Deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi

L’istituto del deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi è disciplinato dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010).

Le imprese che effettuano il deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi (comunque non assimilati né assimilabili agli urbani) hanno l’obbligo di osservare le comuni regole relative al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), al registro di carico e scarico (RCS) e al più generale divieto di miscelazione di rifiuti fra loro nonché all’obbligo di conferimento dei rifiuti a un soggetto appositamente autorizzato e iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

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Responsabilità amministrativa di enti e società in caso di violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti

Il D.Lgs. 7/7/2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto – attraverso l’inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell’art. 25-undecies – l’estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali, di norma noti come REATI – PRESUPPOSTO.

In talune circostanze il Giudice penale può riconoscere – ferme restando le responsabilità penali dei singoli – così come previsto dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., una responsabilità amministrativa a carico delle imprese, degli enti e delle società per le quali operano soggetti obbligati e incaricati della gestione dei rifiuti o i soggetti che ricoprono posizioni apicali (Presidente, AD, CdA, Dirigenti, Sindaci) comminando sanzioni sotto forma di quote o prevedendo misure interdittive quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni all’esercizio dell’attività.

Si riassume la lista dei principali reati – presupposto inerenti la sola gestione dei rifiuti che potrebbero vedere coinvolta e sanzionata la Società o l’Ente o l’Associazione:
• Gestione non autorizzata di rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti poste in essere in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. 208 – 216 del D.Lgs. 152/2006 (cfr. art. 256, c. 1, lett. a del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
• Realizzazione e gestione non autorizzata di

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Gas fluorurati ad effetto serra

D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. n. 93 del 20 aprile 2012)

Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (pdf, 579 KB) recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. n. 93 del 20 aprile 2012).

Il D.P.R. n. 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione/attestazione e per il conseguimento della certificazione/attestazione prevista dal Regolamento stesso e dai successivi Regolamenti della Commissione n 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008 e n. 307/2008.

Sistema di certificazione delle persone e delle imprese

Il D.P.R. prevede un sistema di certificazione delle persone e delle imprese basato su Organismi di certificazione accreditati dall’Organismo nazionale italiano di accreditamento “ACCREDIA” sulla base di schemi di accreditamento (Regolamenti Tecnici) approvati dal

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L’uso di combustibili alternativi per ridurre l’inquinamento

Meno discariche, meno rifiuti in mezzo alla strada, meno inquinamento, meno spazio alla malavita dei rifiuti, meno costi per i cittadini. Più risparmio di energia e di combustibili d’importazione, più raccolta differenziata, più trasparenza, più controlli. Sono alcuni dei vantaggi dell’utilizzo del combustibile alternativo definito Css, sigla di combustibile solido secondario, che già oggi viene usato da una ventina di cementifici.

Per regolamentare secondo le norme europee l’uso del Css nelle cementerie in sostituzione del pet-coke (carbone ricavato dalla raffinazione del greggio), sono in arrivo nuove disposizioni basate su due distinti decreti (uno del ministro dell’Ambiente e un decreto del presidente della repubblica). Questi decreti dettano le specifiche per poter continuare a usare questo prodotto ricavato dalla frazione energetica dei rifiuti dopo la selezione e la raccolta differenziata.

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