dei  componenti  delle Sezioni stesse nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata del componente a piu’ di  tre  riunioni consecutive nel corso dell’anno solare;
b) assenza del componente ad almeno la meta’ delle  riunioni  nel corso dell’anno solare.
4.  Le  deliberazioni  del  Comitato  nazionale  e  delle   Sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno la  meta’ piu’ uno dei componenti nominati, sono  adottate  a  maggioranza  dei presenti; in caso di parita’ prevale il voto del presidente.
5. Alla copertura dei costi relativi al funzionamento del  Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e delle Province autonome, nonche’ dei relativi uffici di segreteria si provvede esclusivamente  con  le entrate derivanti dai diritti di segreteria  e  dai  diritti  annuali d’iscrizione, ai sensi  dell’articolo  212,  comma  17,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Con decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell’economia  e delle finanze, sono fissate le indennita’ di spettanza dei componenti e del segretario del Comitato nazionale, nonche’ dei componenti e del segretario delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  senza  nuovi  e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all’art. 7:
– Si riporta il  testo  dell’art.  212,  comma  17  del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art.  212  (Albo  nazionale  gestori  ambientali).   – (Omissis).
17.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d’iscrizione, secondo le  previsioni, anche relative alle modalita’ di versamento e di  utilizzo, che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di concerto con il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze.
Fino all’adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell’ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell’ambiente in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all’art. 7, comma 7,  del  decreto  del  Ministro  dell’ambiente  29 dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,  capitolo  2592, art. 04, dell’entrata del Bilancio dello Stato, per  essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello  stato  di  previsione  del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

Capo II Attivita’ dell’Albo

Art. 8

Attivita’ di gestione dei rifiuti per le quali e’ richiesta l’iscrizione all’Albo

1. L’iscrizione all’Albo e’ richiesta per le seguenti categorie  di attivita’:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche’ i produttori iniziali di rifiuti  pericolosi  che  effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in quantita’ non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri  al  giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152;
c)   categoria   3-bis:   distributori    e    installatori    di apparecchiature elettriche ed elettroniche  (AEE),  trasportatori  di rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  in  nome  dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro  dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con  i  Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e  trasporto  di  rifiuti  speciali  non pericolosi;
e)  categoria  5:  raccolta  e  trasporto  di  rifiuti   speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che  effettuano  il  solo  esercizio  dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194,  comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g)  categoria  7:  operatori   logistici   presso   le   stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di  terminalizzazione,  gli scali  merci  e  i  porti  ai  quali,   nell’ambito   del   trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della  presa  in  carico degli  stessi  da  parte  dell’impresa   ferroviaria   o   navale   o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione  e  commercio  di  rifiuti  senza
detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 212,  comma  7,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto  delle  norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attivita’ di  cui  alle  categorie 2-bis e 3-bis se  lo  svolgimento  di  queste  ultime  attivita’  non comporta variazioni della categoria, della classe e  della  tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa e’ iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l’applicazione della presente disposizione.
3.  Fatte  salve   le   norme   che   disciplinano   il   trasporto internazionale di merci, le iscrizioni  nelle  categorie  1,  4  e  5 consentono l’esercizio delle attivita’ di cui alla categoria 6 se  lo svolgimento di quest’ultima attivita’ non comporta  variazioni  della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti  per  le  quali l’impresa e’ iscritta.

Note all’art. 8:
– Si riporta il testo degli articoli 212, commi 7 e  8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art.  212  (Albo  nazionale  gestori  ambientali).   – (Omissis).
7. Gli enti e  le  imprese  iscritte  all’Albo  per  le attivita’ di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le  attivita’ di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a condizione  che  tale   ultima   attivita’   non   comporti variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che effettuano operazioni di raccolta e  trasporto  dei  propri rifiuti,  nonche’  i   produttori   iniziali   di   rifiuti pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita’  non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte integrante ed accessoria  dell’organizzazione  dell’impresa dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale  dell’Albo  territorialmente   competente   che rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi trenta giorni. Con la comunicazione  l’interessato  attesta sotto la sua responsabilita’, ai sensi dell’art.  21  della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell’impresa, l’attivita’ o  le  attivita’ dai quali sono prodotti i rifiuti;
b)  le  caratteristiche,  la   natura   dei   rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e  l’idoneita’  tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,  tenuto anche conto delle modalita’ di effettuazione del  trasporto medesimo;
d)  l’avvenuto  versamento  del  diritto  annuale  di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’art. 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28  aprile  1998, n. 406.».
–  Il  decreto  ministeriale  8  marzo  2010,   n.   65
«Regolamento recante modalita’ semplificate di gestione dei rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed   elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e  degli  installatori  di apparecchiature elettriche ed elettroniche  (AEE),  nonche’ dei gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali apparecchiature) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 102 del 4 maggio 2010. – Il testo dell’art. 194, comma 3, del  citato  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ riportato nelle  note alle premesse.

