Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010 cosa è cambiato rispetto il D.m. 28 settembre 2010

Il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, pubblicato in gazzetta ufficiale n.302 del 28/12/2010, ha apportato modifiche al precedente Decreto Ministeriale 28 settembre 2010 che faceva entrare in vigore il Sistri al 01 gennaio 2011.
Cosa cambia in sintesi:

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Articolo 39 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le sanzioni  del  presente  decreto  relative  al  sistema  di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all’art.
188-bis, comma 2,  lett.  a),  si  applicano  a  partire  dal  giorno
successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2,
del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio
e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.

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Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in materia di rifiuti Articolo 37 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in
materia di rifiuti)

1. Dopo l’articolo 264 sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 264-bis

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 27 aprile 2010)

1.  All’Allegato  “Articolazione  del  MUD”   del   decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  27  aprile  2010,
pubblicato nel

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Articolo 33 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205

(Modifiche all’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)

1. All’articolo 230 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. I rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia  manutentiva
delle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  sia  pubbliche  che
asservite ad edifici privati, si considerano  prodotti  dal  soggetto
che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. Tali rifiuti  potranno
essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento  o  recupero
o, in alternativa,  raggruppati  temporaneamente  presso  la  sede  o
unita’  locale  del  soggetto  che  svolge  l’attivita’  di   pulizia
manutentiva. I soggetti che svolgono attivita’ di pulizia manutentiva
delle  reti  fognarie  aderiscono  al   sistema   SISTRI   ai   sensi
dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che
svolge  l’attivita’  di  pulizia  manutentiva  e’   comunque   tenuto
all’iscrizione   all’Albo   dei    gestori    ambientali,    prevista
dall’articolo 212, comma 5, per lo  svolgimento  delle  attivita’  di
raccolta e trasporto di rifiuti.”.

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