RID-2017

RID 2017: le principali novità

Con l’entrata in vigore dell’accordo RID 2017, vengono introdotte alcune importanti novità. Di seguito, alcune delle modifiche più importanti. Se vuoi conoscere le novità ADR/RID/IMDG, scarica gratuitamente l’ebook dedicato.

Parte 1

Esenzioni: riguardante il trasporto di gas, le disposizioni del RID non si applicano al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi o anche nelle bombole di combustibile dei veicoli ferroviari che effettuano un’operazione di trasporto e che vengono utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti; è stata aggiunta una nota nel punto (a) per specificare che l’esenzione appena descritta viene applicata anche ai container dotati di un equipaggiamento destinato a funzionare durante il trasporto e fissato ad un veicolo ferroviario in quanto considerato parte integrante del veicolo ferroviario; è stata soppressa la lettera (b) relativa all’esenzione per gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati (1.1.3.2); riguardo il trasporto dei combustibili liquidi (inclusi i carburanti) sono state soppresse le lettere (b) e (c) relative all’esenzione per il carburante contenuto nei serbatoi di veicoli, mezzi di trasporto o macchine mobili, trasportati come carico (1.1.3.3); riguardo le quantità trasportate per unità di trasporto è stata revisionata la tabella della sottosezione 1.1.3.6.3 (aggiunti i numeri ONU 3531, 3532 di Classe 4.1, il N° ONU 3292 di Classe 4.3, il N° ONU 3356 di Classe 5.1, i numeri ONU 1700, 2016, 2017 di Classe 6.1 e gruppo di imballaggio III, i numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 di Classe 9 per la categoria 2, aggiunto il N° ONU 3506 di Classe 8 per la categoria 3, aggiunto il N° ONU 3508 di Classe 9 per la categoria 4); è stata soppressa la lettera (c) riguardo l’esenzione concernente il trasporto delle pile a litio, in particolare dei dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica utilizzati in un veicolo trasportato come carico e che sono utilizzate per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (1.1.3.7); aggiunte le materie che polimerizzano della Classe 4.1, per le quali è richiesto il controllo della temperatura (numeri ONU 3533 e 3534) non ammesse per il trasporto combinato strada-rotaia (1.1.4.4.1);

Nuove definizioni: di carico, aggiunta una nota sulla definizione di carico completo, container per il trasporto alla rinfusa flessibile, durata di vita, durata di progetto, gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL), revisione sulla definizione di pressione massima di servizio, revisione sulla definizione di recipiente a pressione di soccorso, scarico, soggetto responsabile della manutenzione (SRM), temperatura di polimerizzazione auto accelerata (TPAA), tempo di tenuta, veicolo stradale (1.2);

Obblighi dei principali operatori: sono state apportate modifiche editoriali non rilevanti: per lo speditore modifiche della lettera (e) (1.4.2.1), per il trasportatore, modifiche delle lettere (d) e (f) (1.4.2.2.1); aggiunta la sottosezione 1.4.2.2.7 in cui viene specificato che il trasportatore deve informare il conducente delle merci pericolose caricate e della loro posizione sul treno; aggiunta la sottosezione 1.4.2.2.8 in cui viene specificato che il traportatore deve assicurarsi che le informazioni messe a disposizione del SRM coprano anche la cisterna ed i suoi equipaggiamenti; per il caricatore, modifiche non rilevanti della lettera (d) (1.4.3.1), per il riempitore, modifiche della lettera (h) (1.4.3.3); per il gestore di un carro-cisterna sono state aggiunte le lettere (c), (d) e (e) per includere e disciplinare la nuova figura del SRM (1.4.3.5); per lo scaricatore, modifiche non rilevanti delle lettere (c) e (f) (1.4.3.7); Aggiunta la nuova figura di soggetto responsabile della manutenzione (SRM) (1.4.3.8);