Art. 9

Categorie e classi delle attivita’ per le quali e’ richiesta l’iscrizione all’Albo

1. L’iscrizione all’Albo e’ articolata in categorie  corrispondenti alle attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1.
2. La categoria 1, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera  a),  e’ suddivisa  nelle  seguenti  classi,  a  seconda  che  la  popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o  uguale  a  100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore  o  uguale  a  50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e  superiore  o  uguale  a  20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti  e  superiore  o  uguale  a  5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
3. Le categorie da 4 a 8 di cui all’articolo 8,  comma  1,  lettere d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
a) quantita’ annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 200.000 tonnellate;
b) quantita’ annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantita’ annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantita’ annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantita’ annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantita’ annua complessivamente  gestita  inferiore  a  3.000 tonnellate.
4. Le categorie 9 e 10, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere  i) e l), sono suddivise nelle seguenti classi in  funzione  dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a euro 2.500.000,00;
d) fino a euro 1.000.000,00;
e) fino a euro 200.000,00.
5.  Il  Comitato  nazionale  puo’,   con   propria   deliberazione, modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili di cui al comma 4.
6. Il Comitato nazionale  puo’  individuare  specifiche  e  singole attivita’ rientranti nell’ambito delle categorie d’iscrizione di  cui all’articolo 8 normandole in sottocategorie. Ai fini  dell’iscrizione nella categoria 1 di cui all’articolo 8,  comma  1,  lettera  a),  il Comitato nazionale puo’  individuare  sottocategorie  le  cui  classi d’iscrizione  sono  basate   sulla   quantita’   annua   di   rifiuti complessivamente gestita.

Art. 10

Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo

1. Le imprese e gli enti sono iscritti all’Albo:
a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
b) nella persona del legale rappresentante.
2. Per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della  UE o  cittadini  di  un  altro  Stato,  a  condizione  che  quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) siano iscritti al  registro  delle  imprese  o  al  repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali  che vi  provvederanno  successivamente  all’iscrizione  all’Albo,  o   in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero  di interdizione  temporanea  dagli  uffici   direttivi   delle   persone giuridiche e delle imprese;
d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche  ai sensi dell’articolo 444  del  codice  di  procedura  penale  e  anche qualora sia intervenuta l’estinzione di  ogni  effetto  penale  della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle  norme  a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute,  le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad  un  anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della  condanna  qualora  siano  decorsi  almeno dieci anni dalla data  del  passaggio  in  giudicato  della  relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi  dell’articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
e) siano in regola con gli obblighi  relativi  al  pagamento  dei contributi previdenziali e assistenziali  a  favore  dei  lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
f) non sussistono nei loro confronti  le  cause  di  divieto,  di decadenza o  di  sospensione  di  cui  all’articolo  67  del  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non si trovino, in sede  di  prima  iscrizione,  in  stato  di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente  secondo  la  legislazione straniera;
h) siano in possesso dei requisiti  di  idoneita’  tecnica  e  di capacita’ finanziaria di cui al successivo articolo 11;
i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d),  e),  f)  e  g)  sono accertati d’ufficio dalla Sezione regionale o provinciale  attraverso l’acquisizione di  apposita  certificazione  e  dal  certificato  del casellario giudiziario.
4. Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo devono nominare, a pena di improcedibilita’ della domanda, almeno  un responsabile  tecnico  in  possesso   dei   requisiti   professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al  comma  2, lettere c), d), f) e i).

