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Inquinanti Marini (capitolo 2.10 Codice IMDG)

Inquinanti marini indica le materie che sono soggette alle disposizioni dell’Allegato III della MAPOL 73/78, come emendata. Gli inquinanti marini devono essere trasportati secondo tale allegato MARPOL.

Gli inquinanti marini devono essere trasportati sotto la appropriata rubrica secondo le loro proprietà se essi ricadono nei criteri di una delle classi da 1 a 8. Se essi non ricadono nei criteri di una di queste classi, essi devono essere trasportati sotto la rubrica MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA N.A.S., ONU 3077 o MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., ONU 3082, come appropriato, salvo vi sai una specifica rubrica nella classe 9.

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Si fa presto a dire “economia Circolare” e venderne l’idea.

Oggi vogliamo cercare di fare chiarezza sulle svariate offerte che negli ultimi anni (ormai son ben 10) si sono affacciate nel settore dei rifiuti.
Le già note “reverse vending” o altri tipi di “affiliazione” per l’apertura di strutture denominate solitamente “point” vengono spesso proposte sempre con la promessa di lauti guadagni.

Chiunque di Voi può verificare con un minimo di ricerca la fattibilità economica di tali iniziative, che legate all’andamento della valorizzazione di alcuni materiali riciclabili come Plastica, Alluminio e Vetro (queste sono le tipologie maggiormente gestite), una volta conferiti (se non in grandi quantità) possono rendere ben pochi centesimi, non sufficenti per la conduzione di una vera e propria impresa, che ricordiamo e’ e rimane un’attivita’ di raccolta e di gestione di rifiuti , dunque, puo’ essere legittimamente esercitata solo da soggetti autorizzati.

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Risparmiare sui costi delle analisi chimiche…quanto può costare alla fine?

Quando si sta conducendo un progetto di gestione dei rifiuti presso i produttori e si giunge alla fase delle analisi chimiche da svolgere sui rifiuti, capita spesso che si diffonda il panico nella stanza.

Le domande più frequenti sono:

  • “Ma sono proprio necessarie?”
  • “Ma le abbiamo fatte qualche anno fa”
  • “E’ necessario spendere questi soldi?”
  • “Chi mai verrà a controllare”

Le domande chiaramente sono molte di più ma credo che il problema sia stato inquadrato.

Il problema di tanto panico discende spesso dal non aver messo a budget i costi di gestione dei rifiuti o dal fatto che quel famoso “cugino” ha detto che non sono necessarie. Spesso ci si convince che i costi di gestione siano solo quelli legati al trasporto ed al conferimento in impianto dei rifiuti ed ancor più spesso ci si convince che le proprie responsabilità decadano nel momento in cui si firma un contratto con un intermediario o un trasportatore che si occuperà dell’avvio in impianto dei rifiuti prodotti.

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Materie trasportate a caldo

Le materie trasportate a caldo sono liquidi trasportati o presentati al trasporto a temperatura ≥ 100 °C identificati con il numero UN 3257 e solidi trasportati o presentati al trasporto a temperatura ≥ 240 °C identificati con il numero UN 3258. Appartengono alla Classe 9.

Secondo ADR/RID 5.3.3 i veicoli-cisterna, container-cisterna, cisterne mobili, veicoli o container speciali o veicoli o container equipaggiati in maniera speciale, che contengono una materia che è trasportata o presentata al trasporto allo stato liquido ad una temperatura uguale o superiore a 100°C o allo stato solido ad una temperatura uguale o superiore a 240°C, devono portare su ogni fiancata, e dietro nel caso di veicoli, e sui quattro lati nel caso di container, container-cisterna e cisterne mobili, il marchi sotto riportato:

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