Disposizioni transitorie: non è più permesso il trasporto in LQ secondo le norme previste dal RID 2009, è obbligatorio utilizzare la nuova marcatura (soppressa 1.6.1.20); dimensione minima per la marcatura delle bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri (modificata 1.6.1.25); le etichette che rispondono alle prescrizioni del 5.2.2.2.1.1 applicabili fino al 31 dicembre 2014 potranno continuare ad essere utilizzate fino al 30 giugno 2019 (1.6.1.30); non è più valida la deroga sulla dimensione delle lettere della marcatura dei sovraimballaggi e degli imballaggi di soccorso (soppresse 1.6.1.31 e 1.6.1.32); inserita tra le generalità la possibilità, fino al 31 dicembre 2018, per le Parti Contraenti di rilasciare i certificati di formazione per consulenti per la sicurezza delle merci pericolose conformi al modello in vigore fino al 31 dicembre 2016 (1.6.1.38); inserita tra le generalità la possibilità, fino al 31 dicembre 2018, di marcare i colli contenenti pile o batterie al litio conformemente alle prescrizioni in vigore fino al 31 dicembre 2016 (1.6.1.39); inserita tra le generalità la possibilità, fino al 31 dicembre del 2018, di trasportare gli oggetti dei numeri ONU 0015, 0016 e 0303 contenenti materia(e) fumogena(e) tossica(tossiche) per inalazione senza recare l’etichetta di rischio sussidiario “TOSSICO” (1.6.1.40); solo per il N° ONU 1950, inserita tra le generalità la possibilità, fino al 31 dicembre del 2022, di utilizzare i grandi imballaggi che soddisfano il livello di prova del gruppo d’imballaggio III (1.6.1.41); inserita tra le generalità la possibilità, fino al 31 dicembre del 2018, di utilizzare l’etichetta della classe 9 per i numeri ONU 3090, 3091, 3480 e 3481 (1.6.1.42); inserita tra le generalità la sottosezione riguardante i veicoli immatricolati o messi in servizio prima del 1° luglio 2017 contenenti pile e batterie a litio (1.6.1.43); modificata la sottosezione 1.6.3.27 che disciplina i carri cisterna e i carri a batteria equipaggiati o non equipaggiati con dispositivi di aggancio automatico destinati al trasporto dei gas e materie definite nella sottosezione; soppressa la misura transitoria, per le materie tossiche per inalazione dei numeri ONU 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387, 3389, che permetteva l’utilizzo del codice cisterna indicato nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 fino al 31 dicembre 2016 per i carri cisterna costruiti prima del 1° luglio 2011 (1.6.3.40); inserita la sottosezione 1.6.3.45 riguardo i carri-cisterna, destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati, costruiti prima del 1° luglio 2017 che non soddisfano le prescrizioni del 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 e 6.8.3.5.4, ma che possono continuare ad essere utilizzati fino alla successiva ispezione dopo il 1° luglio 2017; per quanto concerne i carri-cisterna costruiti prima del 1° luglio 2017 conformi alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2016, ma non conformi al 6.8.2.1.23, potranno continuare ad essere utilizzati se sono conformi alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2016 (1.6.3.46); soppressa la sottosezione 1.6.4.19 riguardante i container-cisterna destinati al trasporto di materie della classe 3, gruppo d’imballaggio I; l’istruzione di trasporto TP37 per le cisterne mobili non è più applicabile (soppressa 1.6.4.36); soppressa la misura transitoria relativa alle materie tossiche per inalazione dei numeri ONU 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810, 1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 e 3389, con codice cisterna indicato nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 applicabile fino al 31 dicembre 2016 (1.6.4.41); inserita la possibilità di continuare ad utilizzare i container cisterna destinati a trasportare gas liquidi refrigerati, che non soddisfano le prescrizioni del 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 e 6.8.3.5.4 applicabili a partire dal 1° gennaio 2017, fino alla successiva ispezione dopo il 1° luglio 2017 (1.6.4.47); inserita la possibilità di continuare ad utilizzare i container cisterna non conformi alle prescrizioni del 6.8.2.1.23 applicabili dal 1°gennaio 2017 (1.6.4.48);