Note all’art. 10:
– Si riporta il  testo  dell’art.  444  del  codice  di procedura penale: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). –  1. L’imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al giudice  l’applicazione,  nella  specie  e   nella   misura indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall’applicazione  del  comma  1  i procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi  3-bis e 3-quater, i  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche’  609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche’ quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice penale,  qualora  la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e’ il consenso anche della parte  che  non  ha formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell’art.  129,  il giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la qualificazione giuridica del  fatto,  l’applicazione  e  la comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti, nonche’ congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e’  stata la richiesta delle parti. Se vi e’  costituzione  di  parte civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda; l’imputato e’ tuttavia condannato al pagamento delle  spese sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si applica la disposizione dell’art. 75, comma 3.
3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo’ subordinarne   l’efficacia,    alla    concessione    della sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non puo’ essere concessa, rigetta la richiesta.».
– Si riporta il testo dell’art. 167 del codice penale: «Art. 167 (Estinzione del reato).  –  Se,  nei  termini stabiliti, il condannato non commette  un  delitto,  ovvero una contravvenzione della  stessa  indole,  e  adempie  gli obblighi impostigli, il reato e’ estinto. In tal  caso  non ha luogo l’esecuzione delle pene.».
–  Si  riporta  il  testo  dell’art.  67  del   decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche’  nuove disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226  del  28 settembre 2011, S.O.: «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). – 1. Le persone alle quali sia stata  applicata  con  provvedimento definitivo una delle misure  di  prevenzione  previste  dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a)  licenze  o  autorizzazioni  di   polizia   e   di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti  ad  esse inerenti nonche’ concessioni di  beni  demaniali  allorche’ siano    richieste    per    l’esercizio    di    attivita’ imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione  e  gestione  di  opere riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di servizi pubblici;
d) iscrizioni  negli  elenchi  di  appaltatori  o  di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e  nei  registri  di commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari all’ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo svolgimento   di   attivita’   imprenditoriali,    comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate, concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti pubblici o delle Comunita’ europee, per lo  svolgimento  di attivita’ imprenditoriali;
h)   licenze   per   detenzione   e   porto   d’armi, fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche’ il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e’ disposta  la decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi competenti.
3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita’, puo’ disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi 1 e 2 e  sospendere  l’efficacia  delle  iscrizioni,  delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo’  essere in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e perde efficacia se non e’ confermato  con  il  decreto  che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo  quanto  previsto  all’art.  68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con  la persona sottoposta alla misura di prevenzione  nonche’  nei confronti di imprese, associazioni, societa’ e consorzi  di cui la persona  sottoposta  a  misura  di  prevenzione  sia amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1 le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di sostentamento all’interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti  di  provvedimenti  di  rinnovo, attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia’ disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia’ stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo’ essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e’ in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale puo’ disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito  per  la  presentazione  delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di pubblica  sicurezza  e’  fatto  divieto  di   svolgere   le attivita’ di propaganda elettorale previste dalla  legge  4 aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza definitiva o, ancorche’ non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art.  51,  comma 3-bis, del codice di procedura penale.».

Art. 11

Requisiti di idoneita’ tecnica e di capacita’ finanziaria

1. I requisiti di idoneita’ tecnica consistono:
a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
b) nella  disponibilita’  dell’attrezzatura  tecnica  necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d’opera,  dagli  attrezzi,  dai materiali di cui l’impresa o l’ente dispone;
c) in un’adeguata dotazione di personale;
d) nell’eventuale esecuzione di  opere  o  nello  svolgimento  di servizi nel settore per il  quale  e’  richiesta  l’iscrizione  o  in ambiti affini.
2.  La  capacita’  finanziaria  e’  dimostrata  da  documenti   che comprovino le potenzialita’ economiche e finanziarie  dell’impresa  o dell’ente, quali il volume di affari, la  capacita’  contributiva  ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da  idonei  affidamenti bancari.
3. L’idoneita’ tecnica e la  capacita’  finanziaria  devono  essere adeguate alle attivita’ soggette all’iscrizione.
4.  Il  Comitato  nazionale  stabilisce  i  criteri  specifici,  le modalita’ e i termini per la dimostrazione dell’idoneita’  tecnica  e della capacita’ finanziaria.

Art. 12

Compiti, responsabilita’ e requisiti del responsabile tecnico

1. Compito del responsabile  tecnico  e’  porre  in  essere  azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella  gestione  dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente  e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico  svolge  la  sua  attivita’  in  maniera  effettiva e continuativa ed e’ responsabile dei  compiti  di  cui  al comma 1.
3. Il Comitato nazionale puo’ disciplinare  piu’  nel  dettaglio  i compiti e le responsabilita’ del responsabile tecnico.
4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attivita’  per  i  quali  e’ richiesta l’iscrizione;
c) idoneita’ di cui all’articolo 13.
5. L’esatta determinazione e il concorso dei requisiti  di  cui  al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione  alle categorie e classi d’iscrizione, secondo  criteri  atti  a  garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
6. L’incarico di responsabile tecnico puo’ essere ricoperto  da  un soggetto  esterno  all’organizzazione   dell’impresa.   Il   Comitato nazionale stabilisce i criteri e  i  limiti  per  l’assunzione  degli incarichi.

Art. 13

Formazione del responsabile tecnico

1. L’idoneita’ di cui all’articolo 12,  comma  4,  lettera  c),  e’ attestata mediante  una  verifica  iniziale  della  preparazione  del soggetto e, con cadenza  quinquennale,  mediante  verifiche  volte  a garantire il necessario aggiornamento.
2. Il Comitato nazionale  definisce  le  materie,  i  contenuti,  i criteri e le modalita’ di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.
3.  E’  dispensato  dalle  verifiche   il   legale   rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile  tecnico  e che abbia  maturato  esperienza  nel  settore  di  attivita’  oggetto dell’iscrizione  secondo  criteri  stabiliti  con  deliberazione  del Comitato nazionale.
4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al  comma  2,  puo’ continuare a svolgere la propria attivita’ in regime  transitorio  la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, e’  stabilita  con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti  sono  obbligati all’aggiornamento quinquennale.

