Parere del Consiglio di Stato. Schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo.

Numero 04278/2011 e data 24/11/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi. Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011
NUMERO AFFARE 04805/2011
OGGETTO: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – ufficio legislativo.
Schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo, ai sensi dell’art. 184 bis, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
LA SEZIONE
Vista la relazione gab-2011-33114/ul del 10 novembre 2011, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Alessandro Botto;

Premesso

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone al Consiglio di Stato lo schema di regolamento per la gestione dei materiali da scavo, in attuazione dell’art. 184 bis, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Afferma il Ministero richiedente che la gestione dei materiali da scavo è attualmente disciplinata dall’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 che, in forza di quanto

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Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (GU n. 20 del 25-1-2012)
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E’ stato pubblicato nella G.U il D.Legge n. 2 del 25 gennaio 2012, il quale all’Art. 3 “Materiali di riporto”

descrive:

1. Considerata la necessita’ di favorire, nel rispetto dell’ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina  in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV  del predetto decreto legislativo.
2. All’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono  stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all’articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».

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Dopo i siti industriali, ecco il condono per “l’inquinamento in divisa”

Già con la norma del cosiddetto Decreto Legge “Salva-Italia” aveva di fatto “condonato” le bonifiche per i siti industriali inquinati (in tutto sono 57 i Siti di Interesse Nazionale, quelli in cui cioè sono particolarmente urgenti gli interventi di bonifica).

Adesso, con un nuovo blitz del Governo all’ultimo momento del Decreto Sviluppo, arriva anche la sanatoria per “l’inquinamento in divisa”, ovvero per una norma (comma 2 dell’articolo 35 del D.L. Sviluppo) che comprometterebbe la bonifica dei siti militari inquinati e che è in discussione in queste ore in Parlamento.

Occorre sopprimere questa norma ‘ammazza-bonifiche’ che darebbe al Governo, attraverso un Decreto Interministeriale dei Ministeri della Difesa e dell’Ambiente, il potere di alzare i livelli di inquinamento oltre i quali è necessario bonificare il territorio inquinato dai siti militari.

Ecco quale sarebbe il risultato: alzando la soglia d’inquinamento, i parametri un tempo fuori-norma verrebbero così trasformati ‘a norma di legge’.

Ancora una volta la politica si sostituisce alla scienza, come se un provvedimento normativo potesse cambiare le leggi della chimica, della fisica e di tutte quelle conoscenze e strumenti ad hoc che non aspettano altro che essere consultati.

E’ così che le istituzioni stanno provando ad autoattribuirsi il potere (non la conoscenza idonea) per indicare i livelli ‘accettabili’ di concentrazione di sostanze nocive nelle aree militari, senza alcun riferimento a norme di

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Decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 Semplificazioni in materia ambientale

Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
(GU n. 33 del 9-2-2012  – Suppl. Ordinario n.27)

Particolare rilevanza per il settore la;

Sezione IV Semplificazioni in materia ambientale

Art. 23 Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attivita’ di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e’ autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e

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