Sospensione ufficiale del contributo SISTRI 2012

Anche se con notevole ritardo, e con buona pace degli operatori che si erano già informati per altre vie, è stato pubblicato in G.U. il Decreto Ministeriale 17 Ottobre 2012 n. 210 recante la modifica al Decreto del Ministero dell’Ambiente 25 Maggio 2012 n. 141 sopprimendo ufficialmente il seguente periodo: “Per  l’anno  2012  il  pagamento  del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre”

testo in vigore dal: 20-12-2012

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 12»; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2012, n. 196, che ha apportato modifiche e integrazioni al citato decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e, in particolare, l’articolo 1, lettera c) che proroga dal 30 aprile 2012 al 30 novembre 2012, il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2012, dai soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per

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SISTRI: IL CONTRIBUTO 2012 NON DEVE ESSERE VERSATO

Con l’avvicinarsi del 30 Novembre si è assistito ad una escalation di imprese pronte al pagamento del contributo SISTRI per l’anno 2012, ma non solo, in alcuni casi si è assistito anche a tentativi di iscrizione al SISTRI da parte di produttori di rifiuti che si lamentavano del fatto che il “call center” non rispondesse più, ed in altri casi ancora si è tentato di utilizzare il sistema SISTRI per adempiere ad obblighi normativi ormai sospesi.

Sembra quasi che ci si sia dimenticati di quanto fosse avvenuto qualche mese addietro quando tutte le aziende coinvolte dal SISTRI erano fortemente contrarie non solo al pagamento del balzello annuale ma anche al suo utilizzo. Eppure vi era l’obbligo non solo di versare il contributo SISTRI, ma anche di utilizzare congiuntamente il sistema informatico con quello cartaceo. Purtroppo in molti casi si riscontrava un sistema non funzionante, in altri sofisticati dispositivi USB non davano segni di vita ed in altri casi le

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Sistri: spunta un concorrente. Si chiama Setri, è la creazione di Assintel e Conftrasporto

Un nuovo sistema per tracciare i rifiuti che manderebbe in pensione definitivamente il Sistri: l’hanno messo a punto Assintel e Conftrasporto, che scrivono una lettera al governo perché lo prenda in considerazione. Nome provvisorio: Setri.

“Sistema elettronico tracciabilità rifiuti” (Setri) è il nome individuato con semplicità da Conftrasporto e Assintel per il sistema che vorrebbe sostituire il Sistri. Più veloce, più intuitivo, il Setri è stato messo a punto con l’intenzione di semplificare la vita a chi dovrebbe poi utilizzarlo quotidianamente, vale a dire le imprese al momento iscritte al Sistri che finora hanno manifestato continuo disappunto per i meccanismi troppo complicati e i malfunzionamenti cronici dell’intero apparato.

“Si tratta di un progetto che le due associazioni, forti della loro

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Registri di carico e scarico dei rifiuti e SISTRI

La Normativa italiana in materia di gestione dei rifiuti è in continua, anzi in perenne evoluzione.

Il SISTRI è un gatto a sette vite: nasce, si dà per malato e poi muore, ma come la fenice risorge dalle sue ceneri e, al momento, non è dato sapere se saprà davvero volare o quanto meno camminare!
Ad ogni modo, sino a che non verrà chiarito se il sistema per la tracciabilità dei rifiuti funzionerà, è fatto obbligo per molti soggetti, continuare a compilare registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, l’ultima delle quali è stata inserita dal D.Lgs. 07/07/2011, n. 121 con decorrenza dal 16/08/2011.
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 190, comma 1-bis del D.Lgs. 152/2006, i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) (leggi: le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti) e di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. b) (leggi: gli enti e le imprese che raccolgono e

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