Art. 14

Trasmissione e protocollazione delle domande e delle comunicazioni

1. Le domande  e  le  comunicazioni  relative  all’iscrizione  sono trasmesse  alle  Sezioni  regionali  e  provinciali   con   modalita’ telematica mediante accesso  all’apposito  portale  delle  camere  di commercio.
2. La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali e’ registrata nel sistema di  protocollo  informatico  dell’Albo.  Il protocollo e’ unico per ogni  sezione  regionale  e  provinciale,  ha numerazione progressiva  annuale  ed  e’  tenuto  in  conformita’  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Note all’art. 14:
–  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione amministrativa) e’ pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O.

Art. 15

Procedimento d’iscrizione all’Albo

1. La domanda d’iscrizione  all’Albo  e’  presentata  alla  sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza e’ stabilita la sede legale dell’impresa o dell’ente. Per le imprese  e  gli  enti con sede legale all’estero  la  domanda  di  iscrizione  all’Albo  e’ presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza e’ ubicata la sede secondaria o il domicilio.
2. La domanda d’iscrizione deve essere corredata con:
a) nomina del responsabile tecnico  e  dichiarazione,  con  firma autenticata, di accettazione dell’incarico;
b) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e  delle condizioni  di  cui  all’articolo  10,  comma  2,  fatti  salvi   gli accertamenti   d’ufficio   ivi   previsti,   nonche’   documentazione comprovante l’idoneita’ tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacita’  finanziaria  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Comitato nazionale ai sensi dell’articolo 11, comma 4;
c) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l’iscrizione,  fornito  dalla   sezione   regionale   o   provinciale competente, nel quale  il  rappresentante  legale  dell’impresa  deve dichiarare il tipo di attivita’, i mezzi, il personale impiegato,  la quantita’ annua di rifiuti e ogni altra notizia utile;
d)  attestazione  comprovante  il  pagamento   del   diritto   di segreteria.
3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli  enti che intendono effettuare attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti su strada  corredano  la  domanda  di  iscrizione  con  la  seguente, ulteriore, documentazione:
a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa  o dell’ente, dell’idoneita’ dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
b) copia conforme all’originale della carta di  circolazione  dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal   richiedente   l’iscrizione,   deve   essere    presentata    la documentazione,  prevista  dalla  vigente  normativa  in  materia  di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva  disponibilita’  dei veicoli;
c) documentazione attestante l’iscrizione al Registro elettronico nazionale  delle   imprese   che   esercitano   la   professione   di trasportatore su strada istituito ai sensi del  regolamento  (Ce)  n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese egli enti la cui attivita’  di  trasporto  non rientra nel  campo  di  applicazione  dello  stesso  Regolamento,  il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.
4. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli  enti che  intendono  effettuare  esclusivamente  attivita’  di   trasporto transfrontaliero  di  rifiuti  su   strada   corredano   la   domanda d’iscrizione con la seguente,  ulteriore  documentazione  redatta  in lingua italiana:
a) dichiarazione di elezione di domicilio in Italia;
b) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa  o dell’ente, dell’idoneita’ dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c)  attestazione  del  possesso  della  licenza   comunitaria   o dell’autorizzazione internazionale  all’autotrasporto  di  merci  ove previste;
d) disponibilita’ dei veicoli ai sensi del  Regolamento  (CE)  n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
e) copia conforme all’originale della carta di  circolazione  dei veicoli;
f)   documentazione,   prodotta   con   traduzione    asseverata, equivalente  al  certificato  generale  del  casellario   giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.
5. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli  enti che intendono effettuare l’attivita’ di  trasporto  dei  rifiuti  per ferrovia devono corredare la domanda d’iscrizione  con  la  seguente, ulteriore, documentazione:
a) copia conforme della licenza rilasciata  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del  decreto  legislativo  8 luglio 2003, n. 188;
b) copia conforme del  certificato  di  sicurezza  rilasciato  ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
6. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli  enti che intendono effettuare l’attivita’ di trasporto dei rifiuti per via marittima  e   per   via   navigabile   interna   presentano   idonea documentazione attestante la conformita’ delle navi  che  trasportano rifiuti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n. 134, alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi  alla rinfusa di cui al decreto del Ministro  della  marina  mercantile  22 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1991,  n. 240,  S.O.,  in  relazione  ai  tipi  di  rifiuti  che  si  intendono trasportare.
7. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d’iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l’istruttoria e  delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa,  dandone  comunicazione al soggetto richiedente.
8. Il termine di cui al comma 7 puo’  essere  interrotto,  per  non piu’ di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo  della  domanda  non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui  pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesti. Qualora le imprese e gli enti non provvedano all’invio  di quanto richiesto entro  il  termine  di  trenta  giorni,  la  sezione regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione.
9. Ove la domanda sia accolta la sezione  regionale  o  provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.
10. Qualora l’iscrizione sia  sottoposta  a  garanzia  finanziaria, l’interessato, entro il termine di decadenza di  novanta  giorni  dal ricevimento della comunicazione di  cui  al  comma  7,  e’  tenuto  a presentare  alla  sezione  regionale  o   provinciale   la   garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all’articolo 17.  La  sezione regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro  trenta giorni dalla ricezione della stessa  e  formalizza  il  provvedimento d’iscrizione.