Esame per Consulente Sicurezza Trasporti: inserita la figura di un’autorità competente o un organismo esaminatore per vigilare durante l’esame e inserite le modalità elettroniche per lo svolgimento dell’esame (1.8.3.12);

Parte 2

Disposizioni generali: inserita una sottosezione riguardo la possibilità dello speditore di far approvare da parte dell’Autorità Competente il trasporto sotto determinati requisiti di una materia elencata nominativamente nella Tabella A del capitolo 3.2 che oltre a soddisfare i criteri di classificazione corrispondenti ad una classe, possiede un rischio sussidiario che non è indicato nella colonna delle Etichette della Tabella, nei codici di classificazione e nel numero di pericolo (2.1.2.8); aggiunte le materie N° ONU 3151 e N° ONU 3152 nella procedura di classificazione per default delle miscele al 2.1.3.4.2;

Esplosivi: per quanto riguarda i fuochi pirotecnici, le cascate che ottengono un risultato positivo nel test HSL della composizione illuminante (flash composition test) devono essere assegnate alla divisione 1.1, gruppo di compatibilità G; di conseguenza è stata aggiornata la tabella di classificazione di default dei fuochi pirotecnici (2.2.1.1.7); inserita nella tabella di classificazione dei fuochi pirotecnici la tipologia cascata (2.2.1.1.7.5); inserita una nuova sottosezione inerente la formalizzazione per iscritto al richiedente della classificazione di una sostanza esplosiva da parte dell’autorità competente (2.2.1.1.9); aggiunto N° ONU 0510 per motori per razzi (2.2.1.3);

Gas: modificata la sottosezione dei gas non ammessi al trasporto permettendo invece, sotto determinate condizioni, il trasporto delle materie chimicamente instabili della classe 2 soggette a polimerizzazione pericolosa o decomposizione (2.2.2.2.1); aggiunta di alcune rubriche sotto al codice di classificazione 6F relative ad alcuni oggetti contenenti un gas sotto pressione (N° ONU 3529) (2.2.2.3);

Liquidi infiammabili viscosi: inserita una semplificazione riguardante i liquidi viscosi che sono anche pericolosi per l’ambiente, ma che soddisfano tutti gli altri criteri al 2.2.3.1.5.1, trasportati con quantitativi inferiori a 5 litri per imballaggi semplici o interni di imballaggi combinati (2.2.3.1.5.2); aggiunti oggetti, con codice di classificazione F3, alla lista delle rubriche collettive dei liquidi infiammabili (N° ONU 3528) (2.2.3.3);

Solidi infiammabili, materie auto-reattive, materie che polimerizzano ed esplosivi solidi desensibilizzati: inserita una nuova tipologia di sostanze pericolose, costituita da materie che polimerizzano (codici di classificazione PM materie che polimerizzano, PM1 non necessitanti un controllo di temperatura, PM2 necessitanti un controllo di temperatura); inserite le definizioni e le proprietà delle materie che polimerizzano (2.2.41.1.20); aggiornata di conseguenza la sottosezione 2.2.41.2.3 sulle materie non ammesse al trasporto e la lista delle rubriche collettive (dal N° ONU 3531 al N° ONU 3534);

Materie tossiche: aggiornato il riferimento normativo applicabile ai pesticidi che se non sono classificati nelle categorie di tossicità acuta 1, 2 o 3 secondo il CLP possono essere considerati non appartenenti alla Classe 6.1 (2.2.61.1.14);

Materie infettanti: precisazione sulla nota riguardante il criterio di classificazione e trasporto di animali infetti distinguendo tra il trasporto intenzionale o meno (2.2.62.1.1); modificata la nota riguardante gli animali infetti nella sottosezione 2.2.62.1.12.1;

Materie e oggetti pericolosi diversi: inserita la precisazione che le pile al litio che devono rispettare le prescrizioni della stessa sottosezione 2.2.9.1.7; inserita ulteriore nota

riguardante i MOGM e gli OGM (2.2.9.1.11); aggiornata la lista delle rubriche (numeri ONU 3151, 3152, 3166, 3171, 3530) (2.2.9.3);

