Pubblicata la circolare sugli obblighi di comunicazione SISTRI e MUD per il 2011

La circolare firmata il 2 marzo u. s. dal Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche reca indicazioni operative relative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla Legge 70/94, al DPCM 27/4/2010 e all’articolo 12 del DM 17/12/2009, come modificato con DM 22/12/2010

Nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dall’1.6.2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di

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Rifiuti e Mud 2011 esenti i Trasportatori?

C’è ovviamente molta confusione tra gli operatori del settore in merito alla dichiarazione Mud 2011, visto che il D.Lgs. 205/10 (in vigore dal 25/12/10) ha modificato l’art. 189 c.3 del Testo Unico Ambientale.

L’Articolo 12 “Disposizioni transitorie” del DM 17 dicembre 2009 come modificato dal DM 22 dicembre 2010 infatti recita:

“Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti , le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano

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Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Dal 25 novembre 2010 è in vogore il DECRETO LEGISL ATIVO 3 dicembre 2010, n. 205: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive.”

Il nuovo decreto n. 205 Disciplinato dall’art.10, introduce le seguenti specifiche andando a  modificare la parte IV del D.Lgs 152/2006:

Il “deposito temporaneo” è definito

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Scarti delle lavorazioni e Attività di recupero Sottoprodotto o Rifiuto

Negli ultimi trent’anni la definizione di “rifiuto” ha assunto una grande importanza, gli oggetti o le sostanze definite “rifiuti” sono disciplinate al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente. La definizione di rifiuto è applicata, valutando caso per caso. Nella maggior parte dei casi è facile stabilire quel che è rifiuto e quel che non lo è. Pur tuttavia, l’interpretazione di questa definizione ha sollevato non poche questioni.

Con modifiche apportate al D.Lgs 152/2006 dell’articolo 184 (Articolo 184-bis), viene in parte modificata la definizione di rifiuto e sottoprodotto.

Un materiale si qualifica come sottoprodotto solo se

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