Il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, pubblicato in gazzetta ufficiale n.302 del 28/12/2010, ha apportato modifiche al precedente Decreto Ministeriale 28 settembre 2010 che faceva entrare in vigore il Sistri al 01 gennaio 2011.
Cosa cambia in sintesi:
recupero
Articolo 39 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art.
188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno
successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2,
del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.
Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in materia di rifiuti Articolo 37 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in
materia di rifiuti)
1. Dopo l’articolo 264 sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 264-bis
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 27 aprile 2010)
1. All’Allegato “Articolazione del MUD” del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010,
pubblicato nel
Articolo 33 decreto legislativo 3 dicembre 2010 n 205
(Modifiche all’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152)
1. All’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. I rifiuti provenienti dalle attivita’ di pulizia manutentiva
delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che
asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto
che svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno
essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero
o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o
unita’ locale del soggetto che svolge l’attivita’ di pulizia
manutentiva. I soggetti che svolgono attivita’ di pulizia manutentiva
delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi
dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che
svolge l’attivita’ di pulizia manutentiva e’ comunque tenuto
all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista
dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attivita’ di
raccolta e trasporto di rifiuti.”.