Parte 3

Generalità: è stata riformulata la sottosezione 3.1.2.6, che riguarda l’utilizzo della temperatura controllata nella stabilizzazione delle materie (da sola o insieme a stabilizzazione chimica) per evitare il caso di sovrappressione o evoluzione di una temperatura eccessiva; in particolare nel punto (a) sono stati aggiunti i solidi (oltre ai liquidi); precisato il significato delle disposizioni contenute nella colonna (17) inerenti il trasporto alla rinfusa e aggiunta la voce “movimentazione” nella colonna 18 (3.2.1);

Tabella A della lista delle materie pericolose (3.2): revisione di alcune rubriche (numeri ONU 0015, 0016, 0303, 1003, 1005, 1006, 1010, 1013, 1038, 1046, 1051, 1056, 1060, 1065, 1066, 1073, 1081, 1082, 1085,1086, 1087, 1092, 1093, 1098, 1133, 1135, 1139, 1143, 1163, 1167, 1169, 1182, 1185, 1197, 1202, 1203, 1210, 1218, 1223, 1238, 1239, 1244, 1246, 1247, 1251, 1263, 1266, 1268, 1286, 1287, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 1334, 1350, 1415, 1454, 1474, 1486, 1498, 1499, 1541, 1545, 1580, 1589, 1595, 1605, 1614, 1670, 1695, 1724, 1752, 1809, 1810, 1829, 1838, 1845, 1860, 1863, 1866, 1892, 1913, 1917, 1919, 1921, 1942, 1950, 1951, 1956, 1961, 1963, 1966, 1970, 1972, 1977, 1991, 1993, 1999, 2000, 2036, 2055, 2067, 2187, 2200, 2201, 2211, 2213, 2218, 2227, 2232, 2251, 2277, 2283, 2334, 2337, 2348, 2352, 2382, 2383, 2396, 2452, 2474, 2477, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2521, 2527, 2531, 2591, 2605, 2606, 2607, 2618, 2644, 2646, 2668, 2813, 2815, 2838, 2977, 2978, 3022, 3023, 3073, 3077, 3079, 3090, 3091, 3136, 3138, 3151, 3152, 3158, 3166, 3171, 3246, 3257, 3269, 3311, 3312, 3314, 3377, 3378, 3475, 3480, 3481, 3507, 3516);

Inserimento di alcune nuove rubriche: numeri ONU 0510 (MOTORI PER RAZZI), 3527 (KIT DI RESINA POLIESTERE, componente di base solido), 3528 (MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE O MOTORE A PILA A COMBUSTIONE ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE O MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE O MACCHINARIO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE), 3529 (MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE O MOTORE A PILA A COMBUSTIONE ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE O MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE O MACCHINARIO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE), 3530 (MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA O MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA), 3531 (MATERIA SOLIDA CHE POLIMERIZZA, STABILIZZATA, N.A.S.), 3532 (MATERIA LIQUIDA CHE POLIMERIZZA, STABILIZZATA, N.A.S.), 3533 (MATERIA SOLIDA CHE POLIMERIZZA, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA, N.A.S.), 3534 (MATERIA LIQUIDA CHE POLIMERIZZA, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA, N.A.S.);

Disposizioni speciali (3.3): tra le disposizioni di carattere generale, nella parte introduttiva del capitolo 3.3, sono state precisate le condizioni da rispettare ai fini della marcatura: se una disposizione speciale comprende una prescrizione in materia di marcatura degli imballaggi, le disposizioni del 5.2.1.2 (a) e (b) si applicano, inoltre se il marchio richiesto è nella forma di una particolare dicitura fra virgolette, come “Batterie al litio danneggiate”, la dimensione minima del marchio è di 12 mm, salvo indicazione diversa nella disposizione speciale o altrove nel RID (3.3.1);