Note all’art. 15:
– Il  Regolamento  (CE)  n.  1071/2009  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per  esercitare l’attivita’  di  trasportatore  su  strada  e   abroga   la direttiva  96/26/CE  del  Consiglio  e’  pubblicato   nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  n.  L  300  del  14 novembre 2009.
–  Il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188, recante:  «Attuazione  della  direttiva  2001/12/CE,  della direttiva  2001/13/CE  e  della  direttiva  2001/14/CE   in materia  ferroviaria.»   e’   pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2003, S.O.
–  Il  decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162 (Attuazione  delle  direttive   2004/49/CE   e   2004/51/CE relative alla sicurezza  e  allo  sviluppo  delle  ferrovie comunitarie) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  234 del 8 ottobre 2007, S.O.
– Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno 2005, n. 134 (Regolamento recante disciplina  per  le  navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto  e  lo sbarco di merci pericolose.” e’ pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2005, S.O.

Art. 16

Procedure d’iscrizione semplificate

1. Le imprese e gli  enti  iscritti  all’Albo  sulla  base  di  una comunicazione  presentata  alla  sezione  regionale   o   provinciale territorialmente competente sono:
a) aziende speciali, consorzi di comuni e  societa’  di  gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  prodotti  nei medesimi comuni;
b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non  pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche’ i produttori iniziali di rifiuti  pericolosi  che  effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in quantita’ non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri  al  giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152;
c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti  di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del  decreto  del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e  della  salute,  8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102.
2. La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al  comma  1, lettera a) e’ effettuata dal  comune  o  da  uno  dei  comuni  o  dal consorzio di comuni nel cui interesse e’ svolta l’attivita’, il quale garantisce il possesso  dei  requisiti  di  idoneita’  tecnica  e  di capacita’ finanziaria  richiesti  ai  sensi  dell’articolo  11.  Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
b) foglio notizie debitamente compilato;
c)  attestazione  comprovante  il  pagamento   del   diritto   di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
3. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera  b),  attestano con la comunicazione:
a) la sede dell’impresa, l’attivita’ o le attivita’  dalle  quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e  l’idoneita’  tecnica  dei  mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti,  tenuto  anche  conto  delle modalita’ di effettuazione del trasporto medesimo;
d)  attestazione  comprovante  il  pagamento   del   diritto   di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
4. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera c),  attestano, con riferimento alle specifiche attivita’ esercitate, quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio e del mare di concerto con i  Ministri  dello  sviluppo  economico  e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
5. Le Sezioni regionali e provinciali  procedono  a  verificare  la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivita’ da parte degli enti e delle imprese iscritte ai  sensi del presente articolo e, entro trenta giorni  dal  ricevimento  della comunicazione  completa  della  prevista  documentazione,  deliberano l’iscrizione.
6. Qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il  mancato rispetto dei presupposti o dei  requisiti  richiesti  dispongono  con provvedimento motivato il  divieto  di  prosecuzione  dell’attivita’, salvo che l’interessato non provveda  a  conformarsi  alla  normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime.
7. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si  applicano  le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge  7  agosto  1990,  n. 241.

Note all’art. 16:
– Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti  locali)  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, S.O.
– Il testo dell’art. 212, comma 8, del  citato  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ riportato nelle  note all’art. 8.
– Si riporta il  testo  dell’art.  21,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«Art. 21 (Disposizioni  sanzionatorie).  –  1.  Con  la denuncia o con la domanda di cui  agli  articoli  19  e  20 interessato deve dichiarare la sussistenza dei  presupposti e  dei  requisiti  di   legge   richiesti.   In   caso   di dichiarazioni  mendaci  o  di  false  attestazioni  non  e’ ammessa la conformazione dell’attivita’ e dei suoi  effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi  ed il dichiarante e’ punito con la sanzione prevista dall’art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca  piu’ grave reato.
2.  Le  sanzioni  attualmente  previste  in   caso   di svolgimento dell’attivita’ in carenza dell’atto di  assenso dell’amministrazione o in difformita’ di esso si  applicano anche  nei  riguardi  di  coloro  i  quali   diano   inizio all’attivita’ ai sensi degli articoli 19 e 20  in  mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in  contrasto  con  la normativa vigente.
2-bis. Restano  ferme  le  attribuzioni  di  vigilanza, prevenzione e controllo su attivita’ soggette  ad  atti  di assenso da parte di pubbliche amministrazioni  previste  da leggi vigenti, anche se e’ stato dato inizio  all’attivita’ ai sensi degli articoli 19 e 20.».

