Al contrario delle leggende metropolitane che molto spesso si sentono in giro, il trasportatore ha l’obbligo di verificare che la documentazione autorizzativa ed inerente il trasporto, di tutti i soggetti coinvolti nella filiera della gestione del rifiuto, sia in ordine.
Questo è quanto stabilito dalla sentenza della corte di cassazione penale, sezione III, sentenza del 9 Aprile 2013 n° 16209 e che offre spunto per alcune importanti riflessioni sull’argomento.
La sentenza è riferita al caso di un trasportatore professionale di rifiuti che ha conferito i rifiuti presi in carico dal produttore ad un impianto non autorizzato alla gestione degli stessi.
Gli operatori del settore sanno benissimo che la filiera del rifiuto è generalmente costituita dalle seguenti figure:
– Produttore / detentore del rifiuto
– Trasportatore
– Destinatario
Di tanto in tanto si riscontra anche la presenza dell’Intermediario, figura ancora in bilico nell’ordinamento italiano nonostante gli sia stata riconosciuta una categoria all’interno dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ciò che è più importante è sapere che alcuni degli operatori appena citati, ossia tutti meno il