Inserimento di alcune nuove disposizioni speciali: 312 (Riguardante i veicoli alimentati da un motore a pila a combustibile), 378 (sui rilevatori di radiazione che contengono gas in recipienti a pressione non ricaricabili), 379 (Esenzioni per l’ammoniaca anidra adsorbita N° ONU 1005), 382 (relativa al N° ONU 2211 riguardante i polimeri espandibili in granuli), 383 (riguardante palline da ping-pong a base di celluloide), 385 (riguardante veicoli con motore a combustione interna o con una pila a combustibile alimentati a liquido o gas infiammabile N° ONU 3171), 386 (relativa alla materie che polimerizzano, indicando le disposizioni del RID da applicare a seconda che la stabilizzazione della materia sia chimica o avviene tramite il controllo della temperatura), 665 (esenzione per carbone, coke e antracite non polverizzati), 666 (raccoglie le esenzioni precedentemente contenute nella sottosezione 1.1.3.3 lettere (a) e (b)), 667, 668 (Materie destinate alla marcatura stradale trasportate a caldo N° ONU 3257), 669 (relativo ai numeri ONU 3166 o 3171 per i rimorchi dotati di equipaggiamento funzionante mediante un combustibile liquido o gassoso o un dispositivo di stoccaggio e di produzione di energia elettrica trasportato come carico su un carro);

Revisione di alcune disposizioni speciali: 172, 188 (Pile e batterie al litio), 207, 217, 218, 225, 236, 240 (modifica editoriale, spostato il contenuto dalla sottosezione 2.2.9.1.7), 310 (allineate le condizioni di esenzione alla nuova istruzione di imballaggio P910), 317, 327, 335, 363 (Revisionata completamente per allineare la Disposizione Speciale alle nuove rubriche riguardanti i veicoli a motore), 369, 370, 373, 376, 529, 531, 581 (inserita la tabella per facilitare la lettura), 633, 636, 653, 655, 658, 663.

Quantità limitate: inserita una nuova sezione che chiarisce la modalità di marcatura dei sovrimballaggi contenenti merci pericolose in quantità limitata (3.4.11); revisione della sezione 3.4.15 riguardante i marchi per le unità di trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate;

Quantità esenti: inserita la sottosezione sull’utilizzo di sovrimballaggi (3.5.4.3).

Parte 4

Disposizioni generali: aggiunta la dimensione massima (1000 l) dei recipienti a pressione che verranno collocati all’interno dei recipienti a pressione di soccorso (4.1.1.20.2); aggiornate le norme standard di riferimento del N° ONU 1202 nella tabella delle materie assimilate (4.1.1.21.6);

Istruzioni di imballaggio: revisionate le istruzioni di imballaggio: P001 (aggiunta la disposizione speciale di imballaggio PP93 per i numeri ONU 3532 e 3534), P002 (aggiunta la disposizione speciale PP92 per i numeri ONU 3531 e 3533), P112 (c) (revisionata la PP48 per il N° ONU 0504), P114 (b) (revisionata la PP48 per i numeri ONU 0508 e 0509), P130 (aggiunto nella PP67 il N° ONU 0510), P137, P200 (revisionati i punti 3(d) e 3(f) del paragrafo “generalità”, aggiunto il punto 5(e) del paragrafo “pressione di prova, grado di riempimento e disposizioni di riempimento” per stabilire la modalità con la quale determinare la pressione interna dei gas liquefatti addizionati di gas compressi, revisione del punto (9) sui controlli periodici con l’inserimento della periodicità massima delle prove a 5 anni per i recipienti a pressione in materiale composito, revisionate le disposizioni specifiche per alcuni gas e la tabella del punto (11) con aggiornamenti delle norme ISO), P206 (per i numeri ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505 stabilita la modalità con la quale determinare la pressione interna dei gas liquefatti addizionati di gas compressi), P400, P403 (soppressa la disposizione speciale di imballaggio PP83 per il N° ONU 2813), P406 (revisionata la PP48 per il N° ONU