Art. 17

Garanzia finanziaria

1.  L’iscrizione  e’  subordinata  alla  presentazione  di   idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per  le  attivita’  di  cui all’articolo 8, comma  1,  lettere  e)  e  h).  L’iscrizione  per  le attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), e’ sottoposta a garanzia finanziaria per la sola raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti urbani pericolosi.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono  ridotte  del  cinquanta  per cento per le imprese registrate ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 1221/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  25  novembre 2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso  della certificazione del sistema di  gestione  ambientale  ai  sensi  della norma Uni En Iso 14001.
3. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo a mezzo di fidejussione bancaria  o  polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge  10  giugno  1982,  n. 348.
4. Le modalita’ di  presentazione  e  gli  importi  delle  garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attivita’ e alle diverse classi di cui agli articoli 8  e  9,  con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze su proposta del Comitato nazionale.

Note all’art. 17:
– Il  Regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre  2009  (Regolamento sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un  sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas),  che  abroga  il regolamento  (Ce)  n.  761/2001  e   le   decisioni   della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce) e’ pubblicato  nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 dicembre 2009 n. L 342.
– La legge 10 giugno  1982,  n.  348  (Costituzione  di cauzioni   con   polizze   fidejussorie   a   garanzia   di obbligazioni verso lo Stato  ed  altri  enti  pubblici)  e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161  del  14  giugno 1982.

Art. 18

Variazioni

1. Le imprese e gli enti sono  tenuti  a  comunicare  alla  sezione regionale o provinciale competente ogni atto  o  fatto  che  comporti modifica  dell’iscrizione  all’Albo  entro  trenta  giorni  dal   suo verificarsi.  La  sezione  regionale  o  provinciale  delibera  sulla comunicazione di variazione.
2. Nel caso  di  variazione  per  incremento  della  dotazione  dei veicoli, le imprese, ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione  una  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  secondo  il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le variazioni effettuate al registro delle imprese o al  repertorio  economico  amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale,  della  sede  legale, degli  organi  sociali,  delle  trasformazioni  societarie  e   delle cancellazioni si intendono effettuate anche  alla  sezione  regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla  sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
4. In caso di trasferimento della sede  legale  nel  territorio  di competenza di altra  sezione  regionale  rispetto  a  quella  che  ha provveduto all’iscrizione, la domanda  di  variazione  e’  presentata alla sezione dell’Albo nel cui territorio di competenza  la  sede  e’ trasferita. Quest’ultima  provvede  alla  variazione  dell’iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza  che  procede  alla cancellazione dell’impresa dal proprio elenco.
5. Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente articolo  continuano  ad  operare  sulla   base   del   provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione  della sezione regionale.

Note all’art. 18:
–  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28 dicembre 2000, n. 445, e’ riportato nelle note all’art. 14.

Art. 19

Sospensione

1. L’efficacia dell’iscrizione all’Albo e’  sospesa  dalle  Sezioni regionali  e   provinciali   nel   rispetto   di   quanto   stabilito dall’articolo 9 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  quando  si verifichi e sia addebitabile all’impresa o ente:
a) l’inosservanza delle prescrizioni contenute o  richiamate  nei provvedimenti d’iscrizione;
b)  l’inosservanza   dell’obbligo   di   comunicazione   di   cui all’articolo 18, comma 1;
c) il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti  di lavoro e di protezione sociale.
2. La durata della sospensione non  potra’  superare  i  centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilita’ per la sezione  di individuare i singoli giorni  di  esecuzione  del  provvedimento  che potranno essere anche non continuativi.
3. Tra  la  data  di  notifica  all’interessato  del  provvedimento sanzionatorio e il  termine  iniziale  di  decorrenza  dello  stesso, debbono intercorrere almeno novanta giorni.
4. Con il provvedimento di sospensione  la  Sezione  stabilisce  il termine entro il quale l’impresa o l’ente iscritto  deve  conformarsi alla normativa vigente.
5. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri  per  uniformare  sul territorio  nazionale  l’applicazione   della   sospensione   secondo ragionevolezza ed equita’.

Note all’art. 19:
– Si riporta  il  testo  dell’art.  9  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30  novembre 1981, S.O.:
«Art. 9 (Principio di specialita’). – Quando uno stesso fatto e’  punito  da  una  disposizione  penale  e  da  una disposizione  che  prevede  una  sanzione   amministrativa, ovvero da una  pluralita’  di  disposizioni  che  prevedono sanzioni  amministrative,  si   applica   la   disposizione speciale.
Tuttavia quando uno  stesso  fatto  e’  punito  da  una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano  che  preveda  una sanzione  amministrativa,  si  applica  in  ogni  caso   la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile  1962,  n.  283,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando  i  fatti  stessi  sono  puniti  con  sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli  alimenti  e  delle bevande.».

Art. 20

Cancellazione

1.  Le  imprese  e  gli  enti   sono   cancellati   dall’Albo   con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora:
a) l’iscritto, in regola con il  pagamento  del  diritto  annuale d’iscrizione, ne faccia domanda;
b) vengano a mancare uno o piu’ requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, ad  eccezione  di  quanto  previsto  dalla  lettera  g)  del medesimo comma;
c) vengano cancellate dal registro delle imprese;
d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a);
e)   si   verifichino   carenze,   anche   sopravvenute,    nella documentazione di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
f) permangano per piu’  di  dodici  mesi  le  condizioni  di  cui all’articolo 24, comma 7.
2.  Gli  effetti  della  cancellazione  decorrono  dalla  data  di comunicazione del relativo provvedimento; nel caso previsto al  comma 1, lettera a),  dalla  data  della  presentazione  della  domanda  di cancellazione.

