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Trasporto su strada dei prodotti petroliferi

I prodotti petroliferi sono classificati all’interno della classe 3 (materie liquide infiammabili) dell’accordo ADR.

Vanno pertanto osservate, nel trasporto su strada di tali merci, le prescrizioni generali contenute nell’ADR e in particolare quelle per le merci della classe 3, sia per quanto riguarda le procedure di spedizione in colli, sia in cisterna, sia  in container cisterna.

Sono inoltre applicabili le prescrizioni riguardanti l’equipaggiamento dell’unità di trasporto, la dotazione di estintori, l’equipaggiamento normale e l’equipaggiamento individuale. Anche per i prodotti petroliferi sono valide le disposizioni stabilite nel Capitolo 1.10 dell’ADR relativo al Piano di Sicurezza (merce pericolosa ad alto rischio).

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emissioni

Emissioni in atmosfera: la p.a. può modificare d’ufficio le prescrizioni anche prima del rinnovo

Nell’art. 269, commi 7 e 8, D. lgs. n. 152 del 2006 si parla di “aggiornamento” dell’autorizzazione.

Il comma 8 precisa che è cosa diversa dal mero rinnovo, e consiste nell’adeguamento modificativo delle prescrizioni alle mutate situazioni di fatto e di diritto e che deve inerire alla originaria autorizzazione.

Questo potere può essere esercitato d’ufficio dall’amministrazione.

Consiglio di Stato n. 1633/2016

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rifiuti pirotecnnici

RIFIUTI DA PRODOTTI ESPLODENTI – PIROTECNICI

D. m. 12 maggio 2016, n. 101.

Regolamento recante l’individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. G. U. 14 giugno 2016, n. 137.

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delega_ambientale

IPPC le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili

Decisione 30 maggio 2016, n. 2016/902.

Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica [notificata con il numero C(2016) 3127] (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 9 giugno 2016, n. L 152.

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