3474), P410 (soppressa la disposizione speciale di imballaggio PP83 per il N° ONU 2813), P502 (revisionata la PP28 per il N° ONU 1873), P603 (ex P805), P906 (per i numeri ONU 2315, 3151, 3152 e 3432), IBC03 (nuova disposizione speciale di imballaggio B19 per i numeri ONU 3532 e 3534), IBC07 (nuova disposizione speciale di imballaggio B18 per i numeri ONU 3531 e 3533), IBC520 (aggiunte nuove sostanze per il numero ONU 3109), LP02 (soppressa L2 N° ONU 1950), LP101 (aggiunta nella L1 il N° ONU 0510);

Inserite nuove istruzioni di imballaggio: P005 (per i numeri ONU 3528, 3529, 3530), P412 (per N° ONU 3527), P910 (per lotti composti da almeno 100 pile e batterie dei numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 ed ai prototipi di pre-produzione), LP200 (per N° ONU 1950);

Disposizioni speciali per gli imballaggi di merci della classe 1: aggiunti gli imballaggi di metallo 1N1, 1N2 e 4N (4.1.5.17);

Disposizioni speciali per gli imballaggi di merci della classe 2: aggiornati i riferimenti ad alcune norme ISO per recipienti a pressione (P200) al 4.1.6.15;

Disposizioni speciali relative all’imballaggio in comune La disposizione speciale MP16 è diventata “riservata”;

Cisterne mobili: soppresse le disposizioni speciali al trasporto in cisterne mobili TP23, TP35, TP37, in quanto risultano obsolete (4.2.5.3);

Cisterne: inserita una nuova sottosezione che definisce le modalità di utilizzo delle cisterne scadute (4.3.2.3.7); aggiunta nuova sottosezione relativa al calcolo del tempo di tenuta reale applicato al trasporto di gas liquefatto refrigerato ai casi di trasporto in cisterna (4.3.3.5); aggiunte le materie che polimerizzano della classe 4.1 alle disposizioni particolari per il trasporto in cisterne (4.3.4.1.3); revisione delle disposizioni speciali TU16 e TU21, riproposte in forma tabellare (4.3.5);

Parte 5

Disposizioni generali: revisionata la sottosezione chiarendo le condizioni di marcatura dei sovraimballaggi (5.1.2.1);

Marcatura colli: introdotta una nuova sottosezione nella quale sono definite le condizioni di utilizzo del nuovo “Marchio per le pile al litio”, per i colli contenenti pile o batterie al litio (5.2.1.9); aggiunta una nota riguardante l’apposizione di etichette di dimensioni ridotte per bombole contenenti gas della classe 2 di piccolo diametro (5.2.2.2.1.2); disposizioni riguardanti la nuova etichetta 9A (5.2.2.2.1.3); aggiunta nella Classe 9 l’etichetta applicabile ai soli colli di pile e batterie al litio N° 9A (5.2.2.2.2);

Marcatura Unità di Trasporto: aggiunta nuova sottosezione nella quale è specificato che l’etichetta 9 non deve essere utilizzata per la placcatura (5.3.1.1.4); inserimento di una nuova sottosezione nel quale è specificato che sulle cisterne, container-cisterna con più comparti possono essere apposte le placche solo una volta per lato e alle due estremità nel caso in cui tutti i compartimenti portino le stesse placche. (5.3.1.2); revisionato il numero di pericolo 40 per aggiungere le materie che polimerizzano; aggiunti i numeri di pericolo 687 (materia tossica, corrosiva, radioattiva) e 768 (materiale radioattivo, tossico e corrosivo) (5.3.2.3.2); possibilità di ridurre i marchi per le materie trasportate a caldo (riduzione delle dimensioni minime dei lati a 100mm) (5.3.3); possibilità di ridurre il

marchio “materia pericolosa per l’ambiente” (riduzione delle dimensioni minime dei lati a 100mm) (5.3.6.2);