Art. 21

Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed  e), sono  applicate  dalle  Sezioni  regionali   e   provinciali   previa contestazione degli addebiti all’iscritto, al quale e’  assegnato  un termine di trenta  giorni  per  presentare  eventuali  deduzioni.  Il soggetto iscritto,  o  il  suo  legale  rappresentante,  deve  essere sentito  personalmente  quando  nel  termine   predetto   ne   faccia richiesta.
2. Nelle ipotesi di decadenza di  cui  all’articolo  20,  comma  1, lettere c) e f), si procede direttamente alla cancellazione.
3. I provvedimenti  disciplinari  devono  essere  motivati  e  sono comunicati all’iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed  alla provincia territorialmente competente e alla camera di commercio.

Art. 22

Rinnovo dell’iscrizione all’Albo

1. Le imprese e gli enti iscritti all’Albo sono tenuti a  rinnovare l’iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla  data  di  efficacia dell’iscrizione, presentando un’autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti  la  permanenza  dei requisiti  previsti.  Le  imprese  e  gli  enti  iscritti  ai   sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione  di rinnovo dell’iscrizione ogni dieci anni.
2. La domanda di rinnovo  dell’iscrizione  deve  essere  presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla meta’.
3.  Nel  rispetto  delle  normative   comunitarie,   in   sede   di espletamento delle procedure previste per il rinnovo  dell’iscrizione all’Albo,  le  imprese  che  risultino  registrate   ai   sensi   del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio del  25  novembre  2009,  o  certificati  UNI-EN  ISO  14001  possono sostituire    il    nuovo    provvedimento    di    iscrizione    con autocertificazione resa alla  sezione  regionale  o  provinciale,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000, n. 445. Detta autocertificazione  deve  essere  accompagnata  da  una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei suddetti regolamenti, nonche’ da una denuncia di  prosecuzione  delle attivita’, attestante la conformita’ dell’impresa, dei mezzi e  delle attrezzature  alle  prescrizioni  legislative  e  regolamentari,  con allegata certificazione dell’esperimento delle prove  previste  dalla normativa vigente.
4. I contenuti dell’autocertificazione e  della  documentazione  da allegare di cui ai commi 1 e 3 sono stabiliti con  deliberazione  del Comitato nazionale.

Note all’art. 22:
–  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28 dicembre 2000, n. 445, e’ riportato nelle nota all’art. 14.
– Il  Regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e’  riportato nelle note all’art. 17.

Art. 23

Ricorsi al Comitato nazionale

1. Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e  provinciali, nonche’ delle sezioni di cui all’articolo 3, comma 3, gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai  sensi  e per gli effetti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla  comunicazione  del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.
2. Il Comitato nazionale ha facolta’, nella  fase  istruttoria  dei ricorsi, di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.

Note all’art. 23:
–  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi  amministrativi),  e’  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972.

Art. 24

Risorse finanziarie

1.  Le  domande  d’iscrizione,  variazione  o  cancellazione   sono assoggettate all’assolvimento  di  un  diritto  di  segreteria.  Tale diritto e’ fissato nella misura prevista per le denunce  al  registro delle imprese.
2.  Successivamente  all’assegnazione   del   numero   d’iscrizione all’Albo  le  imprese  e  gli  enti  iscritti  possono  accedere   ai provvedimenti emessi dalla sezione  competente,  sia  telematicamente sia presso qualsiasi camera di  commercio  e  possono  richiedere  il rilascio  di  certificati  d’iscrizione,  visure  o   elenchi.   Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi  previsti  per  il rilascio della certificazione del registro delle imprese delle camere di commercio.
3. Le imprese  e  gli  enti  iscritti  all’Albo  sono  tenuti  alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione secondo i  seguenti ammontari:
a) imprese ed  enti  che  effettuano  attivita’  di  gestione  di rifiuti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) d), e), f), g)  ed h):
classe a), euro 1.800;
classe b), euro 1.300;
classe c), euro 1.000;
classe d), euro 750;
classe e), euro 350;
classe f), euro 150;
b) imprese ed enti  che  effettuano  attivita’  di  gestione  dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere i) ed l):
classe a), euro 3.100;
classe b), euro 2.050;
classe c), euro 1.300;
classe d), euro 650;
classe e), euro 300;
c) imprese ed enti  che  effettuano  attivita’  di  gestione  dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b) e c), euro 50.
4. Il versamento del diritto  annuale  d’iscrizione  e’  effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto  corrente postale, bonifico bancario o modalita’ telematica. In sede  di  prima iscrizione o  di  variazione  di  classe  il  pagamento  del  diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre  relativamente  ai  mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione di classe.
5. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale  e  della relativa segreteria, delle Sezioni speciali del  Comitato  nazionale, delle Sezioni regionali e provinciali  si  provvede,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le  somme  derivanti  dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d’iscrizione.
6. Al fine  di  garantire  l’effettiva  copertura  delle  spese  di funzionamento   dell’Albo,   i   diritti   d’iscrizione,    correlati all’effettiva copertura delle spese di funzionamento dell’Albo,  sono rideterminati  ogniqualvolta  si  renda  necessario  in   base   alle procedure che sono stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e de mare, di  concerto  con  i  Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e  dei  trasporti  su proposta  del  Comitato  nazionale.  Ai  medesimi  fini  si   procede all’aggiornamento  dei  diritti  di  segreteria   simultaneamente   e conformemente all’adeguamento dei diritti del registro delle imprese.
7. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 20,  comma  1,  lettera f), l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini  previsti comporta la sospensione  d’ufficio  dall’Albo,  che  permane  fino  a quando non venga  data  prova  alla  Sezione  dell’effettuazione  del pagamento.