Documento di trasporto: specificata la classe 9 delle pile al litio dei numeri ONU 3090, 3091, 3480, 3481 da riportare sul documento di trasporto (5.4.1.1.1); riguardo le disposizioni particolari dei rifiuti non si deve inserire la dicitura “RIFIUTO” anche nel caso in cui sia richiesta una marcatura conformemente al 5.3.2.1 (5.4.1.1.3); aggiunta la disposizione particolare relativa agli imballaggi vuoti non ripuliti che permette di descrivere sul documento di trasporto tali imballaggi che hanno contenuto materie di classe 3, da 4.1 a 6.1, 8 o 9 con un’unica dicitura “CON RESIDUI DI (classe/i)” (5.4.1.1.6.2.1); revisionata la sottosezione per allinearsi con le novità introdotte alla sottosezione 4.3.2.3.7 (b) (5.4.1.1.11); aggiunta nuova dicitura da inserire nel documento di trasporto, nel caso di parziale riclassificazione dello speditore (con l’approvazione dell’Autorità Competente) di cui al 2.1.2.8 (5.4.1.1.20); aggiunta nuova dicitura da inserire nel documento di trasporto, riguardo le condizioni di trasporto in esenzione dei numeri ONU 3528, 3529, 3530 (5.4.1.1.21); aggiunto l’obbligo di riportare nel documento di trasporto di carri-cisterna e container-cisterna che trasportano gas liquefatti refrigerati la data di scadenza del tempo di tenuta reale (5.4.1.2.2);

Istruzioni scritte: aggiunte materie che polimerizzano per la Classe 4.1 ed inserito il nuovo modello di etichetta (9A) inerente i colli di batterie e pile a litio applicabile dal 1° Luglio 2017 (5.4.3.4);

Materie con rischio di asfissia, utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento: Specificato che per il N° ONU 1845, a prescindere dal tipo di trasporto, si applicano esclusivamente le condizioni di trasporto prescritte in questa sottosezione (5.5.3.1.1); precisate le condizioni nelle quali non è richiesta la marcatura nei veicoli che trasportano colli contenenti agenti refrigeranti o di condizionamento (5.5.3.3.3); definito l’obbligo di marcatura di ogni punto d’accesso dei carri e container, contenenti merci pericolose utilizzate ai fini di refrigerazione o condizionamento, che non sono ben ventilati (5.5.3.6);

Parte 6

Recipienti a pressione: Aggiunta la nota 2 che permette l’utilizzo delle versioni EN ISO delle norme ISO riportate nelle tabelle 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3 e 6.2.2.4. (6.2.2);

Inseriti i riferimenti di nuovi standard tecnici, con particolare riferimento ai recipienti a pressione (bombole e tubi) in materiale composito (6.2.2.1).

Modificate le note 1 e 2 delle sottosezioni 6.2.2.1.1 e 6.2.2.1.2 precisando che le bombole di gas in materiale composito devono essere progettate per avere una durata di vita di almeno 15 anni. Precisate anche le modalità di prove che la bombola deve superare nel caso in cui la durata di vita sia superiore ai 15 anni.

Inserite e modificate alcune norme sul materiale poroso nelle bombole (6.2.2.1.3), sui materiali (6.2.2.2), sugli equipaggiamenti di servizio (6.2.2.3) e sui controlli e prove periodici (6.2.2.4).

Marcatura: modificata la sottosezione 6.2.2.7.4 inerente i marchi di fabbricazione prescritti a completamento della marcatura di omologazione dei recipienti UN con l’aggiunta delle indicazioni sulla durata di servizio delle bombole e tubi in materiale

composito; aggiornata sottosezione 6.2.2.7.5 conseguentemente all’aggiunta di questi ultimi marchi.

Recipienti a pressione “non UN”: modificata la sottosezione sui controlli e le prove periodiche con l’aggiunta della possibilità di sostituire la prova di pressione idraulica con procedure di verifica alternative (6.2.3.5.1); modificati i riferimenti ad alcuni standard nelle sottosezioni 6.2.4.1 (progettazione, costruzione, controllo e prova iniziali) e 6.2.4.2 (controlli e prove periodici);

Generatori aerosol, cartucce di gas e cartucce per pile a combustibile: rivista la sottosezione 6.2.6.4 con la modifica della norma di riferimento per i recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) N° ONU 2037.

IBC: inserita una nota riguardo la data di fabbricazione del recipiente interno dell’IBC composito che può essere differente dalla data di fabbricazione, riparazione o ricostruzione dell’IBC composito (6.5.2.2.4);

Carri-cisterna e cisterne-smontabili: revisionata la sottosezione “realizzazione e controllo delle saldature” (6.8.2.1.23) con l’aggiunta della possibilità, da parte dell’Autorità Competente, di designare un organismo terzo che rilasci l’approvazione del tipo. Altre modifiche editoriali sono state apportate per migliorare la leggibilità della sottosezione. Infine è stata aggiunta una parte che riguarda le azioni da intraprendere nel caso venga identificato un difetto inaccettabile nella saldatura.

Controlli e prove: aggiunti i valori di pressione per la prova di tenuta delle cisterne munite di dispositivi di aerazione e di dispositivi di sicurezza atti ad impedire che il contenuto si spanda fuori in caso di ribaltamento (6.8.2.4.3);

Modificati i riferimenti ad alcuni standard nella sottosezione 6.8.2.6.1 (Progettazione e fabbricazione) e nella 6.8.2.6.2 con inserimento del riferimento al 1.1.5 (controlli e prove);

Inserite due nuove sottosezioni (6.8.3.4.10 e 6.8.3.4.11) che disciplinano le modalità di verifica dei tempi di tenuta delle cisterne che trasportano gas liquefatti refrigerati.

Sono state inserite le prescrizioni relative ai carri-batteria e CGEM che sono progettati, costruiti e provati conformemente alle norme di riferimento (6.8.3.6).

Revisionate le disposizioni speciali: – TE22, aggiornate le norme di riferimento; – TE25, aggiornate le norme di riferimento.

Container per rinfuse: è stata inserita un’intera sezione in cui sono presenti le modalità di progettazione, costruzione e prove di un nuovo tipo di container (container per trasporto alla rinfusa di tipo flessibile BK3) (6.11.5).

Parte 7

Trasporto alla rinfusa: Inserita una nuova sottosezione per disciplinare il trasporto di merci, relativo alla nuova tipologia di container BK3 (7.3.2.10).

Disposizioni generali relative al carico, allo scarico e alla movimentazione: nelle disposizioni generali è stata aggiunta una nota nella sottosezione 7.5.2.1 per specificare le modalità di applicazione del carico in comune per le materie esplosive.

Distanza di protezione: è stata modificata la sezione 7.5.3 sulla distanza di protezione fra carri contenenti merci di Classe 1 (placche 1, 1.5, 1.6) e altri carri o veicoli stradali nello stesso convoglio contenenti merci pericolose di altre classi di pericolo;

Movimentazione e Stivaggio: inserita la sottosezione 7.5.7.4 nel quale viene specificato che le disposizioni del 7.5.7.1 si applicano anche al carico, allo stivaggio ed alla rimozione dei container, container-cisterna, cisterne mobili e CGEM sui e dai carri; inserita una nuova sottosezione per il carico, relativo alla nuova tipologia di container BK3 (container per trasporto alla rinfusa di tipo flessibile) (7.5.7.6).

Riviste le disposizioni speciali:

– CW36, specificando che il marchio “attenzione spazio non ventilato aprire con precauzione” non è richiesto per i numeri ONU 2211 e 3314 nel caso in cui il carro o il container siano già stati marcati conformemente alla SP 965 dell’IMDG;

– CW37, con l’aggiunta dell’obbligo di raffreddare il prodotto prima del caricamento e di proteggere il carico dall’ingresso di acqua per tutto il tragitto. Soppressa la disposizione speciale CW30 riguardo le modalità di inoltro che lo speditore e il trasportatore devono concordare prima del trasporto di gas liquefatti refrigerati.

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Mariano Fabris

Consulente e Resp. Tecnico in Materia di Gestione Rifiuti Cat 1,4,5,8 Preposto per il Trasporto Nazionale e Internazionale su strada di Merci.

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