Art. 25

Pubblicazione dell’Albo

1. Il Comitato nazionale provvede  alla  pubblicazione  informatica dell’Albo.
2. I dati pubblicati sono oggetto di sola consultazione. Estrazione di copie, elenchi o altri dati pubblicati sono  ottenuti  secondo  le modalita’ di cui all’articolo 24, comma 2.

Art. 26

Disposizioni transitorie e finali

1. Le iscrizioni relative alle attivita’  di  cui  all’articolo  8, comma 1, effettuate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, nonche’  le  garanzie  finanziarie  gia’  prestate,  restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
2. Le iscrizioni effettuate ai  sensi  dell’articolo  8,  comma  1, lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n.  406,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n.  276,  in  essere  alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse.
3. Restano, altresi’, valide ed efficaci le domande  di  iscrizione presentante fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Fino  alla  emanazione  delle  disposizioni  di  competenza  del Comitato nazionale, restano valide  le  disposizioni  adottate  dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le Sezioni si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche situazioni.
6. Nell’attesa delle norme che disciplinino il trasporto  via  mare dei rifiuti di cui all’articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  il  trasporto  dei  rifiuti  all’interno  del territorio della laguna  di  Venezia  avviene  secondo  le  modalita’ disciplinate  dal  Comitato  nazionale  da  emanarsi  entro  6   mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
7. In attesa del decreto del Ministro dell’ambiente e della  tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza  Stato-Regioni,  che fissi  i  criteri  generali  per  la   definizione   delle   garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni  di  cui  all’articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  restano in vigore il decreto del Ministro dell’ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare del 5 febbraio 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2004, n. 87, recante modalita’ ed  importi  delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello  Stato dalle imprese che  effettuano  le  attivita’  di  bonifica  dei  beni contenenti amianto, e il decreto del Ministro dell’ambiente  e  della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2005, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2005, n. 217,  recante  modalita’  ed importi delle garanzie  finanziarie  che  devono  essere  prestate  a favore dello Stato dalle  imprese  che  effettuano  le  attivita’  di bonifica dei siti.
8. Il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, e’ abrogato con  effetto dall’entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 giugno 2014
Il Ministro dell’ambiente  e della tutela del territorio  e del mare  Galletti

Il Ministro  dello sviluppo economico  Guidi
Il Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti  Lupi

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del mare, registro n. 1, foglio n. 3296

Note all’art. 26:
– Il  decreto  legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  novembre  2008 relativa ai rifiuti e  che  abroga  alcune  direttive),  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10  dicembre 2010, S.O.
– Si riporta il testo degli articoli 265,  comma  2,  e 214, comma 11, del  citato  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152:
«Art. 265 (Disposizioni transitorie). – (Omissis).

2. In attesa delle  specifiche  norme  regolamentari  e tecniche in  materia  di  trasporto  dei  rifiuti,  di  cui all’art. 195, comma 2, lettera l), e fermo restando  quanto previsto dall’ art. 188-ter e dal  decreto  legislativo  24 giugno 2003, n. 182, in materia di rifiuti  prodotti  dalle navi e residui di carico, i rifiuti  sono  assimilati  alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e  la  disciplina  delle  operazioni  di carico, scarico, trasbordo, deposito  e  maneggio  in  aree portuali.  In  particolare  i   rifiuti   pericolosi   sono assimilati alle merci pericolose.».
«Art.  212  (Albo  nazionale  gestori  ambientali).   – (Omissis).

11. Le imprese che effettuano le attivita’ di  bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti  amianto  devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri  generali  di  cui  all’art.  195, comma  2,  lettera  g).  Tali  garanzie  sono  ridotte  del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi  del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.».

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-23&atto.codiceRedazionale=14G00131&elenco30giorni=false#sthash.tEwHndA6.dpuf

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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